SENTENZA N. 140
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 26, commi quinto, sesto e settimo, e 27 dell'allegato A del r.d. 8
gennaio 1931, n. 148, contenente norme sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interne in regime di
concessione, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1970 dal pretore di
Milano nel procedimento civile vertente tra Bolognini Graziano e la società
Autolinee Briantee, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970.
Visti gli atti di costituzione di Bolognini
Graziano e della società Autolinee Briantee;
udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971
il Giudice relatore Paolo Rossi;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per il
Bolognini, e l'avv. Francesco Sepe Quarta, per la società Autolinee Briantee.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di un procedimento instaurato da
Graziano Bolognini, già bigliettaio urbano, nei confronti della società
Autolinee Briantee, per ottenere la liquidazione conseguente a dimissioni
volontarie, il pretore di Milano sollevava questione incidentale di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, degli artt. 26 e
27, allegato A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, secondo cui la indennità di
buonuscita prevista per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie viene
esclusa nelle ipotesi di destituzione e di dimissioni volontarie, in contrasto
con quanto esigerebbe la sua natura di retribuzione differita.
Si sono costituiti ritualmente il Bolognini
e la società Autolinee Briantee di Monza. Il Presidente del Consiglio dei
ministri non é intervenuto in questa sede.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Il Bolognini osserva che l'indennità di buonuscita assolve, nel settore degli
autoferrotranvieri, la stessa funzione propria dell'indennità di anzianità di
cui all'art. 2120 del codice civile, sicché dovrebbero applicarsi i principi
dettati da questa Corte con la sentenza n. 75 del
1968. Rileva ancora il Bolognini che la natura retributiva dell'indennità
in questione é stata espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza della
Cassazione (sentenza 11 aprile 1969, n. 1166).
La società Autolinee Briantee, premessa la
natura del tutto particolare del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri,
che si sostanzia in un regime giuridico detto dello "equo
trattamento", caratterizzato dall'applicazione dei principi propri
dell'impiego pubblico, contesta la funzione retributiva dell'indennità in
questione, per i seguenti motivi:
1) il regime di stabilità previsto per gli
autoferrotranvieri assicura, durante il rapporto di lavoro, il trattamento
economico retributivo, e, cessata l'attività lavorativa, la pensione di
vecchiaia, o d'invalidità;
2) in tale regime, l'indennità di
buonuscita compete solo eccezionalmente in casi di esonero, per i motivi
tassativamente indicati dalle norme impugnate, sempreché non sia stato maturato
il diritto a pensione ed in una misura che, pur essendo commisurata agli anni
di servizio, é contenuta tra un limite minimo e massimo di mensilità.
Da ciò appunto dovrebbe dedursi che
l'indennità di buonuscita non ha funzione retributiva, essendo stata istituita
per assicurare un soccorso economico per situazioni eccezionali che si
verifichino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Nella pubblica udienza le parti hanno
insistito nelle rispettive tesi.
Considerato
in diritto
La Corte costituzionale é chiamata a
decidere se contrastino o meno con l'art. 36 della Costituzione gli artt. 26,
commi quinto, sesto e settimo, e 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n.
148, nella parte in cui escludono la corresponsione dell'indennità di
buonuscita ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di
destituzione e di dimissioni volontarie.
Questa Corte, con la sentenza n. 75 del
1968, ha ritenuto che l'indennità di anzianità rivesta carattere
retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la
cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto per
consentire il superamento di eventuali difficoltà economiche che più facilmente
possono insorgere per il venir meno della retribuzione. É stato parimenti
chiarito che tali finalità non incidono sulla natura giuridica dell'indennità,
la quale deve essere commisurata alla durata del lavoro svolto, senza che possa
aver rilievo il motivo che dà luogo alla risoluzione del rapporto stesso
(dimissioni, destituzione).
Dalla affermazione di tali principi, il cui
fondamento costituzionale poggia sull'art. 36 della Carta, emerge chiaramente
la soluzione della questione ora all'esame della Corte, una volta che sia stata
individuata la natura giuridica dell'indennità di buonuscita istituita dalle
norme impugnate.
Gli artt. 26 e 27 dell'allegato A del r.d.
8 gennaio 1931, n. 148, nel prevedere le varie ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese autoferrotranviarie,
attribuiscono al personale che non abbia maturato il diritto a pensione una
indennità, qualificata di "buonuscita", commisurandola all'ultimo
stipendio o paga conseguita, e rapportandola, con taluni temperamenti,
all'anzianità di servizio maturata. Tale indennità viene esclusa in caso di
destituzione o di dimissioni volontarie.
La coincidenza degli elementi essenziali
dell'indennità di buonuscita con quelli propri dell'indennità di anzianità di
cui agli artt. 2120 e seguenti del codice civile, ha indotto la giurisprudenza
ordinaria a ravvisare la natura retributiva dell'indennità in questione, che ha
carattere sostitutivo, nel particolare settore degli autoferrotranvieri, della
comune indennità prevista in via generale dal codice civile.
Giova infine rilevare che la particolarità
del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, posta in luce dalla società
Autolinee Briantee, non vale a dimostrare la natura non retributiva
dell'indennità di buonuscita, ma soltanto la sussistenza di un rapporto di
lavoro avente una sua speciale disciplina.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
degli artt. 26, commi quinto, sesto e settimo, e 27 dell'allegato A del r.d. 8
gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono l'indennità di buonuscita
per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di
dimissioni volontarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22 giugno
1971.