SENTENZA N. 95
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale della legge regionale del Trentino-Alto Adige 19 agosto 1965, n.
4, contenente norme per l'assistenza ai pensionati e ai loro familiari iscritti
alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, promossi con
due ordinanze emesse dal Consiglio di Stato - sezione sesta - rispettivamente
il 5 novembre 1968 ed il 7 maggio 1969 sui ricorsi delle imprese di costruzione
edilizia De Petris Tullio e Moschen Roberto, della società industria legnami
fratelli Moruzzi, della società FAMA e di Degasperi Mariano contro la Regione
Trentino-Alto Adige e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano, iscritte ai nn. 214 del registro ordinanze 1969 e 77 del registro ordinanze
1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio
1969 e n. 82 del 1 aprile 1970 e nel Bollettino regionale n. 25 del 17 giugno
1969 e n. 17 del 28 aprile 1970.
Visti gli atti di costituzione della
società FAMA e di Degasperi Mariano e d'intervento del Presidente della Regione
Trentino-Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo
1971 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi l'avv. Mario Barbato, per la società
FAMA e per Degasperi, e l'avv. Vitaliano Lorenzoni, per la Regione
Trentino-Alto Adige.
Ritenuto in
fatto
1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza 5
novembre 1968, pervenuta a questa Corte il 22 maggio 1969, ha denunciato di
illegittimità costituzionale l'art. 2 della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 19 agosto 1965; n. 4, che, in relazione ad una integrazione di assistenza
disposta con l'art. 1 a favore dei pensionati iscritti alle casse mutue
provinciali di malattia di Trento e di Bolzano e a favore dei loro familiari,
statuiva che l'aliquota contributiva addizionale avrebbe dovuto essere
determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale in misura non
superiore a quella fissata per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
le malattie. Il Consiglio di Stato riteneva che la norma denunciata era in
contrasto con l'art. 6, primo comma, dello Statuto regionale, che attribuisce
alla Regione, nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni
sociali, potestà legislativa integrativa di quella statale, quindi potestà praeter
legem o secundum legem, non contra legem: legittimo sarebbe
il trattamento sostanziale previsto dalla legge regionale, ma non il modo del
finanziamento, che riguarda, non le prestazioni integrative soltanto, ma anche
quelle fondamentali, regolate dalla legge dello Stato.
In altra ordinanza 7 maggio 1969, pervenuta
a questa Corte il 25 febbraio 1970, il Consiglio di Stato rinnovò i dubbi di
costituzionalità riguardo all'art. 2 della predetta legge regionale 19 agosto
1965, n. 4, per motivi identici a quelli sopra esposti; ma ritenne che tutta la
legge possa essere viziata di illegittimità costituzionale in relazione
all'art. 95 dello Statuto regionale, non essendo state ancora emanate norme di
attuazione dello statuto stesso in materia di previdenza sociale e comunque
perché, senza queste norme d'attuazione, non avrebbe potuto come ha fatto,
esercitare potestà legislativa intesa a modificare le attribuzioni degli organi
statali nella materia predetta.
2. - Nella prima causa comparve soltanto la
Regione, nella seconda soltanto la parte privata.
La Regione, nella prima causa, ha opposto
che il Consiglio di Stato non ha tenuto in conto il fatto che l'esercizio della
potestà legislativa integrativa da parte della Regione determina, nella
disciplina dell'assistenza di malattia, una differenza di carattere essenziale
che consente di ricollegare la titolarità, in capo alla Regione, dei
corrispondenti poteri amministrativi, ivi compreso quello di determinare
l'aliquota contributiva nella sua totalità: non si può scindere un'aliquota
base da un'aliquota integrativa, perché neppure sotto il profilo attuariale può
evitarsi una determinazione globale.
