Sentenza n. 191 del 1971
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SENTENZA N. 191

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 (proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari), ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Principato Maria e la società Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade -, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.

Visti gli atti di costituzione di Principato Maria e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

La signora Principato Maria, con atto notificato il 21 maggio 1968, conveniva davanti al tribunale di Napoli la Società Costruzioni autostrade per opporsi alla determinazione dell'indennità relativa ad un suo terreno in Nola, secondo decreto d'esproprio notificato il 17 aprile.

La Società convenuta eccepiva la tardività dell'opposizione, pervenuta quattro giorni dopo la scadenza del termine di giorni trenta.

Replicava la signora Principato, osservando che la citazione era stata consegnata all'ufficiale giudiziario in tempo largamente utile per la notifica a mezzo posta, e dall'ufficiale stesso spedita raccomandata il giorno 11 maggio, come da bolli e ricevuta.

Produceva certificati dei direttori provinciali delle poste di Napoli e Roma attestanti esser dovuto il ritardo allo sciopero del personale, iniziato il 13 e finito il 18 maggio.

L'attrice invocava il diritto a giovarsi della proroga dei termini prevista dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, per i casi di mancato funzionamento degli uffici giudiziari, anche se il Ministro di grazia e giustizia non aveva creduto di provvedere; e deduceva l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, degli artt. 1, ultima parte, e 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 1948, in quanto farebbero dipendere dalla diligenza del Ministro un accertamento obiettivo indispensabile al cittadino per conseguire giustizia e parità di trattamento.

Il tribunale, con ordinanza 3 dicembre 1969, ritenne non manifestamente infondata l'eccezione e ravvisò un altro motivo di possibile incostituzionalità del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, sotto il profilo dell'art. 87 della Costituzione, perché il decreto con il quale volta per volta si accerta che gli uffici giudiziari non sono o non sono stati in grado di funzionare avrebbe natura di regolamento di esecuzione e sarebbe quindi riservato al Presidente della Repubblica.

Si sono costituiti ritualmente in questa sede la signora Principato e il Presidente del Consiglio dei ministri.

Memorie sono state prodotte hinc et inde.

La parte privata sviluppa ampiamente la tesi della disuguaglianza di trattamento, ingiustificata e irrazionale, in caso di mancata emissione del decreto da parte del Ministro della giustizia, insistendo nel mettere in luce la violazione del diritto di difesa.

L'Avvocatura dello Stato sostiene anzitutto l'irrilevanza, affermando che il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, sarebbe applicabile esclusivamente al mancato funzionamento degli uffici giudiziari, i quali non avrebbero sospeso o rallentato la loro attività durante lo sciopero postale di cui si parla.

Nel merito nega la fondatezza della questione proposta, osservando che il decreto ministeriale che determina il mancato funzionamento degli uffici giudiziari può essere inquadrato tra gli atti d'accertamento che l'amministrazione é tenuta ad emanare sussistendone i presupposti.  

Considerato in diritto 

1. - La Corte deve esaminare anzitutto l'eccezione di irrilevanza. Sostiene l'Avvocatura generale dello Stato che il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, prevedendo la proroga dei termini di decadenza nella sola ipotesi di "mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari", non può venir applicato estensivamente quando l'osservanza dei termini sia resa difficile, o anche impossibile, da circostanze esterne agli uffici giudiziari come, nella specie in esame, da uno sciopero delle Poste.

L'eccezione é infondata. Il servizio delle notificazioni per mezzo della Posta é previsto nel nostro ordinamento come mezzo comune d'eseguire le notifiche in materia civile e penale (artt. 149 c.p.c.; 178 c.p.p.; 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e disposizioni richiamate). Tale servizio é legato all'ordinario funzionamento degli uffici di giustizia e vanno considerati ausiliari degli ufficiali giudiziari gli ufficiali delle Poste. Né può certo dirsi che il funzionamento degli uffici giudiziari sia regolare quando risultino inoperanti norme di legge in una materia così importante come quella delle notificazioni.

2. - Priva di fondamento é la questione di legittimità degli artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, in ordine all'art. 87, comma quinto, della Costituzione che attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà d'emanare regolamenti d'esecuzione.

Il decreto con il quale il Ministro di grazia e giustizia riconosce l'eccezionalità dell'evento, determina il periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari e proroga i termini di decadenza, é un atto amministrativo da emettersi volta per volta, nell'ambito proprio degli accertamenti di competenza ministeriale. Comunque per quanto riguarda la materia regolamentare questa Corte ha già ritenuto che un'eventuale attribuzione di competenza al Ministro non viola l'art. 87, comma quinto, della Costituzione (sent. n. 79 del 1970).

3. - Sotto un profilo unico vanno esaminate le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Non vi é dubbio alcuno che il diritto alla difesa e l'uguaglianza di trattamento in parità di situazioni siano costituzionalmente garantiti. Potrebbe anche essere vero (ed é questione riservata al giudice del merito) che il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, conferisca al cittadino, come si legge nell'ordinanza, "un diritto soggettivo alla proroga del termine perentorio in tutti i casi in cui egli si sia trovato nell'impossibilità di compiere tempestivamente atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto a questi uffici". Ma ciò non importa affatto la denunciata illegittimità degli artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere - dovere di constatare il mancato funzionamento degli uffici, di determinarne le proporzioni, le conseguenze e di emettere il relativo decreto di proroga dei termini.

Opportunamente il compito di accertare il verificarsi di situazioni eccezionali, cui debbano corrispondere adeguati provvedimenti previsti da norme generali del nostro sistema, é affidato al potere esecutivo, che solo può assicurare accurata rilevazione e valutazione dei fenomeni, uniformità di criteri e uguaglianza di trattamento.

Il cittadino ragionevolmente interessato alla ricognizione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari ha facoltà di rivolgersi al Ministro di grazia e giustizia per chiedere l'emissione del relativo decreto.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata, nei sensi della motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 (proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari), ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, in riferimento agli artt. 87, quinto comma, 24, secondo comma, 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dall'ordinanza 3 dicembre 1969 del tribunale di Napoli.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1971.