SENTENZA N. 149
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 136 del codice penale e dell'art. 586, ultimo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1969 dal pretore di
Catanzaro nel procedimento di esecuzione penale a carico di Furriolo Armando,
iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno
1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di un procedimento di esecuzione
per la conversione di una pena pecuniaria in detentiva a carico di Armando
Furriolo, essendo risultato che questi era stato dichiarato fallito, il pretore
di Catanzaro, con ordinanza del 6 maggio 1969, ha ritenuto rilevante e, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, non manifestamente infondato il
dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586
del codice di procedura penale, nei limiti in cui non prevedono che,
nell'ipotesi di fallimento del condannato, si attenda l'esito della procedura
concorsuale prima di far luogo alla conversione.
Nel richiamare la sentenza n. 29
e la successiva ordinanza
n. 59 del 1962, con le quali questa Corte ebbe a dichiarare non fondata
analoga questione diretta a porre in discussione, in via generale, l'istituto
della conversione, il pretore afferma che la questione attuale, per il profilo
sotto il quale é ora prospettata, appare meritevole di riesame, in
considerazione della particolare posizione nella quale viene a trovarsi il
fallito.
Al riguardo, dopo aver fatto presente come,
secondo la giurisprudenza, la pena pecuniaria, per la sua speciale natura, non
possa essere inserita nel passivo fallimentare e vada, pertanto, convertita, il
pretore osserva che, dovendosi, di regola, eseguire la punizione nel tipo in
cui é stata inflitta ed essendo, d'altro canto, la libertà personale un bene
primario rispetto a quello del patrimonio, la norma denunziata darebbe luogo ad
una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del fallito, posto,
come egli é, per la sua particolare situazione giuridica, nell'impossibilità di
difendere, con il pagamento, la sua libertà. La sentenza dichiarativa di
fallimento, oltre ad essere suscettiva di opposizione e di revoca, priva
l'imprenditore soltanto dell'amministrazione e non della titolarità del suo
patrimonio. Parte del quale può, d'altronde, tornare nella sua piena
disponibilità anche nell'ipotesi di residuo attivo della procedura concorsuale.
Afferma il pretore che l'eventuale pericolo
del maturare del termine di prescrizione per il differimento della conversione
all'esito dell'anzidetta procedura, é da attribuire ad un difetto del sistema,
che non potrebbe in nessun caso risolversi nella violazione di diritti
costituzionalmente protetti; ed aggiunge che, ad eliminare il sospetto di
illegittimità, non gioverebbe neppure richiamarsi al principio della stretta
personalità della sanzione penale, dato che la somma dovuta a titolo di pena
pecuniaria può essere corrisposta sia dal civilmente obbligato per l'ammenda,
sia da qualsiasi altro soggetto, ai sensi dell'art. 220 del r.d. 28 maggio
1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.
Dopo le notificazioni e comunicazioni e la
pubblicazione di rito dell'ordinanza, nel giudizio dinanzi a questa Corte é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 9 settembre 1969,
nel quale si chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura generale, nel richiamare le
citate decisioni di questa Corte, rammenta che il fallito - la cui posizione
non é diversa da quella di ogni altro soggetto che sia stato privato
dell'immediata disponibilità dei suoi beni per effetto di una misura cautelare
- rimane in possesso dei suoi beni e diritti di natura personale; e sostiene
che il principio dell'inderogabilità, e quindi anche dell'indifferibilità,
della pena, non potrebbe subire eccezioni, senza che ne risulti compromessa la
sua stessa funzione preventiva e repressiva.
Considerato
in diritto
1. - Il dubbio di legittimità
costituzionale, sollevato dall'ordinanza pretoria in epigrafe, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, investe gli artt. 136, primo comma, del codice
penale e 586, quarto comma, del codice di procedura penale, nella misura in cui
non escludono che, nei confronti del fallito, debba attendersi l'esaurimento
della procedura concorsuale prima di addivenire alla conversione della pena
pecuniaria a cui egli sia stato condannato.
2. - É da premettere che la norma
effettivamente attinente alla censura va individuata in quella di diritto
sostanziale (art. 136, primo comma, cod. pen.), rispetto alla quale la norma di
diritto processuale (art. 586, quarto comma, cod. proc. pen.) é solo una
derivazione ed una applicazione, i cui confini vengono (e restano) delimitati
dal contenuto e dalla significazione della prima.
3. - La questione non sorgerebbe, se le
pene pecuniarie fossero ritenute un debito verso l'erario, argomentando
dall'art. 189, primo comma, n. 1, e terzo comma, cod. pen. (che prevede le
garanzie dell'ipoteca legale e del sequestro in favore dello Stato); dall'art.
