Ordinanza n. 188 del 1971
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ORDINANZA N. 188

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 596, primo comma, del codice penale, nonché dell'art. 5, primo comma, lett. d, della legge di delegazione per la concessione d'amnistia e indulto 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 5, primo comma, lett. d, e penultimo comma, del relativo decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1970 dal tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Borghi Gianfranco, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;

2) ordinanza emessa l'8 marzo 1971 dal pretore di Venasca nel procedimento penale a carico di Panero Giuseppina, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971;

3) ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Ravelli Rocco e Foti Giovanni Battista, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza 1 ottobre 1970, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Borghi Gianfranco, il tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. d, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, recante concessione di amnistia e indulto, nella parte in cui esclude dall'amnistia il delitto di diffamazione commesso col mezzo della stampa e mediante attribuzione di un fatto determinato, quando sia stata concessa la facoltà di prova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che con ordinanza 8 marzo 1971, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Panero Giuseppina, il pretore di Venasca ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, dello stesso decreto presidenziale, nella parte in cui esclude dall'amnistia il reato di frode in commercio (art. 515, codice penale), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

che con ordinanza 23 marzo 1971, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Ravelli Rocco e Foti Giovanni Battista, il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, primo comma, del codice penale, che preclude di dedurre, a discolpa dell'imputato di diffamazione, ogni prova della verità o della notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 5, lett. d, della legge 21 maggio 1970, n. 282, di delegazione per la concessione di amnistia e indulto, nella parte in cui esclude dall'amnistia il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa e mediante attribuzione di un fatto determinato, quando sia stata data facoltà di prova, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che nessuno si é costituito nei relativi giudizi, i quali possono essere riuniti avendo oggetti attinenti alla stessa materia.

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 175 del 5 luglio 1971, questa Corte ha dichiarato infondate le questioni come sopra proposte, che erano state sollevate anche da altri giudici in termini strettamente corrispondenti;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 596, primo comma, del codice penale, nonché dell'art. 5, primo comma, lett. d, della legge di delegazione per la concessione di amnistia e indulto 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 5, primo comma, lett. d, e penultimo comma, del relativo decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, sollevate con le ordinanze dei tribunali di Bologna e di Roma e del pretore di Venasca e già dichiarate non fondate con sentenza n. 175 del 5 luglio 1971.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1971.