SENTENZA N. 158
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, promosso
con ordinanza emessa il 9 dicembre 1969 dal tribunale dei minorenni di Bologna
nel procedimento di adozione speciale di Dalla Turca Giovan Battista, iscritta
al n. 33 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 maggio
1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - I coniugi Giuseppe Cavazzini e Adele
Zambernardi, premesso che il 13 giugno 1936 avevano avuto in affidamento il
minore Giovan Battista Dalla Turca e che sin da allora lo avevano mantenuto,
educato ed istruito, chiedevano al tribunale per i minorenni di Bologna e nei di
lui confronti la dichiarazione di adozione speciale ai sensi dell'art. 6 della
legge 5 giugno 1967, n. 431.
Eseguiti gli accertamenti di legge e
sentito il p.m., il quale concludeva per il rigetto del ricorso, non rientrando
il caso in esame, dato che il Dalla Turca era maggiorenne, tra le ipotesi
previste dalle denunciate norme transitorie, il tribunale, con ordinanza del 9
dicembre 1969, riteneva che il citato art. 6 consentisse l'adozione speciale
per gli adottati ex art. 291 e seguenti del codice civile, anche se
maggiorenni, e per gli affidati o affiliati ex art. 404 e seguenti dello stesso
codice, solo se minorenni; che in tal modo sarebbe stata creata per gli
affidati o affiliati ultraventunenni una situazione deteriore sia nei confronti
dei primi che dei secondi; e sarebbero stati danneggiati coloro che
"maggiormente hanno necessità e bisogno di una certezza giuridica che li
leghi al nucleo familiare nel quale sono da grandissimo tempo integrati";
e si avrebbe, per ciò, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La richiamata disciplina, poi, ad avviso
dello stesso tribunale, non servirebbe a "proteggere i minori allorché i
genitori siano incapaci di adempiere i loro compiti" e a "dare
altresì una tutela giuridica e sociale pari a quella dei membri della famiglia
legittima"; e sarebbe, per questa ragione, in contrasto con gli artt. 29 e
30 della Costituzione.
Stante ciò, il tribunale sollevava
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30
della Costituzione, dell'art. 6 della citata legge n. 431 del 1967 nella parte
in cui "esclude dall'adozione speciale coloro che abbiano compiuto il
ventunesimo anno d'età alla data di entrata in vigore della legge stessa e
siano affidati o affiliati".
Davanti a questa Corte non si costituivano
le parti.
Spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, con atto depositato il 16 marzo 1970.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, con
l'atto di intervento, chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata.
Dopo aver illustrato la portata e la
funzione dell'adozione speciale e precisato che questa si prefigge di risolvere
il problema dell'infanzia abbandonata, "procurando agli 'orfani dei vivi
gli affetti di una famiglia e la serenità di un focolare domestico, di cui
altrimenti essi non sarebbero in grado di conoscere il bene, per le colpe e gli
egoismi dei genitori naturali", dichiarava di non condividere
l'interpretazione data dall'ordinanza di rimessione alla norma denunciata e
riteneva che "la richiesta di adozione speciale per poter essere accolta,
debba concernere, comunque, persone ancora minorenni, siano esse affidate o
affiliate ovvero adottate secondo le norme del codice civile".
Ad avviso dell'Avvocatura, codesta
interpretazione, che sarebbe sostenuta da autorevole dottrina, si ricaverebbe
con sicurezza dal disposto del quarto comma dello stesso art. 6, che, a
proposito della partecipazione degli adottandi al procedimento, distingue solo
tra minori infra ed ultradiciottenni, ribadendo così che "il complesso
della normativa contenuta nel citato art. 6 concerne unicamente soggetti minori
di età".
Interpretata così la norma, la questione
non avrebbe ragione di essere.
Ma secondo l'Avvocatura, i dubbi circa la
legittimità costituzionale dell'art. 6 non sussisterebbero anche quando si
dovesse accedere alla tesi del tribunale. Le categorie di persone previste
dall'art. 6 ed in particolare quelle degli adottati e degli affiliati sono
infatti diverse. Ed appare quindi giustificato ed equo l'intendimento del legislatore
di permettere in ogni caso, anche oltre il limite della minore età, che della
adozione speciale possano beneficiare quelli (già adottati) che solo a causa
dei limiti esistenti nell'ordinamento precedente, non poterono a suo tempo
conseguire il pieno inserimento nella famiglia dell'adottante, e non anche gli
affiliati, stante che il rapporto di affiliazione é stato legislativamente
previsto con dati effetti e codesta disciplina non é stata ampliata o
modificata con la legge n. 431 del 1967.
Non si avrebbe infine la denunciata
violazione degli articoli 29 e 30 della Costituzione; la legge tende a tutelare
la infanzia abbandonata, e del resto (all'art. 314/17) pone precisi limiti di
età anche per coloro che si trovino nello stato di affidamento preadottivo che
é assimilabile a quello degli affidati o affiliati secondo il codice civile.
Considerato
in diritto
1. - Il tribunale per i minorenni di
Milano, con l'ordinanza del 9 dicembre 1969, ritiene che sia in contrasto con
gli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione l'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n.
431 (modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile
"Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo
"Dell'adozione speciale"), nella parte in cui "esclude
dall'adozione speciale coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno d'età
alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano affidati o
affiliati".
