Sentenza n. 102 del 1971
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SENTENZA N. 102

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 32, primo e quarto comma, e 47 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, promossi con tre ordinanze emesse dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati rispettivamente in data 1, 2 e 3 giugno 1970 sui ricorsi di Rossi Walter, Guzzini Antenore e Bufarini Pasqualina, iscritte ai nn. 321, 219 e 262 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970, n. 222 del 2 settembre 1970 e n. 267 del 21 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.  

Ritenuto in fatto 

A seguito dei ricorsi con i quali Rossi Walter, Guzzini Antenore e Bufarini Pasqualina, nell'imminenza delle elezioni regionali svoltesi il 7 giugno 1970, chiedevano di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di appartenenza, avendo il Rossi e la Bufarini riacquistato la capacità elettorale per effetto della dimissione dall'ospedale psichiatrico ove erano stati ricoverati e non essendovi il Guzzini stato iscritto prima in quanto residente all'estero, la Commissione elettorale mandamentale di Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che vietano di iscrivere nelle liste elettorali i nominativi di coloro che acquistano o riacquistino la capacità elettorale dopo la chiusura delle operazioni di revisione semestrale delle liste stesse.

Precisamente la Commissione impugna l'art. 32, primo comma, del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1967, n. 223, limitatamente all'inciso "sino alla revisione del semestre successivo", l'art. 32, quarto comma, limitatamente all'inciso "e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1", e l'art. 47 - in riferimento alla diversa disciplina di cui all'art. 40, ultima parte - nella parte in cui escludono dalla iscrizione nelle liste elettorali e, conseguentemente, dall'elettorato attivo i cittadini indebitamente e per qualsiasi ragione omessi, ovvero che abbiano riacquistato la capacità elettorale dopo i termini predetti, in riferimento agli artt. 48, primo e terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Nelle tre ordinanze identiche, pronunziate rispettivamente in data 1, 2 e 3 giugno 1970, la Commissione - oltre ad argomentare a dimostrazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - afferma che in sede di decisione dei ricorsi in materia di iscrizione nelle liste elettorali gli organi del suo tipo esercitano funzioni giurisdizionali amministrative e sono quindi legittimati a sollevare questioni di costituzionalità

Davanti a questa Corte non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.  

Considerato in diritto 

I tre giudizi promossi dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati e riguardanti la medesima questione possono essere decisi con unica pronuncia.

Con la sentenza n. 17 del 1971, depositata successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione qui in esame, questa Corte ha affermato che le Commissioni elettorali mandamentali non esercitano poteri giurisdizionali neppure quando provvedono alla decisione dei ricorsi relativi alle iscrizioni nelle liste elettorali. Ne deriva che esse non sono legittimate a promuovere giudizi di costituzionalità ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

É, pertanto, da dichiarare l'inammissibilità delle questioni dedotte con le ordinanze innanzi indicate.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, primo e quarto comma, e 47 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sollevata dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 48, primo e terzo comma, della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Deposito in cancelleria l'11 maggio 1971.