ORDINANZA N. 155
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 27 marzo 1970 dal pretore di Gardone Val Trompia nel procedimento penale a
carico di Rambaldini Ettore, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre
1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4
giugno 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che il pretore di Gardone Val
Trompia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, che prevede la pena
dell'arresto da 3 a 6 mesi per chiunque venga colto in stato di manifesta
ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, se l'ubriaco risulti già
condannato per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale,
mentre il primo comma dello stesso articolo commina la pena alternativa
dell'ammenda o dell'arresto fino a 6 mesi, per chi non abbia tali specifici
precedenti penali;
che, secondo l'ordinanza di remissione,
esisterebbe dubbio sulla legittimità di tale norma in quanto essa, contro il
principio dell'uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, imporrebbe
un trattamento discriminatorio e più severo in considerazione di una condizione
personale del soggetto attivo, quella di pregiudicato per delitto contro la
vita e l'incolumità, che non dovrebbe qualificare l'individuo, una volta per
sempre, come particolarmente pericoloso.
Considerato che la Corte costituzionale ha
già ritenuto privo di ragion d'essere (sentenze n. 110 del
1968 e n. 100 del
1971) il dubbio relativo alla legittimità di un
trattamento differenziato per gli autori di reati, anche all'infuori delle
ipotesi regolate nel libro I, titolo IV, capo II del codice penale;
che le "condizioni personali"
collocate dall'art. 3 della Costituzione sullo stesso piano del sesso, della
razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche per escludere
ogni discriminazione fra i cittadini non sono quelle che derivano da
un'attività criminosa del soggetto;
che il principio di uguaglianza é
invocabile in situazioni uguali o giuridicamente comparabili: razionalmente,
quindi, la legge distingue fra l'incensurato e il recidivo nella commisurazione
delle pene, e altrettanto giustamente, nel caso dell'art. 688, secondo comma,
del codice penale, ritiene più pericoloso l'ubriaco già condannato per delitto
doloso contro la vita o l'incolumità.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale,
sollevata, con l'ordinanza 27 marzo 1970 del pretore di Gardone Val Trompia, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 giugno
1971.