Sentenza n. 162 del 1971
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SENTENZA N. 162

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, sulla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Lapelosa Vincenzo, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco.  

Ritenuto in fatto 

Il giudice istruttore presso il tribunale di Civitavecchia, su richiesta del P.M. di dichiarare estinto per oblazione il reato di cui agli artt. 1, 2 e 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, per avere detenuto un apparecchio televisivo senza corrispondere il canone di abbonamento alle radiodiffusioni per il periodo luglio 1968-giugno 1969, attribuito a certo Vincenzo Lapelosa, con ordinanza 28 settembre 1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 19 del d.l. n. 246 del 1938.

Circa la rilevanza, il giudice a quo ha osservato che ove la questione venisse riconosciuta fondata da questa Corte, in applicazione dell'art. 152 del codice di procedura penale, anziché dichiarare estinto il reato per oblazione, si dovrebbe emettere sentenza di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato.

Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo ha rilevato che, in forza dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, che disciplina la materia degli abbonamenti alle radiodiffusioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e di autoscafi a carico dei detentori che abbiano omesso di pagare l'abbonamento, é preveduta non più una sanzione penale, ma una semplice sanzione amministrativa, mentre rimane ferma la sanzione penale per i detentori abusivi di apparecchi a domicilio.

Che si viene così a verificare per lo stesso fatto - detenzione abusiva di apparecchi radioriceventi - una disciplina differenziata tra detentori su automezzi o a domicilio, che non trova alcuna giustificazione, con manifesta violazione dell'art. 3 della Costituzione, tanto più che il più favorevole trattamento della semplice sanzione amministrativa, se mai, potrebbe trovare una giustificazione più per il detentore di apparecchio a domicilio, per il quale l'uso di tale apparecchio costituisce un modesto e forse unico svago o mezzo di informazione, che non per il detentore di apparecchio a bordo di automezzo, per il quale tale detenzione spesso costituisce soltanto un lusso.

Dopo gli adempimenti di rito la questione viene oggi alla cognizione della Corte.

Non vi sono state costituzioni o interventi di parti.  

Considerato in diritto 

1. - Non può contestarsi l'esattezza del rilievo, che costituisce il motivo essenziale dell'ordinanza di rinvio, circa la esistenza di una disciplina differenziata per due situazioni che apparirebbero del tutto identiche.

Difatti, la stessa omissione di pagamento del canone per le radioaudizioni che si riferisce ad un apparecchio installato nel proprio domicilio, ai sensi dell'art. 19 del r.d.l. n. 246 del 1938 é punita con l'ammenda e, quindi, costituisce reato; se si riferisce, invece, ad un apparecchio installato a bordo di un automezzo o di un autoscafo é punita soltanto con una pena pecuniaria e, quindi, costituisce semplice trasgressione amministrativa che crea un'obbligazione a carattere civile (art. 3 della legge 7 gennaio 1929, n. 4).

Ai fini del decidere, occorre, pertanto, accertare se una siffatta disciplina differenziata possa trovare una giustificazione razionale.

2. - Al riguardo si rileva quanto segue.

Come risulta dall'art. 1 del decreto legislativo n. 246 del 1938, concernente la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, basta il pagamento di un solo canone per la detenzione di più apparecchi, e il rilascio da parte dell'URAR (Ufficio Registro Abbonamenti Radio) di un certificato attestante il pagamento del canone basta a legittimare anche l'uso, fuori domicilio, delle cosiddette radioline, ossia di apparecchi radioriceventi portatili (Tabella allegata al d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, voce 232, nota 4).

Quando cominciarono ad entrare in uso apparecchi riceventi impiantati su automezzi, in un primo tempo sembrò che il pagamento del canone per gli apparecchi detenuti a domicilio fosse sufficiente a legittimare tale uso.

Ma con l'art. 4 del d.l.l. 5 maggio 1946, n. 332, venne disposto che i detentori di detti apparecchi impiantati su automezzi, dovessero, ai sensi dell'art. 267 del codice postale, contrarre un apposito abbonamento alle radioaudizioni, indipendentemente da quello eventualmente esistente per altro apparecchio diversamente situato.

É, infine, intervenuta la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, contenente una nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per apparecchi radioriceventi installati stabilmente a bordo di autovetture o autoscafi, con la quale, in sostanza, il canone di abbonamento all'"autoradio" viene considerato un tributo annesso alla tassa di circolazione e, quindi, soggetto alla stessa disciplina.

Infatti l'art. 2 di tale legge dispone che il canone di abbonamento all'"autoradio" e la relativa tassa di concessione governativa debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal t.u. sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Non solo, ma l'art. 6 della stessa legge, dopo un richiamo all'art. 4 del t.u. n. 39 del 1953, concede, analogamente a quanto disposto da quest'ultimo articolo, facoltà al Ministro per le finanze di affidare all'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) anche la riscossione del canone di abbonamento all'autoradio e della relativa tassa di concessione governativa.

Questa completa assimilazione alle tasse automobilistiche, poi, in osservanza alla legge 3 maggio 1967, n. 317 (cosiddetta di depenalizzazione) ha imposto che le violazioni dell'obbligo di pagamento del canone, punite con la sola pena pecuniaria, non costituissero reato, il che é stato fatto appunto con l'art. 8 della legge n. 1235 del 1967.

3. - Da quanto precede risulta che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che l'installazione in modo stabile di un apparecchio radioricevente su un automezzo non soltanto implica il pagamento di un distinto canone ma pone in atto un tale rapporto di accessione, da far considerare l'apparecchio radio come parte dell'automezzo, con la conseguenza di assoggettare, ai fini della riscossione, i canoni e le tasse dovute per le radioaudizioni alla stessa disciplina delle tasse automobilistiche.

Beninteso che, quando si parla di apparecchi radioriceventi, debbono ritenersi compresi anche gli apparecchi televisivi, essendo identiche le norme riguardanti entrambe le categorie di apparecchi, ai fini fiscali.

Già nella imposizione di un canone distinto e nella diversa forma di riscossione può ravvisarsi una differenziazione tra la posizione del detentore di apparecchio a domicilio ed il detentore di apparecchio installato su automezzo, che di per se sola giustifica, senza violazione del principio di uguaglianza, anche la differenziazione delle sanzioni, nel caso di omissione di pagamento di detto tributo.

Ma anche da un altro punto di vista questa differenziazione risulta giustificata e razionale: mentre l'accertamento della esistenza di un apparecchio detenuto nel domicilio e del pagamento del relativo canone é tutt'altro che agevole e può richiedere perfino l'intervento del giudice, qualsiasi agente addetto al traffico può accertare facilmente l'esistenza di un'autoradio e verificare l'ottemperanza dell'obbligo del pagamento del relativo canone di abbonamento, fermando l'automezzo sul quale é installato.

Di qui una maggiore facilità di evadere gli obblighi fiscali da parte del detentore di apparecchio a domicilio ed una conseguente necessità, a prevenire siffatta evasione, di colpirla con sanzioni più gravi.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, recante "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni", sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1971.