SENTENZA N. 174
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui
licenziamenti individuali, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal
pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Erede Ugo e l'Ospedale
Martinez di Pegli, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970.
Visti gli atti di costituzione di Erede Ugo
e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 giugno
1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Franco Agostini, per l'Erede,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Ugo Erede, premesso che dal 1926 aveva
prestato la propria opera di consulente ostetrico ginecologo con funzione di
primario presso l'ospedale Martinez di Pegli e che il 2 agosto 1968 era stato
licenziato senza ricevere la comunicazione dei relativi motivi, conveniva, con
citazione del 30 agosto 1968, l'ente davanti al pretore di Voltri e chiedeva
che, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, il licenziamento fosse
dichiarato inefficace.
Durante il corso del giudizio, assumeva che
codesto licenziamento immotivato fosse in realtà determinato da ragioni
politiche e religiose, e chiedeva di provare ciò, eccependo preliminarmente
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, in relazione agli artt. 4, 2 e 5,
della detta legge ed in violazione degli artt. 3, 4 e 35, comma primo, della
Costituzione.
Nel contrasto delle parti, il pretore, con
sentenza non definitiva del 3 dicembre 1969, accertava l'esistenza di un
rapporto di impiego privato tra l'Erede e l'amministrazione ospedaliera. E con
ordinanza di pari data dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la
sollevata questione, disponendo la rimessione degli atti a questa Corte. Secondo
il pretore, il giudizio in corso, infatti, non avrebbe potuto essere definito
senza la preventiva soluzione del problema di legittimità costituzionale; e la
norma denunciata, ammettendo nei riguardi dei prestatori di lavoro in essa
specificati l'applicabilità dell'art. 4 e non anche degli artt. 2 e 5,
limiterebbe, in violazione delle citate disposizioni della Costituzione, la
possibilità del lavoratore ultrasessantacinquenne o pensionato di difendersi da
un licenziamento per motivi politici, religiosi e sindacali, e qualora questi
non fossero esplicitamente dichiarati dal datore di lavoro.
Davanti a questa Corte si costituiva
l'Erede, che, a mezzo degli avvocati Franco Agostini e Giambattista Lazagna,
con deduzioni depositate il 3 marzo 1970, chiedeva che le norme denunciate
fossero dichiarate illegittime. E spiegava intervento, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, che, con atto
depositato il 3 marzo 1970, concludeva, invece, per la non fondatezza della
questione.
2. - L'Erede, a sostegno della sua
richiesta, deduceva che, in forza dello specifico richiamo agli artt. 4 e 9
contenuto nell'art. 11 della legge n. 604 del 1966 e per esclusione, non
sarebbero applicabili ai prestatori di lavoro aventi diritto alla pensione o
ultrasessantacinquenni le disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 della stessa
legge, e che ciò comporterebbe una sperequazione anche in relazione all'ipotesi
di cui al detto art. 4: "anche in questa ipotesi, infatti, le norme degli artt.
2 e 5 debbono considerarsi integrative dello stesso art. 4, quanto alla sua
possibilità di effettiva realizzazione, in un contesto nel quale non può
effettuarsi la estinzione voluta dal legislatore se non travolgendo lo stesso
art. 4".
L'Avvocatura dello Stato, preliminarmente,
avanzava dei dubbi sull'assolvimento da parte del giudice a quo dell'onere di
motivazione circa la rilevanza. Mancando un'idonea motivazione, si ignora, ad
esempio se l'attore fosse un pensionato o un ultrasessantacinquenne, se l'amministrazione
convenuta impiegasse oltre 35 dipendenti, ed infine se il rapporto dedotto in
giudizio potesse rientrare nella materia disciplinata dalla legge n. 604 del
1966 e cioè si trattasse di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel quale
la stabilità non fosse assicurata da norma di legge o di regolamento.
Si rimetteva, comunque, a questa Corte
circa il notato difetto di motivazione.
Nel merito, l'Avvocatura, come si é detto,
escludeva che potessero sussistere le dedotte violazioni dei principi costituzionali.
