SENTENZA N. 134
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1968 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Casile Domenico, la società Industria
Grafica (SAIG) e l'INAIL, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre
1969.
Visti gli atti di costituzione di Casile
Domenico, della SAIG e dell'INAIL e l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo
1971 il Giudice relatore Costantino Mortati;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per il
Casile, l'avv. Carlo Fornario, per la SAIG, l'avv. Massimo Ungaro, per l'INAIL,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso della causa civile promossa da
Casile Domenico, operaio tipografo, contro il suo datore di lavoro, soc. SAIG,
per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla malattia professionale
derivatagli per inosservanze colpose di norme previdenziali, valutabili a
questo fine come illecito penale nonostante l'intervenuta amnistia, e nella
quale é volontariamente intervenuto l'INAIL per ottenere la distrazione a
proprio favore di una somma pari a quanto erogato a vantaggio dell'assistito,
il tribunale di Roma ha sollevato - con ordinanza in data 18 dicembre 1968 -
questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono il diritto di
regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile,
le quali venivano in applicazione ai fini della decisione da adottare sulla
domanda dell'interveniente.
Precisamente il tribunale si é chiesto se
siano incostituzionali, per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della
Costituzione: a) l'art. 10, sesto e settimo comma, del testo unico approvato
con decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, per il quale non si fa luogo
a risarcimento per gli infortuni sul lavoro (né, in virtù del rinvio di cui
all'art. 131, per le malattie professionali) quando il giudice riconosca che
esso non ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata dall'Istituto
assicuratore e che, ove si faccia luogo a risarcimento, questo é dovuto solo
per la parte che eccede tale indennità; b) l'art. 11, primo e secondo comma,
del testo unico stesso, nella parte in cui prevede il diritto di regresso
dell'Istituto assicuratore anche nei confronti del datore di lavoro per le
somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie e stabilisce che la
sentenza che accerta la responsabilità civile é sufficiente a costituire
l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.
Tale questione é apparsa al tribunale non
manifestamente infondata in considerazione del fatto che la disciplina
legislativa in esame, originariamente giustificata dal carattere
"transattivo" che essa presentava tra le opposte esigenze dei datori
di lavoro e dei lavoratori, avrebbe successivamente mutato la sua ragion
d'essere in virtù del riconoscimento, compiuto dall'art. 38 della Costituzione,
dell'interesse pubblico alla previdenza ed all'assistenza sociale.
Mentre infatti la legislazione anteriore
alla Costituzione regolava il rapporto assicurativo come un rapporto unico a
carattere triangolare che collegava inscindibilmente datore di lavoro,
prestatore d'opera e l'INAIL, con reciproche agevolazioni ed oneri, essa
sarebbe stata radicalmente modificata per effetto dei sopravvenuti principi
della Costituzione del 1948, con conseguente scissione del rapporto
assicurativo, che lega il lavoratore agli istituti cui spetta adempiere alla
funzione previdenziale per quanto concerne gli infortuni sul lavoro, dal
rapporto di responsabilità, che eventualmente vincoli al lavoratore il datore
di lavoro o il terzo responsabile per colpa dell'infortunio.
Attualmente, perciò, le prestazioni
assicurative spetterebbero al lavoratore in virtù di un suo diritto autonomo,
completamente indipendente dal sistema prescelto dal legislatore per finanziare
gli istituti assicuratori. Tale eliminazione della base transattiva a struttura
triangolare del rapporto assicurativo ha trovato una riaffermazione nella sentenza n. 22 del
1967 della Corte costituzionale che, esaminando la questione di
costituzionalità dell'art. 4 del regio decreto n. 1765 del 1935, ha esteso la
responsabilità del datore di lavoro anche al caso di accertata colpevolezza del
commesso (e non solo del preposto) ed ha altresì riconosciuto al giudice civile
il potere di accertare incidentalmente la sussistenza del reato, anche se
estinto per prescrizione, con la conseguenza di un radicale mutamento
dell'equilibrio economico su cui poggiava il rapporto assicurativo.
