Sentenza n. 148 del 1971
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SENTENZA N. 148

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 6 agosto 1967, n. 765 (modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1969 dal pretore di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Alessi Giacomo, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

Il pretore del Mandamento di Caltagirone, con ordinanza 18 dicembre 1969, emanata nel procedimento penale a carico di Giacomo Alessi, imputato tra l'altro della contravvenzione di cui agli artt. 10 e 13, lett. b, della legge 6 agosto 1967,n. 765, per avere al n. 11 della via Giusto di Caltagirone eseguito la demolizione e ricostruzione di un immobile senza la necessaria licenza edilizia, sollevava questione di legittimità costituzionale, limitatamente alla sua applicabilità nel territorio della Regione siciliana, della citata legge statale n. 765, in riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione ed all'art. 14, lett. f, dello Statuto di detta Regione.

In ordine alla non manifesta infondatezza della sollevata questione il pretore, sostanzialmente rilevava:

a) In generale, l'art. 116 della Costituzione prevede la attribuzione ad alcune Regioni, tra le quali la Sicilia, di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali, adottati con leggi costituzionali, mentre l'art. 117 attribuisce a tutte le Regioni la potestà di emanare norme legislative in talune materie espressamente elencate, tra le quali l'urbanistica; in particolare l'art. 14, lett. f, dello Statuto speciale per la Regione siciliana attribuisce a tale Regione la legislazione esclusiva in materia urbanistica.

b) Manca nello Statuto per la Regione siciliana una norma, come quelle esistenti negli statuti delle altre quattro Regioni a statuto speciale, secondo le quali "nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali si applicano le leggi dello Stato".

c) Deve, quindi, ritenersi che in materia urbanistica non sono applicabili in Sicilia le leggi dello Stato, emanate dopo l'entrata in vigore dello Statuto speciale, in quanto, se fosse altrimenti, la potestà di legislazione esclusiva attribuita dall'art. 14, lett. f, di tale Statuto più che violata risulterebbe annullata.

In ordine alla rilevanza, poi, il pretore osservava che, ove fosse stata esclusa l'applicabilità della legge n. 765 del 1967, si sarebbe dovuta applicare la legge statale n. 1150 del 1942, che prevede per il reato in questione sanzioni più miti, dato che con l'art. 1 della legge regionale n. 3 del 1947, si é disposto che "nel territorio della Regione siciliana, fino a quando l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi (nelle materie attribuite alla competenza regionale) la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947".

Dopo gli adempimenti di legge, la questione, così sollevata, viene ora alla cognizione della Corte.

É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto d'intervento, depositato il 24 marzo 1970, conclude chiedendo che la questione, come sopra proposta, venga dichiarata infondata.

A sostegno di tale richiesta l'Avvocatura generale dello Stato deduce, sostanzialmente, quanto segue:

a) Come questa Corte ha più volte affermato, in Sicilia l'esercizio della competenza regionale é subordinato, nelle singole materie, al trasferimento delle relative funzioni dallo Stato alla Regione, trasferimento che é condizionato alla emanazione delle norme di attuazione prevedute dall'art. 43 dello Statuto speciale.

É pacifico che in materia urbanistica le norme di attuazione non sono state ancora emanate e, quindi, la potestà legislativa regionale nella detta materia non può essere esercitata.

b) Comunque, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte, la competenza legislativa in materia penale, anche se relativa o connessa con materie trasferite alla competenza regionale, resta sempre riservata allo Stato.

Poiché la norma che il giudice a quo era chiamato ad applicare é appunto una norma penale, anche se le norme di attuazione dello Statuto in materia urbanistica fossero state emanate, la competenza ad emanare la norma suddetta sarebbe rimasta sempre dello Stato.  

Considerato in diritto 

1. - Il pretore di Caltagirone sottopone all'esame della Corte la questione dell'applicabilità, nel territorio della Regione siciliana, della legge statale 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Dubita, infatti, della legittimità costituzionale di detta legge per contrasto con gli artt. 116 e 117 della Costituzione e con l'art. 14, lett. f, dello Statuto speciale per la Regione siciliana, alla quale, in forza di tali norme, spetta la legislazione esclusiva in materia urbanistica.

Ai fini del decidere é necessario precisare che, in linea di fatto, é pacifico che la Regione non ha legiferato in materia urbanistica.

2. - I dubbi prospettati dal giudice a quo non hanno giuridico fondamento.

L'art. 21 della legge n. 765 del 1967 - nel disporre che le disposizioni della legge stessa si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano, salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione - ben lungi dall'essere ambiguo, come lo qualifica l'ordinanza di rinvio, dimostra chiaramente la volontà del legislatore statale di rispetto delle autonomie regionali.

Correttamente interpretata tale norma sta a significare che la legge statale é applicabile anche nelle Regioni a statuto speciale, sempre che non sia in contrasto con norme legislative regionali emanate nel legittimo uso delle potestà di legislazione esclusiva, in materia urbanistica, a dette Regioni spettante e, quindi, presuppone che, in concreto, esista una legge regionale in materia.

Come sopra si é posto in rilievo, é pacifico non soltanto che la Regione siciliana non ha legiferato in materia, ma che, come si legge nell'ordinanza di rinvio, la legge statale n. 765 del 1967 ha trovato, fin dalla sua entrata in vigore, piena applicazione nel territorio siciliano, essendosi determinata la generale convinzione, seguita da tutte le autorità, dell'applicabilità della legge suddetta nell'ambito della Regione siciliana.

Manca, pertanto, il presupposto che, secondo la sopra esposta, corretta interpretazione dell'art. 21 della legge statale n. 765 del 1967, potrebbe costituire eventuale impedimento all'applicabilità in Sicilia di detta legge.

Né può addursi in contrario la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, in forza della quale nel territorio della Regione siciliana, fino a quando l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947 e non anche quella successiva. Infatti tale legge, essendo generica, non poteva né può precludere allo Stato l'esercizio della propria potestà legislativa nell'ambito della regione fino a quando questa non abbia specificamente legiferato nella materia.

3. - Le considerazioni che precedono dimostrano come, senza che occorra esaminare le deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato sopra riportate, le quali restano manifestamente assorbite, la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio, debba essere dichiarata non fondata.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", sollevata, in riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione ed all'art. 14, lett. f, dello Statuto della Regione siciliana, con l'ordinanza di cui in epigrafe.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1971.