A suo avviso, il giudice a quo avrebbe considerato su di un medesimo
piano concettuale il regime probatorio attinente al licenziamento intimato
senza giusta causa o giustificato motivo (artt. 1, 2, 5 e 8) e quello attinente
al licenziamento determinato da ragioni di credo politico, fede religiosa,
appartenenza ad un sindacato ovvero partecipazione ad attività sindacali. E
tali regimi, invece, andavano tenuti distinti. perché in relazione al primo é
il datore di lavoro tenuto a dimostrare l'esistenza della giusta causa o del
giustificato motivo, ed in relazione al secondo é il lavoratore che deve
provare che il licenziamento é stato determinato da quelle ragioni, che ne
comportano la nullità.
A quest'ultimo regime non sottostanno solo
i pensionati e gli ultrasessantacinquenni, ma tutti i lavoratori. E per ciò é
da escludersi che sussista, per quanto attiene alle prove, una limitazione dei
diritti del lavoratore anziano rispetto agli altri lavoratori.
D'altra parte, non sembra che l'atto scritto
richiesto per il licenziamento dei lavoratori non anziani dall'art. 2, possa di
per sé costituire garanzia per il lavoratore. Anche quando, infatti, il
licenziamento fosse motivato per iscritto (e fuori dei casi difficili a
verificarsi in cui il datore di lavoro dovesse ammetterne la nullità,
attraverso la dichiarazione dei motivi), l'onere probatorio circa i veri (ed
illegittimi) motivi verrebbe sempre a gravare sul lavoratore (sia o non sia
pensionato o ultrasessantacinquenne).
3. - All'udienza del 16 giugno 1971, l'avv.
Agostini, per l'Erede, insisteva nelle precedenti richieste e ad integrazione
delle ragioni già svolte, metteva in evidenza particolari e specifici profili
della questione. Il sostituto avvocato generale dello Stato Casamassima, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, contestava l'assunto della parte privata
e si riportava alle conclusioni di cui all'atto di intervento.
Considerato
in diritto
1. - Il pretore di Voltri, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, sottopone all'esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, in riferimento agli artt. 4, 2 e 5,
della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti
individuali), per contrasto con l'art. 3 e con gli artt. 4 e 35, comma primo,
della Costituzione.
Posto che con il detto art. 11 il
legislatore, "nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso
dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che
abbiano comunque superato il 65 anno di età", dichiara applicabile la
disposizione dell'art. 4 (secondo cui "il licenziamento determinato da
ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato o
dalla partecipazione ad attività sindacali é nullo, indipendentemente dalla
motivazione adottata") e non considera invece applicabili gli artt. 2 e 5
(secondo cui il licenziamento e l'indicazione dei relativi motivi, se
richiesta, devono essere comunicati per iscritto, ed il datore di lavoro é
tenuto a provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di
licenziamento), sarebbe di fatto limitata "la possibilità del lavoratore
ultrasessantacinquenne o pensionato di difendersi da un licenziamento per
motivi politici, religiosi e sindacali, se questi non siano esplicitamente dichiarati
dal datore di lavoro".
Per ciò, il lavoratore anziano non
troverebbe protezione contro il licenziamento per uno di questi motivi, e la
limitazione violerebbe i citati artt. 3, 4 e 35, comma primo, della
Costituzione che stabiliscono rispettivamente l'uguaglianza dei cittadini, la
loro pari dignità sociale, senza distinzione particolarmente relativa alle
condizioni sociali (tra le quali é l'età), e la tutela del diritto al lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni.
2. - In base alle dirette risultanze
dell'ordinanza di rimessione potrebbero prospettarsi dubbi in ordine
all'assolvimento da parte del pretore dell'onere di motivazione circa il
giudizio di rilevanza.
Ma, se si tiene conto anche e soprattutto
del contenuto della sentenza non definitiva, emessa nello stesso giorno
dell'ordinanza e da questa richiamata, emergono elementi sufficienti perché la
Corte debba considerare rilevante la questione nei termini in cui é stata
proposta.
