Ordinanza n. 155 del 1971
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ORDINANZA N. 155

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1970 dal pretore di Gardone Val Trompia nel procedimento penale a carico di Rambaldini Ettore, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che il pretore di Gardone Val Trompia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, che prevede la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi per chiunque venga colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, se l'ubriaco risulti già condannato per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, mentre il primo comma dello stesso articolo commina la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto fino a 6 mesi, per chi non abbia tali specifici precedenti penali;

che, secondo l'ordinanza di remissione, esisterebbe dubbio sulla legittimità di tale norma in quanto essa, contro il principio dell'uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, imporrebbe un trattamento discriminatorio e più severo in considerazione di una condizione personale del soggetto attivo, quella di pregiudicato per delitto contro la vita e l'incolumità, che non dovrebbe qualificare l'individuo, una volta per sempre, come particolarmente pericoloso.

Considerato che la Corte costituzionale ha già ritenuto privo di ragion d'essere (sentenze n. 110 del 1968 e n. 100 del 1971) il dubbio relativo alla legittimità di un trattamento differenziato per gli autori di reati, anche all'infuori delle ipotesi regolate nel libro I, titolo IV, capo II del codice penale;

che le "condizioni personali" collocate dall'art. 3 della Costituzione sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche per escludere ogni discriminazione fra i cittadini non sono quelle che derivano da un'attività criminosa del soggetto;

che il principio di uguaglianza é invocabile in situazioni uguali o giuridicamente comparabili: razionalmente, quindi, la legge distingue fra l'incensurato e il recidivo nella commisurazione delle pene, e altrettanto giustamente, nel caso dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, ritiene più pericoloso l'ubriaco già condannato per delitto doloso contro la vita o l'incolumità.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza 27 marzo 1970 del pretore di Gardone Val Trompia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1971.