SENTENZA N. 170
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle
leggi sull'ordinamento della Corte dei conti), promossi con due ordinanze
emesse il 23 aprile 1969 dalla Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale
ordinaria - sui ricorsi di Antonaroli Angelo e di Testini Michele, iscritte ai
nn. 18 e 19 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 17
giugno 1971 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto in
fatto
Con due ordinanze emesse il 23 aprile 1969,
nei procedimenti in materia di pensioni ordinarie promossi con ricorsi di
Antonaroli Angelo e Testini Michele, la IV sezione giurisdizionale della Corte
dei conti ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.
63 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12
luglio 1934, n. 1214, nella parte in cui dispone che i ricorsi contro i
provvedimenti definitivi di liquidazione di pensioni a carico dello Stato
devono essere "presentati" alla Corte medesima nel termine di 90
giorni, decorrente dalla data della comunicazione o notificazione del
provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione.
In base a questa disposizione, nel caso in
cui l'interessato per la presentazione del ricorso si avvalga del servizio
postale, egli ha l'onere di spedire l'atto con anticipo rispetto al giorno di
scadenza del termine predetto, affinché il recapito avvenga non oltre il
novantesimo giorno, sotto pena di decadenza dall'impugnazione e irricevibilità
del ricorso.
Diversamente da tale disciplina, in materia
di pensioni di guerra l'art. 109, terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n.
313 (come già l'art. 114 della precedente legge 10 agosto 1950, n. 648) prevede
essere sufficiente, ai fini della tempestiva proposizione del ricorso contro il
decreto del Ministro del tesoro, che nel termine sopra ricordato avvenga
soltanto la spedizione del plico postale.
In materie pensionistiche analoghe, quindi,
si osserva nelle ordinanze, sussisterebbe una disparità di trattamento
contrastante con il principio costituzionale di uguaglianza, giacché
sostanzialmente non diverse sarebbero le fattispecie concernenti
rispettivamente l'impugnazione relativa a pensione ordinaria e quella
dell'analogo provvedimento di concessione o rifiuto di una pensione di guerra.
Né avrebbe rilievo in proposito la diversità di fondamento giuridico fra le
predette cause di attribuzione della pensione. E tuttavia gli aventi diritto a
quest'ultimo beneficio disporrebbero, per la spedizione del ricorso, di un
termine certo di scadenza, mentre tale non risulterebbe quello preveduto per la
presentazione del ricorso per pensioni ordinarie, essendo questo reso incerto,
quanto alla sua durata, dal tempo occorrente per il recapito postale.
Davanti a questa Corte non si é costituita
alcuna delle parti, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
pertanto, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 16 marzo 1956, le due
cause sono state fissate, per la decisione, in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
1. - I due giudizi, per l'identità della
questione proposta, devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Entrambe le ordinanze prospettano la
questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 63 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con r.d. 12
luglio 1934, n. 1214), in riferimento al principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione.
Il primo comma di detto articolo si limita
a prescrivere che il termine di novanta giorni per la presentazione alla Corte
dei ricorsi menzionati nel precedente art. 62 (compresi quelli avverso i
provvedimenti definitivi di liquidazione di pensioni ordinarie a carico totale
o parziale dello Stato), decorre dalla data di comunicazione o notificazione
del provvedimento.
Orbene se il ricorrente, anziché depositare
o far depositare direttamente l'atto negli uffici della Corte, si avvale del
servizio postale (come gli é consentito, ancorché la norma di cui sopra non lo
specifichi), la presentazione stessa può considerarsi perfetta solo con
l'arrivo del plico raccomandato agli uffici della Corte e non con la consegna
di esso all'ufficio postale mittente.
Ne consegue che, se il plico sia recapitato
dopo lo spirare del termine, sicuramente perentorio, il ricorso é irricevibile
e ciò anche nel caso che la consegna all'ufficio postale mittente sia avvenuta
nel termine predetto, come appunto per i due ricorsi che hanno provocato le
ordinanze di rimessione.
In queste viene posta a raffronto la detta
normativa con l'altra, ben diversa e più favorevole ai ricorrenti, vigente in
materia di pensioni di guerra per l'art. 109, legge 18 marzo 1968, n. 313,
riproducente con qualche modifica, che qui non interessa, l'art. 114 della
precedente legge 10 agosto 1950, n. 648, a sua volta derivato dall'art. 1 del
r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, che sostituì l'originario art. 86 del t.u. del
1934 sopra citato.
