SENTENZA N. 108
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge della provincia di Bolzano 10 luglio
1960, n. 8 (norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori
comunali), e della legge della stessa provincia 3 gennaio 1964, n. 1 (che
approva il piano regolatore generale del Comune di Bolzano), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 giugno 1969 dal
tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra la Cantina sociale di
Gries e la ditta Sicar, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 9
settembre 1969;
2) ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal
tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Walther Marianna e la
società D.E.C.A. ed altri, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 27
ottobre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
della Giunta provinciale di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo
1971 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Giuseppe Guarino, per il
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile
tra la Cantina sociale Gries e la ditta Sicar, in cui era in contestazione sia
la validità di un permesso di costruzione rilasciato sotto forma di rinnovo di
precedente licenza edilizia, dopo l'entrata in vigore del nuovo piano
regolatore del Comune di Bolzano, sia la conformità rispetto allo stesso piano
regolatore di una costruzione eseguita, il tribunale di Bolzano ha sollevato
con ordinanza emessa il 20 giugno 1969 questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, e della
successiva legge di quella provincia 3 gennaio 1964, n. 1, in riferimento
all'art. 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed all'VIII
disposizione transitoria della Costituzione.
Nell'ordinanza si chiarisce che la
disposizione statutaria riserva ad apposito decreto legislativo la emanazione
di norme di attuazione, condizionanti fra l'altro anche l'esercizio della
funzione legislativa attribuita alle province di Trento e Bolzano nelle materie
dell'urbanistica e dei piani regolatori, per cui in mancanza di quelle norme
doveva reputarsi incostituzionale l'art. 16 della citata legge provinciale n. 8
del 1960 che fissa la procedura per l'approvazione dei piani regolatori
comunali e la successiva legge provinciale n. 1 del 1964 che, richiamandosi ad
essa, aveva approvato il piano regolatore del Comune di Bolzano.
2. - Analoga questione di legittimità
costituzionale é stata sollevata dallo stesso tribunale con ordinanza 10 luglio
1970 nel corso di un procedimento civile tra Walther Marianna e la società
D.E.C.A. ed altri.
3. - In entrambi i giudizi é intervenuta la
Giunta provinciale di Bolzano con deduzioni depositate rispettivamente il 2
settembre 1969 ed il 6 novembre 1970, nelle quali contesta anzitutto la
rilevanza della questione, lamentando che il tribunale abbia omesso in entrambe
le fattispecie di accertare la effettiva sussistenza della violazione del piano
regolatore.
Nel merito, la stessa parte sostiene che
l'art. 95 dello Statuto Trentino-Alto Adige non implica necessariamente la emanazione
di norme di attuazione per tutte quelle ipotesi - fra le quali é da comprendere
anche quella in esame - in cui il testo statutario abbia in sé piena
completezza e non reclami integrazioni o specificazioni: in favore di questa
interpretazione si invocano anche alcune sentenze di questa Corte, quali la n. 136 del 1969
e la n. 58 del 1958.
In particolare, poi, nella materia dei piani regolatori norme di attuazione
sarebbero già contenute nell'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.
Le conclusioni della Giunta provinciale di
Bolzano sono pertanto intese ad ottenere una pronuncia di rimessione degli atti
al giudice a quo per una più compiuta motivazione in ordine alla rilevanza, o
una dichiarazione di infondatezza delle questioni sollevate.
4. - All'udienza la difesa della Giunta
provinciale ha insistito nelle conclusioni già assunte.
Considerato
in diritto
1. - I due giudizi hanno ad oggetto
un'identica questione e vengono perciò decisi con unica sentenza.
2. - Privi di consistenza sono i dubbi
sulla rilevanza, accennati pregiudizialmente dalla difesa della Provincia. É
vero che nella ordinanza del 10 luglio 1970 manca una espressa motivazione al
riguardo, ma gli argomenti addotti nella precedente ordinanza del 20 giugno
1969, valgono puntualmente con riferimento ad entrambi i giudizi pendenti
davanti al tribunale di Bolzano. Nell'uno come nell'altro si disputava,
infatti, della validità di determinati atti amministrativi alla stregua del
piano regolatore generale di quel Comune, approvato con legge provinciale 3
gennaio 1964, n. 1, e la questione proposta a questa Corte concerne per
l'appunto la costituzionalità della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, che
ne rappresenta il fondamento.
3. - Nel merito, la questione si riduce
alla asserita mancanza di norme di attuazione dello Statuto, che abbiano
operato il trasferimento alla provincia delle competenze ad essa spettanti in
materia urbanistica.
La questione non é fondata. Per quel che
concerne le premesse di ordine generale, é sufficiente rammentare che l'art. 95
dello Statuto del Trentino-Alto Adige si limita a prevedere l'emanazione, con
decreto legislativo, delle relative norme di attuazione, e che non sempre né
necessariamente queste sono richieste affinché le regioni possano validamente
esercitare la propria potestà legislativa, così come questa Corte ha già avuto
occasione di affermare con riguardo alle regioni a statuto speciale (sent. n. 136 del
1969) ed ha ulteriormente, anche se implicitamente, ribadito per le stesse
regioni a statuto ordinario, respingendo le censure mosse all'art. 17 della
legge 16 marzo 1970, n. 281, che subordina, bensì, l'esercizio della potestà
legislativa ad esse spettante al previo passaggio delle funzioni, limitatamente
però ad un biennio: decorso il quale le regioni stesse potranno legiferare
anche ove tale trasferimento non sia intervenuto.
Comunque, per quel che particolarmente
attiene al caso di specie, é decisivo il rilievo che l'art. 37 del d.P.R. 30
giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto, prescrivendo
che i piani regolatori comunali e quelli territoriali di coordinamento non
eccedenti l'ambito provinciale siano approvati con legge delle province, ha
determinato la forma di esplicazione della relativa competenza da parte delle
province medesime e presuppone perciò che detta competenza sia da esse
concretamente esplicabile.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10
luglio 1960, n. 8 (norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori
comunali), e della successiva legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, che
approva il piano regolatore generale del Comune di Bolzano, sollevata, in
riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed
all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle ordinanze del
tribunale di Bolzano di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 maggio
1971.