2. - Con l'art. 6 della citata legge n. 431
del 1967 si consente, in via eccezionale e per la durata di cinque anni, che venga
dichiarata l'adozione speciale, prescindendosi dai limiti di età previsti dalla
legge per gli adottanti e per gli adottandi, di coloro che siano adottati e dei
minori che siano in affidamento o siano affiliati alla data di entrata in
vigore della legge.
Il legislatore, ad avviso della Corte,
richiede che a quella data tutti i possibili adottandi non siano divenuti
maggiorenni.
La contraria tesi, secondo cui solo gli
affidati e gli affiliati e non anche gli adottati debbano essere minorenni,
poggia sopra argomenti letterali di dubbio valore. Ritenere come fa il giudice
a quo, che gli adottati possano essere anche maggiorenni, solo perché l'art. 6,
comma primo, ammette la dichiarazione di adozione speciale "nei confronti
di chi... é già adottato"; e che gli affidati e gli affiliati debbano
essere minorenni, solo perché, quando fa ad essi riferimento, la norma usa
ripetutamente il termine "minori", significa non tenere nel dovuto
conto altri argomenti di indubbia importanza, e soprattutto la ratio dell'intera
legge ed in particolare del regime transitorio.
Va, infatti, considerato che nello stesso
art. 6, e nel quarto comma, si dispone che i soggetti, nei cui confronti é
chiesta la dichiarazione di adozione speciale, se sono di età compresa tra i
quattordici ed i diciotto anni debbono essere sentiti e se hanno compiuto gli
anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso, e si qualificano
codesti soggetti come "minori". E nulla si dice al riguardo di coloro
che eventualmente abbiano superato il ventunesimo anno di età, implicitamente
ammettendosi che solo la categoria dei minori é destinataria del regime dettato
per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Ed ancora non può essere trascurato che il
legislatore, dopo avere dettato, al terzo comma, norme per i minori affidati,
col successivo comma si é riferito ai "minori" ed evidentemente a
tutti i minori, compresi gli affidati e quindi a tutti i soggetti
eccezionalmente legittimati a conseguire lo status di figlio legittimo per
adozione speciale.
Ma é soprattutto allo spirito della legge
n. 431 del 1967, valutata nel suo insieme, che bisogna far capo. Con le norme
istitutive dell'adozione speciale, il legislatore ha inteso tutelare l'infanzia
abbandonata ed in particolare i minori, privi di assistenza materiale e morale,
che siano di regola di età inferiore agli anni otto ed eccezionalmente di età
superiore (nel caso in cui abbiano superato gli otto anni durante il corso del
procedimento). Con il detto regime transitorio ha reso possibile l'accesso al
nuovo status alle categorie di soggetti la cui situazione maggiormente si
avvicina a quella degli adottabili secondo il regime definitivo, e per tutte ha
richiesto la minore età come quella che di solito lascia presumere il bisogno
di avere una famiglia, in chi non ne faccia stabilmente parte.
A proposito, poi, di coloro che siano in
affidamento o affiliati alla data dell'entrata in vigore della legge, anche se
si potesse accedere all'interpretazione che dell'art. 6 dà il tribunale di
Bologna, la asserita disparità di trattamento in danno di quelli maggiorenni
apparirebbe pienamente giustificata: chi é già adottato ha una posizione
personale nella famiglia che é ben diversa da quelle dell'affiliato o
dell'affidato.
Attiene, infine, al merito della normativa,
riservato alle scelte discrezionali del legislatore, l'affermazione del giudice
a quo secondo cui l'esclusione dall'adottabilità, ai sensi dell'art. 6,
opererebbe in danno di coloro che "hanno necessità e bisogno di una
certezza giuridica che li leghi al nucleo familiare nel quale sono da
grandissimo tempo integrati".
Non sussiste per ciò la asserita violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
3. - E non ricorre neppure il preteso
contrasto con gli artt. 29 e 30 della Costituzione.
Dal rilievo che "con l'adozione
speciale si é creato uno strumento per proteggere i minori allorché i genitori
siano incapaci di adempiere i loro compiti e per dare altresì una tutela
giuridica e sociale pari a quella dei membri della famiglia legittima" non
si può trarre la conseguenza che l'art. 6, là ove esclude la possibilità
dell'adozione speciale per gli affidati ed affiliati ultraventunenni, sia in
contrasto con le citate disposizioni della Costituzione. Non appare violato
l'art. 29 perché questo tutela la famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio e garantisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con il
rispetto dell'unità familiare. E neppure risultano disapplicati i principi e le
disposizioni dell'art. 30, e segnatamente dei primi due commi (essendo gli
altri del tutto estranei alla materia di cui alla specie), atteso che in ordine
ai doveri dei genitori verso i figli ed in caso di mancata osservanza degli
stessi, non é costituzionalmente imposta una disciplina unica o unitaria. É ben
possibile, infatti, che, sia pure rivolti a finalità concorrenti o comuni,
coesistano istituti distinti, quali l'affidamento e l'affiliazione, e le due
forme di adozione, e le norme circa l'assistenza pubblica all'infanzia
abbandonata, ecc., e che la complessiva disciplina sia variamente articolata; e
che nel campo specifico dell'adozione speciale, questa sia consentita alle
condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il
legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431
(modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile
"Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo
"Dell'adozione speciale"), nella parte in cui esclude dall'adozione
speciale coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età alla data di
entrata in vigore della legge stessa e siano affidati o affiliati, questione
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29
e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1971.