Ordinanza n. 154 del 1971
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ORDINANZA N. 154

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1970 dal pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Sugaroni Ottavia, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che con la ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), in cui si prevedono come obbligatorie le pene accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due giornali e dell'affissione della stessa agli albi della Camera di commercio e del Comune di residenza del contravventore, in relazione all'art. 2, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

Considerato che la questione, per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due giornali, é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967, e che con ordinanza n. 34 del 16 marzo 1967, é stata quindi dichiarata manifestamente infondata anche per quel che attiene all'affissione della sentenza stessa agli albi della Camera di commercio e del Comune di residenza del contravventore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - già decisa con la sentenza n. 14 e con l'ordinanza n. 34 del 1967 - dell'art. 108, lett. b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione all'art. 2, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1971.