SENTENZA N. 160
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
(Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1969 dal
tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Perrone Gerardo e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 410 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311
del 10 dicembre 1969;
2) ordinanza emessa il 4 aprile 1970 dal
tribunale di Pesaro nel procedimento civile vertente tra Turri Luigi e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 201 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177
del 15 luglio 1970.
Visti gli atti di costituzione di Turri
Luigi e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno
1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Benedetto Bussi, per il
Turri, e Luigi Rizzuti, per l'INPS.
Ritenuto in
fatto
1. - Il tribunale di Potenza, nel
procedimento civile vertente tra Gerardo Perrone e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, con ordinanza 10 luglio 1969 ha proposto la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia (convertito
nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Si rileva nell'ordinanza che la norma impugnata, con lo stabilire
che si considera invalido l'assicurato la cui capacità di normale guadagno sia
ridotta a meno di 1/3 per gli operai e a meno della metà per gli impiegati,
viola il principio di eguaglianza, in quanto opera un trattamento diverso tra
operai e impiegati, che appare arbitrario e non giustificato.
Si é costituito in giudizio l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giorgio Cannella e Arturo Pittoni, con deduzioni depositate il 30 dicembre
1969.
Premessa una esposizione dello sviluppo
storico attraverso il quale si giunse alla formula dell'art. 10 impugnato, in
esse si sostiene che il diverso criterio di determinazione dello stato di
invalidità pensionabile é giustificato perché per l'operaio é più facile
utilizzare le energie che gli residuano, fino ai due terzi della propria
capacità di guadagno, di quello che non sia per l'impiegato, per il quale
pertanto il legislatore ha fissato alla metà il limite di riduzione della
capacità di guadagno per la pensionabilità. Se oggi il legislatore non ritiene
più aderente alla realtà sociale la diversa misura percentuale di riduzione
della detta capacità di guadagno é problema di politica sociale e non questione
di legittimità costituzionale.
2. - La questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del r.d. 14 aprile 1939, n. 636, é stata anche
proposta dal tribunale di Pesaro, con ordinanza 4 aprile 1970, nel giudizio
vertente tra Luigi Turri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con
riferimento all'art. 3 e all'art. 38 della Costituzione.
Nell'ordinanza si deduce che la
discriminazione tra impiegati e operai contrasta col precetto del secondo comma
dell'art. 38 della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto che
siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
invalidità, oltre che col principio di eguaglianza di cui all'art. 3.
In questo giudizio si é costituito il sig.
Turri, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Bussi, con deduzioni
depositate il 30 luglio 1970. In esse si osserva che la perdita di capacità di
guadagno provoca l'insorgere degli stessi problemi e degli stessi bisogni sia
per gli operai che per gli impiegati: onde il contrasto della norma impugnata
con l'art. 3 della Costituzione. Sussiste anche la violazione dell'art. 38,
perché la norma stessa stabilisce condizioni particolarmente onerose, che in
sostanza annullano il diritto ai mezzi adeguati alle esigenze di vita,
costituzionalmente garantito.
In entrambi i giudizi le difese delle parti
hanno sviluppato i loro argomenti, che sono stati poi ribaditi nella
discussione orale.
Considerato
in diritto
L'art. 10 del decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia
(convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), stabilisce: "Si considera
invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti
alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto
fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai,
o a meno della metà, per gli impiegati".
É stata prospettata l'incostituzionalità
della norma, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte
in cui richiede, per il conseguimento del diritto alla pensione, un maggiore
grado di invalidità per gli operai rispetto agli impiegati.
La questione é fondata.
Secondo l'art. 38 della Costituzione i
lavoratori "hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita" in caso di "invalidità e vecchiaia".
Si presenta pertanto come fondamentale,
nell'attuale giudizio, l'indagine diretta a stabilire se il criterio, posto
dalla norma impugnata nel determinare le condizioni per il conseguimento del
diritto a pensione da parte degli operai e degli impiegati, sia conforme al
precetto costituzionale, che richiede la corrispondenza del mezzo previdenziale
- assicurativo alle esigenze di vita del lavoratore.