Da tali considerazioni deriva che, pur
dovendosi ammettere, sulla base dell'art. 1916, quarto comma, del codice
civile, il diritto dell'INAIL di surrogazione, fino alla concorrenza di quanto
esposto, verso i terzi responsabili, sembra invece inficiata di incostituzionalità
la disposizione che gli accorda altresì il diritto di regresso nei confronti
del datore di lavoro, il quale é parte del rapporto assicurativo, dato che paga
i relativi contributi, e non terzo, come invece va ritenuto il lavoratore,
ormai estraneo al rapporto assicurativo dal momento che trae il diritto
all'assistenza direttamente dall'art. 38 della Costituzione.
La disciplina vigente, infine, appare al
tribunale di dubbia costituzionalità sotto il profilo della violazione
dell'art. 3, primo comma, da due distinti punti di vista: a) in primo luogo, in
quanto stabilisce, rispetto all'ipotesi dell'assicurazione per gli infortuni
sul lavoro, un trattamento più oneroso per il privato assicurato di quello
stabilito in via generale dall'art. 1916, codice civile; b) in secondo luogo,
in quanto stabilisce una differenza di trattamento fra il lavoratore
infortunato ed il comune danneggiato il quale vede ridotto il proprio
risarcimento di quanto abbia percepito dall'istituto solo in quanto questi
effettivamente eserciti il diritto di surrogazione con la prescritta formale
domanda rivolta nei confronti del terzo responsabile, mentre il lavoratore vede
ridotto ope legis il proprio risarcimento. Analogo ragionamento vale
altresì per la norma che stabilisce la compensazione dell'indennità corrisposta
dall'INAIL con il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro in
conseguenza della responsabilità penale sua o del commesso.
Si sono costituite avanti la Corte le parti
del processo a quo ed é intervenuto in causa il Presidente del Consiglio dei
ministri.
L'attore Casile ha presentato una comparsa
nella quale si limita a concludere per l'accoglimento della questione così come
proposta dal tribunale di Roma.
La convenuta SAIG chiede anch'essa che la
questione sia accolta nella parte relativa all'art. 11, primo e secondo comma,
e deduce invece l'infondatezza di essa nella parte relativa all'art. 10, sesto
e settimo comma, del decreto presidenziale n. 1124 del 1965. L'illegittimità
dell'art. 11, primo e secondo comma, deriverebbe dalla disparità di trattamento
che tale norma determina rispetto all'art. 1916, codice civile, nello stabilire
la surrogazione per il danno causato da fatto illecito, non già nei confronti
del terzo responsabile, ma nei confronti dell'assicurato. Sarebbe altresì
irragionevole sottoporre il datore di lavoro, a differenza del comune
assicurato, alla restituzione di quanto corrisposto dall'assicuratore dopo che
egli ha già pagato i contributi.
L'INAIL deduce l'infondatezza dell'intera
questione osservando che la Costituzione non ha affatto innovato il
preesistente sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per cui risulta
fuori luogo il richiamo all'art. 38 della Costituzione. Né vi é disparità di
trattamento, ai fini della responsabilità per danni, del datore di lavoro
rispetto agli altri soggetti, giacché egli é coperto dall'assicurazione
obbligatoria nei casi cui essa si riferisce, mentre in quelli da essa esclusi
(di colpa penale sua, o del commesso) deve rimborsare le indennità corrisposte
e integrare se del caso il risarcimento al danneggiato.
Né ricorre una sperequazione nel fatto che
il comune assicurato, danneggiato dal fatto altrui, possa eventualmente
avvantaggiarsi dell'inerzia o della benevolenza dell'assicuratore che trascuri
di esercitare il diritto di surroga, non sembrando iniquo che il legislatore
attribuisca all'assicurante e non all'infortunato il vantaggio di questa
ipotetica liberalità, essendo il primo a sopportare per legge l'onere
finanziario dell'assicurazione.
Al contrario, un indebito arricchimento
deriverebbe al lavoratore dall'accoglimento del punto di vista del tribunale
giacché egli beneficerebbe, oltre che dell'indennizzo assicurativo
(procuratogli dal datore di lavoro attraverso il pagamento dei premi di assicurazione),
anche dell'integrale risarcimento (pagato anch'esso dal datore di lavoro).
