SENTENZA N. 164
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina
della vendita delle carni fresche e congelate, promossi con sei ordinanze
emesse i1 22 dicembre 1969 dal pretore di Seneghe in altrettanti procedimenti
penali rispettivamente a carico di Carta Angelo, Zocheddu Serafino, Fara
Franceschino, Pes Giuseppe Maria, Sanna Pietro e Pinna Antonio, iscritte ai nn.
91, 92, 93, 94, 95 e 96 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 giugno
1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di sei procedimenti penali a
carico di macellai imputati, fra l'altro, di violazione dell'art. 5 della legge
4 aprile 1964, n. 171, per aver omesso di esporre nei loro negozi le tabelle
indicanti lo stato - fresco o congelato - della carne posta in vendita, il
pretore di Seneghe, prima di emettere i decreti penali di condanna a carico dei
prevenuti, si poneva il quesito se fosse legittimo l'art. 7 della legge
suddetta, il quale é così formulato:
"I contravventori alle norme del
precedente articolo" (che riguarda l'obbligo, per gli importatori di carni
congelate, di tenere un registro di carico e scarico) "sono puniti con
ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.
In caso di recidiva, il contravventore é
cancellato dall'elenco degli importatori di carni.
Chiunque contravviene alle altre
disposizioni della presente legge é punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire
10.000.000. Pendendo provvedimento penale può essere disposta la sospensione
della licenza sino all'esito del giudizio penale.
In caso di recidiva la licenza di vendita é
revocata".
Secondo il pretore, non é tanto la misura
della pena, per altro di per sé elevata, a far sorgere dubbi di natura
costituzionale, quanto il fatto che essa é identica per ipotesi diverse, ossia
per quelle indicate, rispettivamente, nel primo e nel terzo comma dell'articolo:
omissione del registro di carico e scarico, da parte degli importatori di carni
congelate, e mancata apposizione della tabella o insegna con indicazione dello
stato (fresco o congelato) della carne, da parte dell'esercente. Non sarebbe
giusto, insomma, prevedere reati diversi e sanzionarli in modo identico, tanto
più che l'uno appare più grave rispetto all'altro, potendo consistere, il
primo, nell'importazione clandestina e fraudolenta di carne congelata, il
secondo, nella omessa collocazione, anche solo per distrazione, di un cartello.
Dopo le prescritte notificazioni e
comunicazioni, si é costituita dinanzi alla Corte solo la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con atto del 15 aprile 1970, nel quale si sostiene che
la questione é infondata poiché :
a) l'apposizione di cartelli o tabelle di
contraddistinzione nell'esercizio commerciale e la tenuta dei registri di
carico e scarico di carni congelate importate attengono entrambe a prescrizioni
di polizia: l'"importazione clandestina e fraudolenta", cui allude il
pretore, é ipotesi diversa, del tutto estranea alla legge del 1964 e da
ascrivere ai reati di contrabbando, nel duplice aspetto doganale e sanitario;
b) stante l'identità ontologica delle
ipotesi previste nell'art. 7 denunziato, l'identità della pena non é
irrazionale;
c) comunque, non compete alla Corte
sindacare la congruità o meno della sanzione, né eventuali imperfezioni di
tecnica legislativa.
Con memoria in data 3 giugno 1971,
l'Avvocatura ha confermato le proprie tesi ed insistito nelle conclusioni
prese.
Considerato
in diritto
1. - Il pretore di Seneghe, con sei
ordinanze di identico contenuto, emesse in altrettanti procedimenti penali, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,
della legge 4 aprile 1964, n. 171 ("Modificazioni al r.d.l. 26 settembre
1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e
congelate"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto
punisce con la stessa pena (ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000) chi,
anche per mera distrazione, ometta di apporre nel suo locale il cartello o la
tabella indicante lo stato della carne in vendita - fresca o congelata - (art.
5 della citata legge) e chi la carne congelata importa, magari clandestinamente
e fraudolentemente (art. 7, primo comma, in relazione all'art. 6 della stessa
legge).
2. - La questione non é fondata.
É da premettere che le rigorose norme
penali sono contenute in una legge volta alla liberalizzazione della
distribuzione e all'incremento della vendita di tutte le carni negli spacci di
macelleria, secondo un indirizzo opposto a quello seguito dal r.d.l. 26
settembre 1930, n. 1458: e sono, tali norme, dirette ad ovviare agli
inconvenienti che la nuova disciplina potrebbe determinare.