191 del codice penale (che pone le pene pecuniarie al n. 6, nell'ordine dei
crediti garantiti con ipoteca o sequestro); dall'art. 620, primo comma, del
codice di procedura penale (che fa salva l'azione civile per ottenere con le
norme ordinarie il pagamento delle somme ancora dovute dopo la ripartizione del
ricavato della vendita dei beni ipotecati o sequestrati); dagli artt. 196 e 197
del codice penale (che dispongono la previa escussione delle persone rivestite
dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza sul condannato e,
rispettivamente, di determinate persone giuridiche di cui il condannato abbia
la rappresentanza o l'amministrazione o con cui sia in rapporto di dipendenza);
dall'art. 40 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
approvate con r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (che determina come vada accertata
l'insolvibilità del condannato).
Ché, in tale caso, le pene pecuniarie, una
volta insinuate, entrerebbero a far parte del passivo del fallimento: e la
conversione sarebbe scongiurata in caso di completo soddisfacimento; sarebbe
ridotta al residuo in caso di soddisfacimento parziale e resterebbe integra in
caso di totale mancato realizzo in sede di liquidazione e ripartizione
dell'attività fallimentare o di mancanza di attivo.
Tuttavia, la Corte di cassazione é, per
consolidata giurisprudenza, di contrario avviso: sicché al condannato che sia
dichiarato fallito, la pena pecuniaria non pagata viene subito convertita in
detentiva.
4. - Non deve questa Corte smentire la sua
precedente giurisprudenza circa la legittimità costituzionale dell'istituto
della conversione alla stregua del principio della inderogabilità della pena (sent. n. 29 del
1962 e ord.
n. 59 del 1962), bensì prendere in esame la questione sotto il nuovo e
diverso profilo, che si palesa fondato, dell'art. 3 della Costituzione.
5. - L'art. 3 della Costituzione risulta
violato, in quanto si equiparano due situazioni del tutto diverse, quali sono
la insolvibilità - che é un dato di fatto oggettivo - richiesta dall'art. 136
del codice penale per la conversione in pena detentiva della pena pecuniaria
non eseguita, e l'insolvenza - mera situazione contingente, condizionata e,
talvolta, provvisoria - nella quale viene a trovarsi il fallito, posto nella
impossibilità giuridica di disporre dei suoi beni e, quindi, di pagare.
Il condannato, contro il quale si
procedesse subito alla conversione, subirebbe a torto la pena detentiva se il
fallimento venisse in seguito revocato.
La dilazionata convertibilità, invece,
consentirebbe allo Stato di realizzare quanto dovutogli, sia pure con qualche
ritardo (e, nel contempo, resterebbero ferme la finalità e la stessa ragion
d'essere, sul piano di politica criminale, della pena pecuniaria), tanto se,
per la chiusura del fallimento, ne cessino gli effetti sul patrimonio del
fallito (e la chiusura può essere assai rapida: art. 120 r.d. 16 marzo 1942, n.
267, in relazione all'art. 118, n. 1 e n. 2), o il fallimento sia rimosso con
la esecuzione del concordato (art. 136, terzo comma, stesso r.d.); quanto se il
fallito, cui é permessa un'attività remunerativa anche in pendenza del
fallimento (art. 46, n. 2, stesso r.d.), fosse, poi, in grado di pagare (ed é
risaputo che l'erario é abilitato ad esperire gli atti esecutivi per il
realizzo contro un fallito che abbia disponibilità).
6. - Né rileva l'obiezione che la pena
pecuniaria, una volta che ne sia sospesa la convertibilità in pendenza del
fallimento, possa, nel frattempo, prescriversi, dappoiché, da un lato, la
estinzione per decorso del tempo richiede non meno di dieci anni per la multa e
di cinque anni per l'ammenda e, talora, non ha affatto luogo (artt. 172 e 173
cod. pen.); dall'altro, non é lecito addurre un siffatto (eventuale)
inconveniente a suffragio della legittimità costituzionale di una norma.
7. - Deve, per altro, aversi riguardo
all'impossibilità giuridica sopravvenuta e, pertanto, contenersi il divieto di
conversione alle condanne a pena pecuniaria anteriori alla dichiarazione di
fallimento, perché sarebbe irrazionale - e finirebbe coll'apparire un incentivo
alla violazione della legge penale - che la inderogabilità della pena trovasse
un correttivo a favore di chi, essendo in stato di fallimento, commetta dei
reati per i quali riporti condanna alla multa o alla ammenda.
8. - La declaratoria di parziale
illegittimità dell'art. 136, primo comma, del codice penale esaurisce la
materia del contendere: l'accolta accezione dell'insolvibilità si trasferisce
automaticamente nell'art. 586, quarto comma, del codice di procedura penale e
va utilizzata per la interpretazione di questo, nei sensi di cui sopra, e per
la sua portata applicativa.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per
i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di
fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della
chiusura della procedura fallimentare;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 586, quarto comma, del codice di procedura penale,
sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 giugno
1971.