Anche il Presidente del Consiglio dei
ministri ha concluso per l'infondatezza della questione muovendo
dall'osservazione che il rapporto intercorrente fra lavoratore, datore di
lavoro ed INAIL in ordine all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro non é generalmente configurato come un'assicurazione contro la
responsabilità civile del datore di lavoro, ma come un mezzo di tutela del
lavoratore che può agire jure proprio nei confronti dell'Istituto
assicuratore per il conseguimento delle prestazioni, indipendentemente dal
fatto che il datore di lavoro risulti sollevato da responsabilità che
eventualmente ricadano su di lui.
La limitazione della responsabilità civile
del datore di lavoro é giustificata dalla difficoltà di determinarla in alcune
ipotesi di infortunio che si vuole siano comunque coperte dall'assicurazione
(donde la qualifica del sistema come "transattivo") ma non esclude la
responsabilità per colpa penale onde evitare che essa si risolva in un
disincentivo rispetto all'attuazione delle misure di prevenzione
antinfortunistiche.
La sussistenza della responsabilità in tali
ipotesi non significa però che l'imprenditore venga a rispondere due volte dei
danni causati dalla sua colpa, una prima volta in sede di pagamento dei
contributi assicurativi ed una seconda volta in sede di rimborso dell'indennità
pagata dall'istituto. In realtà i premi dovuti dall'imprenditore debbono
corrispondere all'effettivo onere finanziario dell'istituto ed é ovvio che in
tale onere non rientrino le somme che esso riesce a recuperare dai datori di
lavoro nei casi di esclusione del c.d. esonero dalla responsabilità civile: in
questi casi l'assicurazione é volta esclusivamente a garantire il lavoratore
dai rischi di insolvibilità del datore di lavoro, di difficoltà di
accertamento, di eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari e simili; ma
il premio dovuto dall'assicurante sarà comunque commisurato all'effettivo onere
finanziario che deriva all'istituto dall'assunzione del rischio.
La tesi dell'incompatibilità di questo
sistema con la Costituzione repubblicana é stata respinta dalla Corte nella sentenza n. 22 del
1967 che ha colpito soltanto gli "spigoli più aguzzi" della
normativa vigente, confermandone invece le linee fondamentali. Nello stesso
ordine di idee é da contestare la fondatezza anche dell'attuale questione, non
potendosi ammettere che l'art. 38 della Costituzione abbia conferito al
lavoratore un nuovo ed autonomo diritto alle prestazioni assicurative in caso
di infortunio, più ampio o diverso da quello che già gli apparteneva. L'art. 38
ha lasciato al legislatore piena libertà di determinare i modi in cui rendere
operante tale diritto ed in questa libertà é compresa anche la facoltà di
conservare il sistema preesistente.
Ancor più evidente poi, secondo
l'Avvocatura dello Stato, é l'infondatezza della violazione degli artt. 3 e 35
della Costituzione, per escludere la quale é sufficiente il richiamo alla
citata sentenza
n. 22. Né sussiste differenza di trattamento tra le norme previdenziali e
le norme del codice civile, entrambe costituendo attuazione di identici
principi generali.
Le posizioni dell'attore Casile e
dell'INAIL sono state ulteriormente illustrate nelle rispettive memorie
depositate il 25 febbraio 1971. Il primo, concentrando le sue censure sul
penultimo comma dell'art. 10 della legge, che limita l'obbligo di risarcimento
del datore di lavoro responsabile, deduce che tale norma contrasta col principio
relativo al diritto del danneggiato di conseguire l'integrale risarcimento dal
responsabile; e con quello in base al quale non può esservi "compensatio
lucri cum pretio" quando il lucro deriva da causa creditoria
diversa da quella che ha determinato il danno.
La difesa del Casile afferma che l'INAIL
attualmente provvede alle prestazioni assicurative utilizzando i beni che gli
sono forniti, materialmente dagli industriali, ma per un obbligo legale
stabilito dallo Stato, e quindi attraverso un meccanismo parafiscale il cui
onere grava in definitiva su tutta la collettività e non soltanto sugli
industriali stessi. Di conseguenza la previsione del regresso risulta
incompatibile con la struttura del servizio che ha carattere pubblicistico e
rilievo costituzionale.