Ritiene la Corte che la risposta debba
essere negativa.
Il presupposto su cui la norma si basa é
che la qualità di operaio o di impiegato comporti, nel caso di parziale
invalidità, una diversa possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro e una
maggiore capacità residua di guadagno per gli operai rispetto agli impiegati.
Se non che la distinzione tra
"operai" e "impiegati", basata su criteri incerti e
controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego privato del
lontano 1924, non é idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di
lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacità di guadagno
in ordine al regime previdenziale.
É noto che le leggi speciali e i contratti
collettivi, per adeguare la disciplina dei rapporti di lavoro agli sviluppi
della vita economica e della struttura delle imprese, per alcuni settori della
produzione hanno adottato un diverso sistema di valutazione della posizione di
lavoro, per altri settori hanno sostituito o integrato quella distinzione con
varie classificazioni di categorie e qualifiche, a ciascuna delle quali é
attribuito un proprio trattamento normativo ed economico, frequentemente
superiore, per alcuni casi di categorie operaie, a quello di altre categorie
impiegatizie.
A questa varietà di classificazione,
basata, per alcune categorie di operai, su una preparazione tecnica e su
attitudini professionali che non si richiedono per altre categorie di
impiegati, corrisponde, nel cosiddetto mercato del lavoro, una diversità di
domanda, per cui si rivela infondata la previsione che l'operaio, ove si sia
verificato un evento riduttivo della sua capacità di lavoro, abbia una maggiore
possibilità dell'impiegato di utilizzare le proprie attitudini senza
declassarsi; vale a dire, "in occupazioni confacenti alle sue
attitudini", come vuole lo stesso art. 10 del decreto - legge. Né questa
constatazione si basa su dati dell'esperienza la cui valutazione é riservata al
legislatore, ma é la conseguenza del ricordato ordinamento attuale delle
qualificazioni professionali e corrisponde a una situazione riconosciuta dallo
stesso legislatore.
Con la legge 21 luglio 1965, n. 903,
infatti, fu conferita al Governo la delega a rivedere la vigente disciplina
sull'invalidità pensionabile, determinandone gli elementi costitutivi con
maggiore aderenza alle "esigenze emerse nella pratica attuazione della
disciplina medesima", e ad "abolire la differente valutazione
attualmente esistente tra impiegati e operai"; delega confermata, negli
stessi termini, con la successiva legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'espressa delega ad abolire la detta
differenza trova riscontro nella Raccomandazione approvata il 27 settembre 1966
dal Comitato economico e sociale della C.E.E., che comprende l'abolizione delle
"disposizioni che prevedono un'applicazione differente della nozione di
stato d'invalidità agli operai e agli impiegati".
Dalle esposte considerazioni deriva che il
maggior grado di invalidità, richiesto dalla norma impugnata, per il
conseguimento del diritto a pensione da parte dell'operaio non assicura la
corrispondenza del mezzo previdenziale - assicurativo alle esigenze di vita del
lavoratore, com'é richiesto dall'art. 38 della Costituzione.
É vero che, come si esprime l'ordinanza del
tribunale di Pesaro, l'art. 38 non esclude che il diritto alle prestazioni
assicurative e previdenziali sia subordinato a determinate condizioni e
requisiti; ma esso richiede anche che la determinazione delle condizioni a cui
é subordinato il sorgere di tale diritto e la valutazione della invalidità
parziale non pensionabile sia sempre basata sulla sicura esistenza di mezzi
adeguati alle esigenze di vita del lavoratore: corrisponda cioè a una
situazione del lavoratore che escluda il bisogno della prestazione
previdenziale.
Va pertanto riconosciuta la non conformità
all'art. 38 della Costituzione dell'art. 10 del decreto-legge n. 636 del 1939,
nella parte impugnata.
Il contrasto con l'art. 38 implica altresì
il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento
differenziato previsto dalla norma non assicura una eguale protezione dal
rischio dell'invalidità parziale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
(Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272,
nella parte espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno
normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per
gli impiegati".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1971.