SENTENZA N. 172
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge regionale 29 settembre 1970, riapprovata dal Consiglio regionale
del Trentino-Alto Adige il 7 ottobre 1970, avente ad oggetto "Impiego del
saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a
denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e
garantita", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 30 ottobre 1970, depositato in cancelleria il 9
novembre successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1970.
Visto l'atto di costituzione del Presidente
della Regione del Trentino - Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno
1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e
l'avvocato Massimo Severo Giannini, per la Regione del Trentino - Alto Adige.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ricorso notificato il 30 ottobre
1970, il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato la legge regionale del Trentino - Alto Adige
29 settembre 1970, riapprovata dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1970,
avente ad oggetto "Impiego del saccarosio quale correttivo della
gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine
controllata e a denominazione di origine controllata e garantita",
deducendo la violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, dell'art. 23 della Costituzione in relazione all'articolo 65 del
predetto Statuto, nonché dell'art. 25 della Costituzione.
Ritiene il ricorrente che la legge
impugnata, che consente e disciplina l'impiego di saccarosio nei mosti e nei
vini in fermentazione, contrasti, in violazione dell'art. 189 del Trattato di
Roma, con la normativa stabilita dai regolamenti della Comunità economica
europea nn. 816 del 1970 (art 19, n. 3) e 817 (art 7) del 28 aprile 1970, e
pertanto violi il limite costituzionale del rispetto degli obblighi
internazionali assunti dallo Stato, sancito dall'art. 4 dello Statuto speciale
della Regione Trentino - Alto Adige.
Inoltre, la previsione di un contributo a
carico del vinificatore per ogni chilogrammo di saccarosio impiegato, ai sensi
dell'art. 5 della legge impugnata, ipotizza una prestazione di carattere
impositorio, assimilabile a quello tributario, la quale, pur potendo ritenersi
astrattamente compresa nella competenza regionale, giusta l'art. 65 dello
Statuto, non é, secondo l'Avvocatura, in armonia con i principi del sistema
tributario dello Stato e pertanto deve considerarsi costituzionalmente
illegittima, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione.
Infine, le sanzioni di carattere civile per
la trasgressione dei precetti della legge impugnata modificano il sistema delle
sanzioni penali previsto dall'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e
violano la norma di legge posta in via esclusiva a favore dello Stato dall'art.
25 della Costituzione, per la materia penale.
2. - Con atto depositato il 25 novembre
1970, si é costituito in giudizio il Presidente della Regione Trentino-Alto
Adige chiedendo che la Corte dichiari infondato il ricorso proposto dal
Presidente del Consiglio dei ministri. La difesa della Regione osserva che la
legge impugnata ha una portata molto più limitata di quanto non sembri dal
ricorso perché consente solo in casi eccezionali (avverse condizioni
climatiche) ed esclusivamente per i vini a denominazione controllata, ovvero
controllata e garantita, l'impiego del saccarosio per elevare la gradazione
alcoolica dei mosti in misura non superiore a un grado.
L'autorizzazione al c.d. zuccheraggio, non
per ragioni speculative, ma per mantenere, quando le condizioni climatiche lo
richiedano, i caratteri tipici della produzione vinicola di qualità di
determinate zone, é esplicitamente prevista e disciplinata dai regolamenti CEE
nn. 816 e 817 del 28 aprile 1970 i quali riconoscono all'Italia, come agli
altri Stati membri della Comunità, il potere di legiferare sull'impiego del
saccarosio nella produzione dei vini di qualità nelle zone in cui esso sia
tradizionalmente o eccezionalmente adoperato.
Il d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, che
vieta indiscriminatamente l'impiego di additivi zuccherini nella produzione dei
vini, risulterebbe perciò abrogato dalla normativa comunitaria: e poiché la
materia relativa alla produzione del vino é attinente all'agricoltura, in cui
la Regione ha attribuzione normativa esclusiva, l'autorizzazione alla
disciplina dello zuccheraggio da parte dei regolamenti CEE dovrebbe inquadrarsi
nel sistema di produzione normativa dello Stato italiano, nel quale appunto la
competenza normativa in materia agricola spetta alle Regioni, le quali ben
possono provvedere a disciplinare il settore vitivinicolo secondo le esigenze
locali. In questa prospettiva, secondo la difesa della Regione, non sussiste
alcun motivo per considerare costituzionalmente illegittima la legge impugnata.
