Sentenza n. 147 del 1971
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SENTENZA N. 147

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1970 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni di guerra - sul ricorso di Gallo Michele, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto in fatto 

Con ordinanza 19 gennaio 1970, la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo cui i congiunti del militare morto per causa del servizio di guerra perdono il diritto a conseguire la pensione, se siano incorsi in una condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre sono sospesi dall'esercizio di tale diritto durante l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la norma impugnata, ormai abrogata dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, contenente nuove disposizioni sulle pensioni di guerra, dovrebbe trovare applicazione nel caso sottoposto a giudizio, essendo stato il ricorrente interdetto dai pubblici uffici dal 20 marzo 1953 al 19 marzo 1958, e che la norma stessa appare contrastare con l'art. 3 della Costituzione come può argomentarsi dalle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 1968, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 91 della stessa legge n. 648 del 1950, contenente disposizioni del tutto corrispondenti in materia di pensione diretta di guerra.

Soggiunge infine il giudice a quo che il carattere risarcitorio, almeno in parte comune a tutte le pensioni di guerra, dovrebbe esigere una disciplina sostanzialmente uniforme, non essendovi motivo per un trattamento differenziato tra i titolari di pensione di guerra a seconda che esse siano dirette o indirette.

Nessuna parte si é costituita in giudizio innanzi a questa Corte.  

Considerato in diritto 

Oggetto del giudizio della Corte é il denunciato contrasto tra il principio costituzionale d'uguaglianza e l'art. 92, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo cui i congiunti del militare morto in guerra perdono il diritto alla pensione o all'assegno se siano incorsi in una condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e sono sospesi nell'esercizio di tale diritto durante l'interdizione temporanea, in raffronto ad analoghe situazioni in tema di pensioni dirette di guerra e di diritto al risarcimento dei danni di guerra, per cui tali condanne sono irrilevanti.

Va premesso che la norma impugnata, pur essendo abrogata dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, secondo quanto osserva la Corte dei conti, trova applicazione nel ricorso oggetto della sua cognizione, sicché deve esaminarsi il merito della questione ora prospettata.

Questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 91 della citata legge n. 648 del 1950, contenente norme del tutto corrispondenti a quelle ora denunciate in tema di pensioni dirette di guerra, sul presupposto della natura risarcitoria delle pensioni di guerra, constatando, tra l'altro, che non trova alcuna giustificazione la maggiore severità della legge nei confronti di chi ha subito, per la stessa causa di guerra, danni alle cose, rispetto a chi sia stato leso nella integrità fisica (sentenza n. 113 del 1968).

Queste stesse considerazioni non possono non valere per la soluzione del presente giudizio perché trattandosi di situazioni giuridicamente comparabili tra loro, il principio di uguaglianza esige che la relativa disciplina sia informata ad un criterio di uniformità, salvo che non sussistano valide ragioni in contrario.

A fondamento della concessione delle pensioni di guerra, siano esse dirette o indirette, sussiste, almeno in parte, la comune esigenza di risarcire chi abbia patito danni per l'evento bellico, sicché non può giustificarsi, nemmeno per i rapporti anteriori, la disparità di trattamento derivante dalla norma impugnata - che commina la perdita o la sospensione della pensione indiretta di guerra nel caso di condanna implicante la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici - rispetto alla corrispondente normativa in tema di pensioni dirette di guerra, che tale effetto non prevede.

Le stesse considerazioni inducono la Corte a dichiarare, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale di tutti gli altri commi dell'art. 92 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 648.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, recante "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra";

b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale di tutti gli altri commi del predetto art. 92.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1971.