L'INAIL richiama invece il principio per
cui un fatto dannoso, le cui conseguenze debbano, per legge o per contratto,
essere indennizzate da un responsabile o da un assicuratore, non può mai
costituire fonte di lucro per l'avente diritto all'indennizzo, e fa presente
come l'assetto dato dal legislatore all'assicurazione infortuni comporti di
necessità l'adozione di regole come quelle impugnate. Sarebbe infatti proprio
l'accoglimento del punto di vista avversario che determinerebbe una iniqua ed
incostituzionale disparità di trattamento a carico del datore di lavoro
imponendogli di far ottenere all'infortunato tanto le prestazioni assicurative
quanto l'integrale risarcimento del danno civilistico.
Abolire il diritto di regresso dell'INAIL
significherebbe inoltre istituire una speciale assicurazione contro la
responsabilità civile degli imprenditori per quella parte del risarcimento, da
essi in ipotesi dovuto, che corrisponde all'importo delle prestazioni percepite
per legge dal danneggiato; ma una tale garanzia, pur astrattamente
configurabile, non può essere istituita attraverso una pronuncia di
incostituzionalità delle norme impugnate e non senza che venga predisposta la
copertura degli oneri aggiuntivi che essa implicherebbe.
Richiamate ed illustrate con ulteriori
argomentazioni le precedenti difese, l'INAIL conclude invocando la sentenza n. 22 del
1967 di questa Corte, laddove essa ebbe ad affermare che nessuna
illegittimità costituzionale o ingiusta sperequazione può ravvisarsi - a parte
quelle specificamente indicate ed eliminate con la pronuncia stessa - nel
complessivo "sistema previdenziale assicurativo in materia di infortuni
sul lavoro, del quale l'art. 4 é parte integrante" e secondo il quale
"nessuna eccezione più si oppone all'impero del diritto comune allorché
l'infortunio risulti dovuto a colpa grave del datore, penalmente
sanzionata", e quindi comportante per lui l'obbligo dell'integrale
risarcimento del danno.
Considerato
in diritto
1. - La questione sollevata dal tribunale
di Roma in ordine all'art. 10, sesto e settimo comma, del testo unico approvato
con d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo cui dall'importo della somma spettante al
lavoratore infortunato a titolo di risarcimento va detratta l'indennità percepita
dall'istituto assicuratore), nonché al successivo art. 11, primo e secondo
comma (che consente all'istituto assicuratore di esperire l'azione di regresso
nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile) nella
considerazione che essi violino gli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, deve
ritenersi infondata.
2. - Per la migliore valutazione delle
censure formulate nell'ordinanza si rende opportuno, anche in presenza delle
differenti interpretazioni datene dalle parti, ricordare che la sentenza della
Corte n. 22 del
1967, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità sollevata nei
confronti dell'art. 4, r.d. n. 1765 del 1935 (corrispondente all'art. 10 del
citato testo unico del 1965), ebbe ad osservare come il sistema introdotto con
la legge infortunistica non ingiustificatamente sia ispirato a criteri non in
tutto uniformi a quelli del diritto comune: infatti ha riguardo alle speciali
condizioni nelle quali si svolge l'attività del lavoratore, e quindi non viola
sotto quest'aspetto l'art. 3; mentre d'altra parte non é neppure in contrasto
con l'art. 38 poiché questo, limitandosi a porre solo principi generali
relativi ad ogni specie di prestazioni previdenziali, non esclude che la legge
ne disciplini variamente le attuazioni, allo scopo di meglio adeguarle alle
particolarità delle singole specie in cui le prestazioni medesime si
ripartiscono, curando la predisposizione dei correlativi mezzi finanziari. É
riservato poi alla discrezionalità del legislatore provvedere all'eventuale
diversa strutturazione del sistema che riesca meglio favorevole al lavoratore,
adeguando ad essa le modalità del finanziamento.