3. - Nei termini di legge sono state
depositate dall'Avvocatura dello Stato e dalla difesa della Regione memorie
illustrative con cui le parti insistono nelle rispettive conclusioni.
Considerato
in diritto
La legge della Regione Trentino - Alto
Adige approvata, dopo rinvio, il 7 ottobre 1970, ha per oggetto l'autorizzazione
all'"impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica
dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione
di origine controllata e garantita".
Contro questa legge lo Stato ha prodotto
ricorso in data 30 ottobre 1970 deducendo tre motivi di illegittimità, per
violazione delle seguenti norme di rango costituzionale e cioè :
1) dell'art. 4 dello Statuto speciale,
nella parte che obbliga la Regione al rispetto degli obblighi internazionali,
derivanti, nel caso, dal Regolamento CEE 816 del 1970, che consente l'impiego
del saccarosio nei soli Stati che già lo autorizzavano, e fra i quali l'Italia
non può ritenersi compresa;
2) dell'art. 65, n. 9, dello stesso
statuto, nella parte in cui stabilisce che i tributi propri che la Regione può
imporre devono essere "in armonia coi principi del sistema tributario
dello Stato", e tale non essendo l'anomalo contributo di lire 200 da
versarsi alla Regione per ogni chilogrammo di saccarosio utilizzato;
3) dell'art. 25 della Costituzione, nella
parte in cui pone la riserva di legge in materia penale, che la Regione avrebbe
violato col rendere lecito un fatto, come lo zuccheraggio, che l'art. 76 del
d.P.R. n. 162 del 1965 vieta e sanziona con la reclusione sino a cinque anni.
In merito al primo dei dedotti vizi di
legittimità, si osserva preliminarmente non essere affatto esatto quello che la
difesa della Regione adduce circa l'abrogazione che, della richiamata norma sul
divieto dello zuccheraggio, avrebbero operato i regolamenti CEE i quali
consentono, in determinati casi, l'uso del saccarosio come additivo per
l'elevazione della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini.
Sta in fatto che i due Regolamenti CEE che
disciplinano la materia - e che sono quelli in data 28 aprile 1970, recanti i
nn. 816 e 817 - dispongono, il primo all'art. 18, n. 1, e il secondo (specifico
per i vini di qualità) all'art. 7, n. 2, che gli Stati membri interessati
"possono" autorizzare l'aumento della gradazione alcoolometrica
naturale in determinati casi e con varie tecniche, fra le quali quella dell'uso
del saccarosio.
I citati regolamenti CEE, autorizzando gli
Stati membri ad operare in tal guisa, hanno quindi concesso loro una facoltà e
non disposto un obbligo, dalla cui imposizione soltanto sarebbe potuta derivare
l'abrogazione di norme vigenti in quegli Stati che l'uso del saccarosio
vietavano.
Inoltre, la regolamentazione CEE, nel
consentire l'uso del saccarosio agli Stati membri, ha posto anche una
limitazione alla quale lo Stato italiano, e con esso le sue Regioni, sono
rimasti vincolati. Ha disposto cioè (Regol. 816, art. 19, n. 3) che l'uso del
saccarosio potesse essere autorizzato "unicamente nelle regioni viticole
in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente alla
legislazione esistente alla data di entrata in vigore" di esso regolamento
816 che, per l'art. 44, é fissato nel terzo giorno dalla pubblicazione,
intervenuta in data 5 maggio 1970.
E poiché né nella nostra legislazione
statale, né in quella regionale (posto che le Regioni avessero competenza in
materia), l'uso del saccarosio era consentito alla data anzidetta, é ovvio come
in Italia l'uso ne sia rimasto interdetto proprio da quella regolamentazione
CEE che la difesa della Regione invoca a giustificare l'emanazione, per sua
parte, delle norme in materia.
Deve quindi ritenersi che la stessa Regione
abbia, emanandole, superato il limite degli obblighi internazionali dello Stato
italiano e con ciò violato l'art. 4, prima parte, dello Statuto speciale.
Gli altri motivi di illegittimità dedotti
dalla difesa dello Stato restano assorbiti.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
della legge della Regione Trentino - Alto Adige, approvata il 29 settembre 1970
e riapprovata il 7 ottobre 1970, avente per oggetto "Impiego del
saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a
denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e
garantita".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 14 luglio
1971.