Ordinanza n. 117 del 1971
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ORDINANZA N. 117

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1970 dal pretore di Napoli nell'incidente di esecuzione sollevato da Barbato Salvatore, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che nel corso del procedimento per incidente di esecuzione promosso da Barbato Salvatore, il pretore di Napoli, con ordinanza 19 novembre 1970, malgrado l'impropria indicazione del dispositivo, ha sostanzialmente sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in relazione all'ultimo comma dell'art. 170 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di p1imo grado cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice di appello, invece che nel momento della pronunzia della sentenza;

che davanti a questa Corte la parte non si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 54 del 1971 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, nella parte sopra menzionata, dichiarando altresì non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 54 del 1971, nella parte in cui, in relazione all'art. 170, ultimo comma, del codice di procedura penale, prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1971.