Con l'art. 109, premessa nel primo comma la
imposizione di un analogo termine di impugnazione della durata di novanta
giorni, si prevede, nel terzo comma, che il ricorso "dev'essere depositato
alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata".
"In questo secondo caso, della data di
spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia
illeggibile, la ricevuta della raccomandata".
Il termine, pertanto, si considera
osservato anche con la semplice spedizione del plico contenente il ricorso,
senza che abbia rilievo pregiudizievole il tardivo ed eventualmente mancato
recapito del plico agli uffici della Corte, come invece può accadere in materia
di pensioni ordinarie.
Si assume dai giudici di merito, con vari
argomenti, che simile diversità di trattamento, riguardo alla determinazione
del dies ad quem per ricorrere contro provvedimenti rispettivamente
relativi a pensioni ordinarie e a pensioni di guerra, é priva, sul punto, di
giustificazione logica e giuridica.
La questione é fondata.
3. - É evidente che la disciplina preveduta
dalla norma impugnata importa incertezza, o quanto meno decurtazione, del
termine legale in danno degli aventi diritto a richiedere la tutela
giurisdizionale contro la liquidazione della pensione di quiescenza o
privilegiata che si pretenda illegittima o avverso il rifiuto di essa. E ciò
nei confronti di soggetti i quali, per la presentazione del ricorso, si
avvalgano del servizio postale, in situazioni non diverse da quelle che
legittimano l'uso di tale mezzo nei giudizi concernenti pensioni di guerra, ai
sensi delle disposizioni sopra citate.
Va ricordato al riguardo che per la
proposizione del ricorso, in entrambe le materie, non é richiesto il patrocinio
legale (necessario soltanto per la comparizione in pubblica udienza nei giudizi
concernenti pensioni ordinarie, ai sensi dell'art. 3, commi secondo e terzo,
della legge 21 marzo 1953, n. 161) e che l'uso del servizio postale si appalesa
normalmente mezzo agevole e utile a favore di quanti, quale che sia il titolo
onde ripetono il diritto a pensione, si trovino, generalmente per ragioni di
età, infermità, invalidità, condizioni economiche od altre, nella impossibilità
di recarsi personalmente negli uffici della Corte, talora anche molto lontani
dal luogo di loro residenza, e non siano nemmeno in grado di avvalersi di un
apposito incaricato.
D'altra parte é indubbio che in entrambe le
ipotesi il termine perentorio svolge identica funzione, in quanto preordinato
al verificarsi della decadenza dall'esercizio del diritto a ricorrere, al fine
generale della certezza degli atti della pubblica amministrazione.
Conseguentemente, ove il termine stesso
decorra inutilmente, il ricorso presentato intempestivamente é colpito dalla
sanzione della irricevibilità. Ma nei giudizi concernenti pensioni ordinarie,
così come in quelli relativi a pensioni di guerra, la presentazione dei ricorsi
non incide direttamente sugli oneri processuali di soggetti che abbiano il
potere di interloquire nei giudizi medesimi e non ne condiziona l'esercizio.
In particolare, dalla normativa in esame
non risulta aver rilevanza alcun interesse che si palesi direttamente
subordinato alla ricezione, nel termine di novanta giorni sopra ricordato, del
ricorso concernente una pensione ordinaria, e possa giustificare il più
rigoroso criterio adottato per l'accertamento della sua decorrenza rispetto
all'analogo caso in materia di pensioni di guerra.
Non sembra pertanto essere razionalmente
fondata, né rispondente ad esigenze etico sociali, tale diversità, derivante
dalla non estensione ai procedimenti per pensioni ordinarie della più
favorevole norma che consente agli interessati di osservare il termine di
impugnativa con la spedizione del ricorso presso un ufficio postale.
In conclusione la diversa disciplina
risultante dall'art. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, non può non
ravvisarsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che esige pari
trattamento normativo per situazioni fra loro non difformi.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nella parte in cui esclude
che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente
art. 62 possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi
mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione faccia
fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia
illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
luglio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1971.