Ricorre, infatti, la necessaria
pregiudizialità in funzione della decisione nel merito, perché é pacifico tra
le parti che il prestatore di lavoro fosse, al momento del licenziamento di età
superiore ai 65 anni e non é oggetto di contestazione il numero dei dipendenti
dell'ente e perché risulta dalla sentenza che tra le parti sussisteva un
rapporto d'impiego privato.
3. - Secondo il pretore di Voltri sarebbe
di fatto limitata la possibilità del lavoratore ultrasessantacinquenne o
pensionato di difendersi da un licenziamento per motivi politici, religiosi e
sindacali, e qualora i motivi del licenziamento non siano esplicitamente
dichiarati dal datore di lavoro. In tal caso il lavoratore anziano verrebbe a
trovarsi in una posizione diversa e meno favorevole di quella del lavoratore
non anziano, perché essendo esclusa dall'art. 11 l'applicabilità nei suoi
confronti degli artt. 2 e 5, non avrebbe diritto a ricevere per iscritto il
licenziamento e l'indicazione dei relativi motivi e non potrebbe giovarsi del
vantaggio connesso al fatto che l'onere della prova, circa la giusta causa o il
giustificato motivo, gravi sul datore di lavoro.
La questione viene in tal modo prospettata
con riferimento alla differente posizione del lavoratore anziano e di quello
non anziano a proposito della distribuzione ed incidenza dell'onere della prova
tra le parti, nell'ipotesi di licenziamento effettivamente posto in essere per
uno dei motivi previsti dall'art. 4. Ed a rigore non tocca, se non in modo del
tutto indiretto, la materia, di natura sostanziale, della licenziabilità ad
nutum.
Alla Corte pare non dubbio che, nonostante
la portata generale dell'art. 4, applicabile a tutti i lavoratori di cui alla
legge n. 604 del 1966, e la costante incidenza sopra tali lavoratori dell'onere
della prova nei giudizi di nullità dei licenziamenti determinati da motivi
politici, religiosi e sindacali, il fatto che, di fronte ad un licenziamento
del genere, il datore di lavoro sia esentato dall'obbligo di comunicare per
iscritto il licenziamento e, se richiesto, i motivi, e soprattutto sia liberato
dall'onere di provare la giusta causa ed il giustificato motivo, comporti per
il lavoratore anziano una tutela sensibilmente inferiore a quella riconosciuta
al lavoratore non anziano. L'avente diritto alla pensione di vecchiaia e
l'ultrasessantacinquenne infatti non possono ottenere, e senza bisogno di
assolvere sul punto alcun onere di carattere probatorio, che il licenziamento
sia dichiarato inefficace (a seguito della mancata osservanza dell'art. 2 da
parte del datore di lavoro) ovvero risulti operante sia pure con le conseguenze
previste dall'art. 8 (ed ora possa essere annullato, a sensi dell'art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300) (a seguito della mancata prova della giusta causa
o del giustificato motivo, e sempre da parte del datore di lavoro in base all'art.
5). E non rileva, dato che la norma é operativa nei confronti di tutti i
lavoratori, che questi, anche se anziani, debbano provare che i licenziamenti
che li riguardino, siano stati posti in essere per i motivi indicati nell'art.
4.
Esaminata, pertanto, la questione sotto il
particolare profilo ora considerato, dall'inapplicabilità degli artt. 2 e 5, in
forza dell'art. 11, ai lavoratori anziani, potrebbe dedursi l'esistenza di una
ingiustificata disparità di trattamento (in contrasto con l'art. 3 della Costituzione)
e di una insufficiente tutela del diritto al lavoro (con la violazione degli
artt. 4 e 35, comma primo, della Carta).
Ad avviso della Corte, però, non si
prestano ad essere considerati sullo stesso piano i lavoratori che "siano
in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di
vecchiaia" e quelli che "abbiano comunque superato il 65 anno di
età".
Nei riguardi dei lavoratori che si trovino
nella prima delle due condizioni soggettive, a ben guardare, la previsione di
un trattamento diverso da quello disposto per i lavoratori non anziani risponde
a ragioni, le quali, anche se in astratto e in generale potrebbero essere
ritenute non sufficienti, debbono dirsi concretamente coerenti ed adeguate.