Da quanto allora statuito si traggono
elementi sufficienti per respingere la tesi enunciata nell'ordinanza secondo
cui, in virtù dell'art. 38 della Costituzione, il rapporto assicurativo avrebbe
perduto il carattere triangolare collegante fra loro i soggetti i quali entrano
a costituirlo, e si sarebbe invece sdoppiato, eliminando per il lavoratore la
qualità di parte del rapporto medesimo e facendolo divenire titolare di un
diritto autonomo derivabile dall'articolo predetto. Si deve invece riaffermare
che, nei comuni casi di infortunio, non viola la Costituzione il principio
mutualistico cui si informa il sistema, che, mentre garantisce al lavoratore un
indennizzo per ogni specie di infortunio, senza riguardo al fattore causale,
sottrae poi il datore all'azione di danno da parte dell'infortunato.
3. - L'anzidetta regola subisce
un'eccezione, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, allorché, come nella
specie, l'evento dannoso risalga a colpa del datore, penalmente sanzionabile,
riprendendo allora vigore la norma di diritto comune in materia di
responsabilità civile, sia pure con quelle differenziazioni poste, come si
vedrà, a tutela del lavoratore leso da tale comportamento colposo.
La disciplina di legge dettata per siffatte
ipotesi viene denunciata sotto i due punti di vista che si sono prima
ricordati, in quanto, per una parte, ritenuta dannosa al lavoratore e, per
l'altra, ingiusta nei riguardi del datore. Converrà iniziare l'esame da
quest'ultima censura che l'ordinanza considera preminente, se non
pregiudiziale, nel presupposto che, una volta dichiarata l'incostituzionalità
dell'azione di regresso prevista dall'art. 11 contro il datore, verrebbe meno
l'ostacolo alla pretesa del lavoratore di ricevere l'intero risarcimento, senza
riguardo all'indennità posta a carico dell'INAIL e da questo erogata.
Si assume che l'ammissione, contro il
datore di lavoro in colpa, dell'azione di regresso da parte dell'Istituto
assicuratore determini una violazione dell'art. 3 della Costituzione, operando
a suo danno una sostanziale ingiustizia e ponendolo in condizione deteriore
rispetto a chi abbia dato vita ad un rapporto assicurativo con un istituto
privato; ciò per il fatto che in quest'ultimo caso all'istituto che ha pagato
l'indennità é consentito di surrogarsi nei diritti dell'assicurato (fino alla
concorrenza dell'indennità) solamente verso i terzi responsabili del danno,
secondo dispone l'art. 1916 del codice civile, mentre nel caso in esame l'art.
11 consente l'azione anche contro il datore di lavoro, che non riveste figura
di terzo.
É da osservare come il riferito
ragionamento del tribunale trovi una smentita in quella parte della stessa
ordinanza in cui si sostiene che i contributi pagati dal datore
obbligatoriamente assicurato coprono solo i rischi addebitabili a colpa
presunta e sono ad essi commisurati. Appare infatti evidente che, una volta
inteso in tal modo il rapporto assicurativo, se ne dovrebbe dedurre che ogni
specie di rischio non riconducibile al fortuito, o a presunzione di colpa,
perché derivato dall'accertato fatto illecito penalmente punibile del datore di
lavoro, dovrebbe essere considerato estraneo al rapporto medesimo e configurato
in modo non diverso da quello addebitabile all'opera di un terzo, con
conseguente assoggettamento ad analoga disciplina (differenziata tuttavia per
la diversità della natura dell'azione ex art. 11, che riveste carattere di
regresso, rivolta a reintegrare l'Istituto di quanto erogato per conto e in
vece del datore, rispetto all'altra di surrogazione ex articolo 1916: diversità
che assume anche riflessi pratici sui quali non é qui da indugiare).
É appunto nella rilevata peculiarità
dell'assicurazione obbligatoria in forma mutualistica per danni in occasione
della prestazione di attività lavorativa che deve rinvenirsi la ragione della
non applicabilità alla medesima dei principi stabiliti per i rapporti
assicurativi regolati dal diritto comune (principi secondo i quali
l'assicuratore rimane vincolato - per i sinistri cagionati anche da colpa grave
del contraente - in virtù o di patto espresso, a termine dell'art. 1900, o ope
legis, secondo l'art. 1917 che riguarda la speciale assicurazione per
responsabilità civile; con la sola esclusione pertanto di quella dovuta a fatto
doloso volontariamente messo in atto dall'assicurato).
