SENTENZA N.
210
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 65 del d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (testo unico delle disposizioni
riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio), promosso con ordinanza
emessa il 23 dicembre 1969 dal tribunale di Varese nel procedimento civile
vertente tra Abbiati Renato ed altri e Olivari Biagio e Caterina, iscritta al
n. 53 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Visti gli atti di costituzione di Olivari
Biagio e Caterina e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre
1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
L'esattore delle imposte di Binago - agendo
per delega di quello di Milano ed avvalendosi del disposto dell'art. 65 del
d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 - intimava ai coeredi Abbiati il pagamento della
somma di lire 64.106.363, importo della imposta straordinaria sul patrimonio
dovuta da Tondani Gian Luca, al quale apparteneva alla data del 29 marzo 1947 -
insieme con altri immobili - l'opificio in Binago venduto dal Tondani ai
signori Biagio e Caterina Olivari, i quali a loro volta lo avevano rivenduto ad
Abbiati Anacleto.
Gli Abbiati proponevano, quindi, avanti al
tribunale di Varese, l'azione di garanzia per evizione, prevista dagli articoli
1483 e 1479 del codice civile nei confronti degli Olivari, chiedendo che questi
fossero condannati a "rilevarli dalla pretesa dell'erario".
Il tribunale, con ordinanza 23 dicembre
1969, accogliendo la eccezione dei convenuti e disattendendo quella di mancanza
di rilevanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del
suddetto art. 65, in riferimento agli artt. 23, 3, secondo comma, 4, 35, primo
comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Nel presente giudizio si sono costituiti
Biagio e Caterina Olivari, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
L'Avvocatura generale dello Stato ritiene
che nessun precetto costituzionale sia violato dalla norma impugnata. Non
l'art. 23 della Costituzione perché quanto lamentato dalla ordinanza di
rimessione (che cioè l'art. 65 legittimerebbe l'Amministrazione ad esigere il
pagamento di un tributo agendo a scelta, senza limiti di tempo, contro uno
qualsiasi dei proprietari succedutisi nella titolarità dell'immobile) non
costituisce altro che l'individuazione degli effetti propri dell'istituto del
privilegio speciale immobiliare.
Né sarebbe violato l'art. 3 Cost., in
quanto il fondamentale diritto di libertà del cittadino deve realizzarsi
nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, che, nella fattispecie, ha
predisposto legittime garanzie a tutela dell'imposizione tributaria; ed in
quanto il privilegio speciale colpisce indistintamente tutti i beni immobili
appartenenti il 29 marzo 1947 a quello come a tutti gli altri debitori di imposta
straordinaria sul patrimonio, sicché tutti i successivi proprietari degli
immobili stessi sono soggetti ad identico trattamento.
Nella previsione legislativa del ripetuto
privilegio non sono poi ravvisabili né una compressione del diritto al lavoro,
né una diminuzione della tutela di esso, giacché la norma impugnata non é
rivolta ad impedire l'esercizio di eventuale attività lavorativa esplicata dal
terzo proprietario. Né sussiste, infine, contrasto col diritto di proprietà,
che può subire, nell'interesse pubblico, limitazioni e vincoli allo scopo di
assicurarne la funzione sociale. Sicché é da escludere qualsiasi violazione
degli artt. 4, 35 e 42 della Costituzione.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza del tribunale di Varese
denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 9 maggio 1950,
n. 203, perché - disponendo che il credito dello Stato per l'intero ammontare
della imposta straordinaria sul patrimonio ha privilegio speciale su tutti gli
immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data del 29 marzo
1947; e concedendo inoltre alla Intendenza di finanza la facoltà di rinunziare,
dietro idonea garanzia, in tutto o in parte a tale privilegio - questa norma
omette di indicare i criteri idonei a limitare la discrezionalità della
pubblica Amministrazione, sicché si verifica che questa possa procedere
esecutivamente, senza limiti di tempo, non soltanto contro l'effettivo
obbligato alla prestazione, ma anche contro uno qualsiasi, a sua scelta, fra i
successivi proprietari dei vari immobili sui quali, per quel tributo, grava il
privilegio speciale. La norma violerebbe pertanto l'art. 23 della Costituzione;
contrasterebbe inoltre col principio della certezza del diritto, in quanto il
privilegio non deve essere trascritto sui registri immobiliari e non é in alcun
modo rilevabile dagli acquirenti degli immobili; creerebbe ingiustificata
disuguaglianza (art. 3 Cost.) perché l'esecuzione fiscale contro un qualsiasi
terzo, sol perché proprietario di un immobile, specie se questo é destinato
alla produzione, costituirebbe un limite alla libertà ed alla possibilità dei
cittadini di partecipare all'organizzazione economica del Paese;
comprometterebbe il diritto al lavoro sancito dagli artt. 4 e 35 della
Costituzione, disattendendo il dovere dello Stato di tutelare tale diritto; e
verrebbe a ledere la funzione sociale della proprietà garantita dall'art. 42,
secondo comma, della Costituzione, menomando a causa dell'illimitato potere
concesso alla pubblica Amministrazione, il libero godimento dei beni.
