SENTENZA N. 110
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 5 aprile 1961, n. 322 (misura
delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi
nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso
agrario), e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande),
modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 maggio 1969 dal
pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Liore Guglielmo e
Menegazzi Attilio, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969;
2) ordinanza emessa il 10 dicembre 1969 dal
pretore di Campobasso nel procedimento penale a carico di Tamburro Aldo,
iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 aprile
1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del procedimento penale a carico
di Liore Guglielmo e Menegazzi Attilio, imputati del reato di cui agli artt. 5,
ultimo comma, e 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (commercio di olio di
oliva in luogo di olio vergine) il pretore di Torino con ordinanza del 26
maggio 1969 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 5 aprile 1961, n. 322, in riferimento agli
artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione.
La norma impugnata stabilisce che
"metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle
disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione
e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sarà diviso in
parti eguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che
eseguirono le analisi relative. La quota di partecipazione, però, non potrà
superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000".
Il pretore ritiene che ad integrare il
reato di interesse privato in atti di ufficio, di cui all'art. 324 del codice
penale é sufficiente (a prescindere dall'effettivo conseguimento del profitto)
la mera coincidenza di un interesse privato con quello pubblico. Questa
coincidenza inficia l'operato degli agenti, che prelevano i campioni, e dei
funzionari che procedono alle analisi, specie se si tiene conto che l'utile
privato é condizionato, non già alle normali attività di tali organi della
pubblica amministrazione, ma ad un determinato esito del giudizio penale, ossia
alla condanna dell'imputato. Onde il dubbio se le testimonianze e gli atti di
laboratorio possano, in giudizio, costituire materiale probatorio; dubbio che
può essere escluso soltanto da una pronunzia della Corte costituzionale se la
disciplina adottata dalla legge n. 322 del 1961 sia in contrasto oppur no, sul
piano obiettivo, con il principio enunciato dall'art. 97, primo comma, della
Costituzione, per il quale i pubblici ufficiali sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione; e, sul piano soggettivo, con l'art. 98,
primo comma, della Carta, per il quale i pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
La stessa questione, in riferimento
all'art. 97, primo comma, ed altresì in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Carta, é stata sollevata, con ordinanza 10 dicembre 1969, dal pretore di
Campobasso nel corso di due procedimenti penali riuniti a carico di Tamburro
Aldo, imputato del reato di cui agli artt. 1, 3 e 4 del r.d.l. 17 maggio 1938,
n. 1177, in relazione agli artt. 32 e 61 della legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e
agli artt. 516-518 del codice penale.
Con la medesima ordinanza il pretore di
Campobasso ha sollevato anche la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 1 della
legge 26 febbraio 1963, n.441, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione.
L'ordinanza rileva che ai sensi dell'art. 1
della legge n. 283 del 1962, modificato dall'art. 1 della legge n. 441 del
1963, l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento, ed a mezzo di
competenti organi ed uffici, ad ispezioni e prelievo di campioni negli
stabilimenti ed esercizi pubblici, a sequestrare merci, fare eseguire analisi
presso laboratori provinciali con conseguente denunzia al medico od al
veterinario provinciale senza che sia possibile per l'imputato di esplicare,
sia in sede di prelevamento, che in sede di analisi, le attività defensionali
previste dal codice di procedura penale. Le norme impugnate violerebbero dunque
sia l'art. 24 della Costituzione sia l'art. 3, primo comma, in quanto
introducono una ingiustificata diversità di trattamento, sotto il profilo
processuale penale, tra cittadini che producono sostanze alimentari e gli
altri.
Nel giudizio davanti questa Corte, non vi é
stata costituzione di parti; soltanto nel primo di essi, é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
L'Avvocatura generale dello Stato rileva
che il pretore ipotizza una distorsione dolosa della verità da parte dei
verbalizzanti e degli analisti e ne deduce la impossibilità di decidere, prima
che la Corte stabilisca se sussiste contrasto fra la norma impugnata e gli
artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione. Ma sotto questo
profilo, la questione é inammissibile, in quanto la risoluzione di essa non é
rilevante.
Nel merito la questione sarebbe infondata
perché: 1) i verbalizzanti e gli analisti, nella specie, esplicano una attività
vincolata, non discrezionale; 2) la somma data come premio sarebbe assai
modesta in relazione alla severità delle pene pecuniarie, comminate per i
trasgressori; 3) l'attività dei verbalizzanti e dei funzionari non é definitiva
e determinante, ma soggiace al vaglio del magistrato, il quale può sempre
disporre, di ufficio o su richiesta dell'imputato, una perizia per controllare
la fondatezza tecnica dei risultati delle analisi sottopostigli.
Considerato
in diritto
1. - Le due ordinanze di rimessione
sollevano la stessa questione in riferimento agli artt. 97 e 98 della
Costituzione. I due procedimenti pertanto possono essere riuniti e definiti con
unica sentenza.
2. - Secondo le ripetute ordinanze, il
principio costituzionale per cui i pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), sarebbe violato dall'articolo
unico della legge 5 aprile 1961, n. 322, il quale dispone che metà dell'importo
delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge per
la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di
uso agrario e di prodotti agrari, sia divisa in parti uguali fra gli agenti e
funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative.
L'interesse privato inficerebbe l'operato
di tali agenti e funzionari, tanto da far sorgere dubbi sulla efficacia
probatoria sia delle relative testimonianze, sia dei risultati delle analisi.
Pertanto, l'ordinanza denunzia la
violazione dell'art. 97 e dell'art. 98 della Costituzione, per il quale ultimo
i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
3. - La questione é inammissibile. Infatti,
il dubbio sulla imparzialità dei testimoni e degli analisti non verrebbe
eliminato da una eventuale dichiarazione di illegittimità della norma
impugnata, perché gli atti compiuti dai verbalizzanti e dai tecnici
conserverebbero in ogni caso la loro efficacia. Invece, tale dubbio il giudice
può escludere facendo ricorso a tutti i mezzi, che la legge gli offre, per
controllare l'attendibilità della prova, e quindi definire il procedimento
principale.
4. - L'altra questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n.283, modificato
dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sollevata dall'ordinanza del
pretore di Campobasso, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, é stata già decisa dalla sentenza di
questa Corte n.
149 del 1969.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara la inammissibilità, per difetto
di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico
della legge 5 aprile 1961, n. 322 (misura delle compartecipazioni alle pene
pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei
prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario), sollevata dalle ordinanze del
pretore di Torino del 26 maggio 1969 e del pretore di Campobasso del 10
dicembre 1969, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 98, secondo comma,
della Costituzione;
b) dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962,
n. 283 (Modifica degli artt. 242,243,247,250 e 262 t.u. delle leggi sanitarie,
approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande),
modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, questione
sollevata dalla suindicata ordinanza del pretore di Campobasso in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione e già decisa con
la sentenza n.
149 del 27 novembre 1969.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 maggio
1971.