Il che, mentre corrisponde alla rilevata
specificità del rapporto assicurativo per gli infortuni sul lavoro, adempie
anche allo scopo pratico di incentivare l'adempimento dell'obbligo del datore
di adottare ogni misura idonea a prevenire i sinistri.
Non occorre, a questo punto, indugiare
nella critica dell'osservazione dell'ordinanza circa l'ingiustizia che si fa
derivare dal duplice obbligo che l'art. 11 imporrebbe al datore, da una Parte
di risarcire il danneggiato e dall'altra di rimborsare l'INAIL di quanto da
esso erogato, poiché in realtà l'obbligo é uno solo: quello dell'integrale
risarcimento a favore della vittima della di lui colpa, mentre la bipartizione
fra due destinatari é conseguenza del favor voluto accordare al lavoratore con
l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali
assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo
a carico del responsabile. Obbligo il cui adempimento non trova corrispondenza
nei contributi, dato che la naturale destinazione di questi é solo di
costituire la contropartita delle erogazioni a carico dell'INAIL per ogni altra
specie di rischio inerente all'attività imprenditoriale dell'assicurato, per il
quale non ricorra il suo comportamento colpevole.
4. - Del pari prive di fondamento devono
ritenersi le deduzioni rivolte contro quelle disposizioni dell'art. 10 che
limitano l'obbligo del risarcimento a carico del datore di lavoro solo alla
parte del danno non coperta dall'indennità erogata dall'INAIL, e Pertanto
escludono la possibilità del cumulo fra le due specie di erogazioni a favore
del lavoratore. Si sostiene che tali norme violino i principi generali secondo
i quali vi sarebbe, da una parte, diritto ad ottenere dal responsabile
l'integrale risarcimento, e dall'altra il divieto della compensatio lucri
cum damno, quando, come si afferma accadere nella specie, il lucro derivi
da causa creditoria diversa da quella che ha determinato il danno. É facile
opporre che é regola generale consacrata nell'art. 2043 del codice civile, che
il risarcimento da fatto illecito deve essere corrispondente al danno
effettivamente subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite
nell'art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, senza
poter mai divenire fonte di lucro per il danneggiato, secondo risulta anche
dall'art. 1910, del codice civile.
Né può allegarsi in contrario la diversità
della causa creditoria, poiché, se é vero che nella specie all'assicurato sono
conferite due pretese, verso l'INAIL, oltre che verso il responsabile, anziché
solamente verso quest'ultimo (come a stretto rigore dovrebbe avvenire), ciò é
disposto, come si é già rilevato, a favore dell'infortunato cui si vuole
garantire in ogni caso (anche quando il risarcimento ritardi, o non riesca ad
ottenersi) il diritto alle prestazioni assistenziali. Queste, se trovano un
titolo autonomo nel rapporto assicurativo di cui é parte il lavoratore, si
effettuano tuttavia in temporanea sostituzione delle erogazioni che, a causa
del medesimo evento dannoso, sono poste a carico del datore, e pertanto non
possono cumularsi con esse, se non a patto di determinare un indebito arricchimento.
Questa considerazione é sufficiente a mostrare l'inconcludenza dei riferimenti
che l'ordinanza fa a casi di utilità provenienti all'infortunato per titoli
diversi da quello discendente dal danno, e per i quali quindi é giusto che non
possano incidere sul risarcimento (ma se mai solo sulla commisurazione del suo
ammontare).
Quanto poi ai rilievi della difesa di
parte, secondo cui dalla constatazione che al bilancio dell'INAIL concorrono
fondi erogati dallo Stato si dovrebbe far discendere il diritto del lavoratore
all'integrale risarcimento ove si verifichi l'insolvenza del datore, basterà
osservare l'irrilevanza dell'ipotesi formulata nel caso presente in cui, non
ricorrendo una situazione di insolvenza, la pretesa fatta valere si
risolverebbe nell'ottenimento di prestazione in misura superiore al danno
subito.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e
secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, sollevata, con ordinanza del tribunale di Roma, in riferimento agli
artt. 3, 35 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22 giugno
1971.