SENTENZA N. 180
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1969 dal tribunale di
Milano nel procedimento penale a carico di Borlenghi Giuseppe, iscritta al n.
20 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetfa Ufficiale della
Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre
1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Il tribunale di Milano, sezione III penale,
nel decidere il giudizio a carico di Borlenghi Giuseppe, contumace, ha
pronunziato l'ordinanza in data 7 novembre 1969, con la quale, visto che per
comporre il Collegio era stato ad esso applicato, con provvedimento del
Presidente, un giudice di altra sezione, ha ritenuto necessario verificare
preliminarmente se l'applicazione fosse legittima ai sensi delle norme
dell'ordinamento giudiziario relative alla nomina e alla capacità del giudice,
stante che alla violazione di esse consegue, per l'art. 185 del codice di
procedura penale, la nullità degli atti. Nel compiere tale verifica il
tribunale ha ritenuto che le dette norme erano state nel caso rispettate, ma
che tuttavia l'applicazione non potesse considerarsi legittima, in quanto non
legittima appariva la nomina del Presidente che l'aveva disposta. E ciò perché
egli era stato nominato dal Consiglio superiore della magistratura, previo
concerto col Ministro di grazia e giustizia, in conformità dell'art. 11 della
legge 24 marzo 1958, n. 195, laddove tale disposizione sarebbe da ritenere
contrastante con gli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, che
assegnano tutte le nomine dei magistrati alla competenza del Consiglio ed
attribuiscono al Ministro la sola competenza in ordine all'organizzazione dei
servizi relativi alla giustizia. In tali sensi il tribunale sollevava questione
di legittimità costituzionale, rimettendo gli atti a questa Corte.
Nel giudizio avanti la stessa si costituiva
per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato
che concludeva, in via preliminare per la irrilevanza, e nel merito per la
infondatezza della proposta questione di costituzionalità.
Considerato
in diritto
La III sezione penale del tribunale di
Milano, essendo stato il Collegio costituito con l'applicazione, disposta dal
Presidente, di un giudice di altra sezione, prima di procedere all'esame del
merito del processo ha ritenuto di dover verificare la legittimità della sua composizione
in ordine al rispetto delle norme sulla "nomina e la capacità del giudice,
stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario", stante che la loro
violazione produce, ai sensi dell'art. 185 del codice di procedura penale, la
nullità degli atti. E, pur constatando che l'applicazione era stata disposta
dall'organo indicato nell'esercizio dei poteri e nell'ambito dei casi fissati
dalla legge, ha tuttavia concluso di dover almeno dubitare della legittimità
della propria composizione per il motivo che il provvedimento di applicazione
era stato adottato dal Presidente, la cui nomina poteva ritenersi illegittima.
E ciò in quanto essa era stata deliberata dal Consiglio superiore della
magistratura a seguito del concerto col Ministro di grazia e giustizia, e cioè
col procedimento stabilito dall'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la
cui disposizione sembrerebbe contrastare con gli artt. 104, primo comma, 105 e
110 della Costituzione.
Dal che la dedotta questione di
costituzionalità, in ordine alla quale la Corte, nel confermare la propria
giurisprudenza sull'appartenenza al giudice a quo del giudizio di
rilevanza, purché sufficientemente e non contradittoriamente motivato, constata
come il giudizio espresso nel caso dal tribunale in ordine alla rilevanza si
manifesti prima facie errato, non essendovi logica connessione tra il
presunto vizio di legittimità costituzionale delle norme denunziate e l'oggetto
della indagine che il tribunale, per non incorrere in eventuali nullità dei
suoi atti, si era proposta in ordine alla regolarità della propria
composizione.
É ovvio infatti che, una volta acclarato
che il provvedimento di applicazione del giudice era stato adottato dal
Presidente, e cioè dall'organo competente ed in conformità delle norme che
regolano quell'istituto, nessun'altra indagine il tribunale aveva a compiere,
perché la regolarità della sua composizione risultava già certa ed ogni temuta
irregolarità degli atti esclusa.
Ultronea risultava, in particolare,
l'indagine sulla regolarità del procedimento di nomina dell'organo che aveva
emanato il provvedimento, perché, essendo stata quella nomina formalmente
assunta, gli atti compiuti e i provvedimenti emanati dall'organo resterebbero
efficaci anche nel caso che essa venisse in prosieguo, nelle forme stabilite ed
in sede competente, ritenuta invalida ed annullata.
Ed essendo quindi fuori discussione la
efficacia del provvedimento di applicazione del giudice alla sezione, ogni
questione, compresa quella di costituzionalità, sulla regolarità della nomina
del Presidente che quel provvedimento aveva adottato, restava del tutto priva
di interesse ai fini del giudizio e, rispetto ad esso, irrilevante.
Le questioni proposte devono essere
pertanto dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo
1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, proposta
dal tribunale di Milano, sezione III penale, in riferimento agli artt. 104,
primo comma, 105 e 110 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 novembre
1971.