Tali lavoratori, infatti, si presuppone che abbiano diritto alla pensione di
vecchiaia: e la loro licenziabilità (fuori delle ipotesi di cui all'articolo 4)
non ha riscontro nell'eventualità che essi possano rimanere senza retribuzione
e senza trattamento di quiescenza per vecchiaia. D'altra parte, in una società,
come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottooccupazione, la
mancata piena tutela del diritto al lavoro, per quei lavoratori, é il riflesso
giuridico di una necessità pratica, autonomamente valutabile dal legislatore.
4. - Queste ragioni, invece, non valgono
nei riguardi dei lavoratori che abbiano superato il 65 anno di età e non siano
già pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla
pensione di vecchiaia: in tal caso risulta effettiva la violazione dell'art. 3
da parte della norma impugnata, nella quale inoltre non ricorre concretamente
la tutela del diritto al lavoro nei modi e limiti costituzionalmente garantiti.
Per costoro in realtà la disparità di
trattamento non appare razionalmente giustificata.
Non ricorrono specifiche e particolari
ragioni perché a codesti lavoratori venga negato o non egualmente riconosciuto
il diritto a determinate garanzie.
La semplice maggiore probabilità, che, in
quanto anziani, i lavoratori non si trovino nelle migliori condizioni per il
normale dispiegamento delle energie fisiche e psichiche in favore del datore di
lavoro e che questo, correlativamente, attraverso la loro collaborazione, non
consegua un regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali e di legge o
il normale apporto all'esercizio dell'impresa, non può essere assunta a valida
e sufficiente condizione del trattamento differenziato. Al lavoratore, che
presti la propria opera in favore del datore di lavoro o che sia inserito nella
impresa di questo, non possono essere negate, e per il solo fatto dell'età,
cautele e garanzie che sono informate al rispetto della personalità umana e
costituiscono, altresì, indici del valore spettante al lavoro nella moderna
società industriale. In particolare, ed a prescindere dal risultato (della non
recedibilità ad nutum) al quale per tale via si dovesse pervenire, il
licenziamento del lavoratore anziano non può non essere comunicato per iscritto
in una all'indicazione dei motivi (se richiesta); e nel processo, se si
pretende dal lavoratore che il licenziamento sia stato determinato da uno dei
motivi di cui all'art. 4, non può non incombere sul datore di lavoro l'onere di
fornire la prova contraria indiretta (e cioè che quel licenziamento in effetti
é avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo).
5. - Il riferimento che dal giudice a quo
viene fatto agli artt. 4 e 35, comma primo, della Costituzione, non appare
pertinente a proposito della seconda disposizione. Come la Corte ha avuto
occasione di precisare (e da ultimo con sentenza n. 10 del 1970), infatti,
il principio enunciato nel primo comma dell'art. 35 "si limita a stabilire
il criterio generale ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel titolo
III".
Risulta invece la norma denunciata in
contrasto con l'articolo 4 della Costituzione, ove si consideri - come pare
alla Corte - che la tutela del diritto al lavoro sia strettamente connesso
all'attuazione (in precedenza valutata) del principio di uguaglianza.
A ciò non é d'ostacolo l'interpretazione
che dell'art. 4 si é data e secondo cui non é garantito a ciascun cittadino il
diritto al conseguimento di un'occupazione così come non gli é garantito il
diritto alla conservazione del lavoro (cfr. sent. n. 45 del
1965), perché, come la Corte ha precisato con la stessa pronuncia, là ove
sono previsti i casi, i tempi ed i modi dei licenziamenti la disciplina, per
essere conforme alla Costituzione, deve rispecchiare l'esigenza di un
trattamento giuridico eguale per le situazioni eguali, e in relazione a queste
può essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni.
Ora a proposito della norma denunciata, non
appare rispettato il disposto dell'art. 4 nel senso ed entro i limiti in cui
sussiste la rilevata violazione dell'art. 3.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme
sui licenziamenti individuali), nella parte in cui esclude l'applicabilità
degli artt. 2 e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che,
senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto
alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il 65 anno di età.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 14 luglio
1971.