2. - La questione non é fondata.
Nella specie, non appare violato l'art. 23
della Costituzione secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge, la quale, come ha affermato questa Corte,
deve tuttavia indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalità della
pubblica Amministrazione per ciò che attiene al quantum ed ai soggetti passivi
del tributo.
É bene precisare che le censure mosse sia
dalla ordinanza di rimessione, sia dalle parti private, si riferiscono non già
all'imposizione tributaria, ma alla garanzia - privilegio speciale immobiliare
- per essa prevista dal legislatore. Questo, nel concedere detto diritto di
garanzia avrebbe lasciato alla pubblica Amministrazione un'ampia
discrezionalità nel correlativo esercizio.
Sta di fatto però che l'art. 65 impugnato,
lungi dal conferire particolari poteri discrezionali alla Finanza, non ha fatto
altro che concedere il privilegio speciale immobiliare, rinviando
implicitamente, per la relativa disciplina, alle norme del codice civile.
Ed invero, in detto codice, tale privilegio
é accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (che, per le
obbligazioni tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie dello
Stato) ed assolve una funzione di garanzia, che si concreta in un rapporto
diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla persona del debitore.
La garanzia segue, per sua natura, le sorti
del credito al quale é legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia
estinta o per adempimento o per prescrizione. I termini di questa sono
stabiliti, talvolta, per le singole imposte, dalle leggi speciali, ma, in
mancanza di espressa disposizione - come nel caso della imposta straordinaria
sul patrimonio - devono ritenersi applicabili le norme sulla prescrizione
ordinaria come per qualsiasi altro diritto di credito del privato. Con ciò,
risulta dimostrata l'inesattezza della affermazione che la pretesa del Fisco
potrebbe essere fatta valere illimitatamente nel tempo.
É contemplato altresì dal codice civile -
in virtù del principio della solidarietà passiva nella obbligazione - il
diritto che il creditore ha di scegliere, fra i vari immobili gravati dal
privilegio speciale, quello sul quale ritiene opportuno, o più vantaggioso,
procedere esecutivamente per realizzare il suo credito. Nella specie, poi, il
campo di scelta risulta circoscritto agli immobili di proprietà del
contribuente alla data del 29 marzo 1947, ed il terzo, al quale l'immobile é
pervenuto, risponde nei limiti del valore del bene stesso.
Rientra nell'ambito di tali scelte anche il
potere concesso all'Intendente di finanza di rinunziare in tutto od in parte al
privilegio speciale su un determinato immobile, contro prestazione di adeguata garanzia
riconosciuta idonea dall'Amministrazione ove il resto del patrimonio non
costituisca sufficiente garanzia per la riscossione del credito erariale.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la
censura di incostituzionalità risulta infondata.
3. - Rileva infine l'ordinanza che la norma
impugnata contrasta con il principio della certezza del diritto, in quanto il
privilegio in argomento non deve essere trascritto nei registri immobiliari e
non é in alcun modo rilevabile dai privati anche perché i funzionari
dell'Amministrazione delle imposte non possono dare notizie al terzo acquirente
per il preciso divieto posto dall'art. 68 del d.P.R. n. 203 del 1950.
Orbene, sta di fatto che per il codice
civile il privilegio, di regola, non va trascritto, ma soltanto può essere
dalla legge subordinato a particolari forme di pubblicità. E ciò perché non
possono essere ignorate le disposizioni del codice civile, che concedono sugli
immobili il privilegio speciale ai crediti dello Stato per il tributo fondiario
e per altri tributi diretti ed indiretti. Né può dirsi che dalla norma
dell'art. 68 sopra indicato derivi l'occultamento del privilegio speciale,
perché, anche a non volere tener conto di altre possibilità di assumere
legittimamente informazioni, anche il segreto di ufficio disposto per i
funzionari dell'Amministrazione delle imposte, per i componenti dei collegi
giudicanti, e per altri, non ha ragion di essere quando la notizia é richiesta
da coloro che dimostrino di avere interesse a conoscerla.
Le altre questioni sollevate in riferimento
agli artt. 3, secondo comma, 4, 35, primo comma, e 42, secondo comma, della
Costituzione, rimangono assorbite.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203
(approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte
straordinarie sul patrimonio), sollevata dall'ordinanza del tribunale di Varese
del 23 dicembre 1969 in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, 23, 35,
primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
Giuseppe CHIARELLI - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI -
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre
1971.