Ordinanza n. 128 del 1971
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ORDINANZA N. 128

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 maggio 1970 dal pretore di Vibo Valentia nel procedimento civile vertente tra Barbuto Domenica ed altro e D'Amato Vincenzo, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dal pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Epis Enrico e la ditta Molteni Ruggero, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, che fa obbligo al giudice istruttore di concedere, in pendenza di opposizione, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni;

che nei relativi giudizi dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che i giudizi promossi dalle suddette ordinanze possono essere riuniti avendo ad oggetto la medesima questione.

Considerato che questa Corte, con sentenze n. 62 del 1 giugno 1966 e n. 17 del 12 febbraio 1969, ha già dichiarato non fondata, in riferimento agli stessi articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile;

che non sono stati addotti né sussistono motivi nuovi che possano indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dai pretori di Vibo Valentia e di Bergamo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenze n. 62 del 1 giugno 1966 e n. 17 del 12 febbraio 1969.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.