Non rileva l'imperfetta tecnica legislativa
dell'art. 7, che tiene distinta e situa in commi diversi la previsione di
sanzioni penali principali qualitativamente e quantitativamente identiche e,
per il caso di recidiva, di analoghe sanzioni penali accessorie (cancellazione
dall'elenco degli importatori e revoca della licenza di vendita). Qualcuno può
criticare il trattamento giuridico - penale indiscriminato per fatti che gli
appaiono oggettivamente e, magari, subiettivamente diversi (é facile ipotizzare
una semplice dimenticanza nella mancata apposizione dell'insegna o tabella di
cui all'art. 5, primo comma, mentre é difficilmente concepibile la non
intenzionale trasgressione dell'obbligo, che incombe sull'importatore, di
tenere il registro di carico e scarico e di effettuarvi le regolari annotazioni
cronologiche, richieste dall'art. 6); ma ciò non basta a che la legge sia
dichiarata illegittima; infatti la parità di trattamento di condotte diseguali
può non contrastare con quei principi di razionalità oltre i quali non é
ammesso il controllo della Corte.
E se é pur vero che la libertà di scelta da
parte del legislatore sulla congruità della pena per il fatto di reato trova il
suo limite nella ragionevolezza (cfr. sentenze di questa Corte n. 21 del 1957,
n. 46 del 1959,
n. 67 del 1963,
n. 109 del 1968),
é altrettanto vero che il giudizio su quest'ultima non può dipendere da
astratte simmetrie né da valutazioni tecnico-politiche su quella congruità,
bensì va ricondotto in modo unitario allo scopo che la legge si prefigge di
raggiungere. E lo scopo, qui, si raggiunge con la imposizione di talune
formalità che sono state rese più rigorose, rispetto al disegno di legge
governativo originario (Atti della Camera, IV Leg., doc. n. 589) - il quale si
limitava a richiamare la pena della ammenda sino a lire 500.000 prevista
dall'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 - durante l'iter parlamentare
(Atti del Senato, IV Leg., doc. n. 307 A; Res. della IX Comm., 18 marzo 1964);
formalità la cui inosservanza realizza contravvenzioni di polizia di sicurezza,
in quanto concernono la prevenzione di certi delitti contro la sanità pubblica,
l'economia pubblica e, in ispecie, il commercio; contro la regolamentazione
delle licenze di importazione; contro gli interessi finanziari dello Stato e di
enti pubblici minori.
Sotto l'aspetto della prevenzione, tanto la
mancata apposizione del cartello, quanto l'importazione irregolare di carni
congelate non appaiono, necessariamente, infrazioni di diversa gravità:
infatti, sia l'uno che l'altro comportamento può essere doloso (vedi art. 42,
ultimo comma, cod. pen.) e, a parte ciò, favorisce la perpetrazione dei delitti
cui sopra si é accennato, rispetto ai quali, dunque, fatti che in sé appaiono
assai diversi fra loro possono essere idonei a determinare analoghe situazioni
di turbativa o di pericolo, che non é arbitrario reprimere con pena che vada da
un minimo a un massimo indifferenziati.
La legge n. 171 del 1964 pone sullo stesso
livello non soltanto la mancata o irregolare tenuta del libro di carico e
scarico relativo all'importazione di carni congelate (art. 6) e la mancata
collocazione di insegne o tabelle di distinzione delle carni (fresche o
congelate), ma incrimina tutta una serie di altri fatti, diversi l'uno
dall'altro, come la mancata collocazione di insegne o tabelle di distinzione
delle specie animali per cui é autorizzata la vendita (art. 5, primo comma,
ultima parte); la vendita promiscua nello stesso locale di carni fresche e
congelate senza autorizzazione del Consiglio comunale (art. 4); la vendita in
giorni diversi da quelli prestabiliti, in accordo con l'autorità comunale
competente, di carni congelate negli spacci di carni fresche, che per la loro
attrezzatura e dimensione non consentono una netta separazione (art. 5, secondo
comma); la vendita di carni congelate a prezzo diverso da quello fissato dal
C.I.P. (art. 5, quarto comma), ecc.
Del resto, soccorre il prudente arbitrio
del magistrato, nella valutazione del fatto e nell'applicazione in concreto
della pena. Nei casi più lievi (indipendentemente dall'accertamento della buona
fede, che é scriminante anche in materia contravvenzionale) egli ben può
riconoscere la presenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis
cod. pen.), che importano la diminuzione della pena in misura non eccedente un
terzo (art. 65, n. 3, cod. pen.); mentre, nei casi più gravi, può applicare la
pena nel massimo e, allorquando, per le condizioni economiche del reo,
l'ammenda stabilita dalla legge é da presumersi inefficace, pur se applicata nel
massimo, ha facoltà di aumentarla sino al triplo (art. 26, secondo comma, cod.
pen.).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 4 aprile 1964,
n. 171 ("Modificazioni al r.d.l. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla
disciplina della vendita delle carni fresche e congelate"), sollevata dal
pretore di Seneghe, con le ordinanze in epigrafe, con riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1971.