La parte privata, nella seconda causa, ha
fatto proprio l'assunto per cui l'art. 6 dello Statuto regionale, che dà alla Regione
potestà legislativa integrativa, nella materia della previdenza e delle
assicurazioni sociali, per divenire operante deve essere seguita da norme di
attuazione statali. Ha osservato che queste norme condizionano il trasferimento
di potere e di attribuzione dallo Stato alla Regione; che il d.P.R. 30 giugno
1951, n. 374, concernente norme d'attuazione allo Statuto, all'art. 38,
trattando della previdenza sociale, stabilisce solamente che le casse mutue
malattia fruiscono delle potestà e delle agevolazioni riconosciute all'INAM;
che la legge 4 dicembre 1956, n. 1405, nel trasferire alle casse mutue di
Trento e Bolzano l'onere della gestione dell'assistenza di malattia per i
pensionati residenti nella Regione, non ha rimesso a questa l'organizzazione del
servizio e la potestà di regolarlo e di stabilire i mezzi e le fonti e le
competenze per fronteggiare le spese. La parte privata si richiamò alla legge
istitutiva delle casse che confermò implicitamente le attribuzioni e le
competenze specificatevi; e così, secondo essa, deve dirsi per la legge 31
dicembre 1961, n. 1443, che nessuna particolare attribuzione ha dato agli
organi regionali. Si aggiunge che, nel titolo VI dello Statuto, il quale tratta
delle finanze regionali e provinciali, fra le materie e gli ambiti entro cui la
Regione e le province possono imporre oneri fiscali o parafiscali, non si fa
alcun cenno alle contribuzioni per la previdenza e le assicurazioni sociali;
comunque in questa materia non sono state emanate norme di attuazione.
Quanto al modo con cui la Regione ha
esercitato la sua competenza integrativa si rileva che l'art. 2 della legge
denunciata contiene una vera e propria nuova regolamentazione della materia e
quindi si pone in contrasto con la legge statale: infatti richiama i criteri
stabiliti dall'art. 17 legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, che riguarda i
lavoratori in attività di servizio, dicendo qualcosa che non concorda con le
leggi statali 4 agosto 1955, n. 692, e 31 dicembre 1961, n. 1443; come non
concorda con queste leggi l'attribuzione al Presidente regionale di poteri che
invece spettano al Presidente della Repubblica. Altro si sarebbe potuto dire se
la Regione, ove ne avesse avuta la possibilità, avesse stabilito una
superaliquota, da aggiungersi a quella fissata dal Presidente della Repubblica.
3. - La parte privata ha pure presentato
memoria, nella quale ha ribadito e illustrato le sue precedenti deduzioni, ha
esaminato la giurisprudenza della Corte circa la potestà legislativa della
Regione e delle province del Trentino e dell'Alto Adige, in mancanza di norme
di attuazione, e ha concluso nel senso che quella giurisprudenza non riguarda
le cause in decisione, le quali concernono materia di potestà legislativa
integrativa.
4. - All'udienza del 10 marzo 1971 i
difensori della Regione e delle parti private hanno confermato le rispettive
tesi e conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause possono essere riunite,
concernendo la stessa norma ordinaria, l'art. 2 della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 19 agosto 1965, n. 4, contenente disposizioni per l'assistenza ai
pensionati ed ai loro familiari iscritti alle casse mutue provinciali di
malattia di Trento e di Bolzano.
2. - Preliminare é la questione proposta
dalla seconda delle ordinanze del Consiglio di Stato, la quale nega l'esistenza
di un potere legislativo regionale nella materia della previdenza sociale,
perché, riguardo ad essa, non sarebbero state emanate norme di attuazione dello
Statuto.
Sennonché, nella materia predetta, la Regione
Trentino- Alto Adige ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di
integrare le disposizioni delle leggi dello Stato; e non si vede come una
competenza di tal genere richieda l'emanazione di norme di attuazione. La
competenza legislativa integrativa ha una sua delimitazione nel fatto che é di
contenuto complementare rispetto alla legge statale, non può modificare questa
legge, ma può oltrepassarne i limiti senza menomarne la normazione. Trova, vale
a dire, nella sua stessa oggettivazione, limiti e modalità di esercizio, così
da rendere inutili ulteriori precisazioni in leggi di attuazione. Questa Corte,
nella sentenza
15 luglio 1969, n. 136, ha ritenuto che, quando indica puntualmente
l'oggetto della potestà legislativa che essa attribuisce alla Regione o alla
provincia autonoma, la fonte statutaria deve ritenersi sufficiente a conferire
direttamente all'una o all'altra i poteri legislativi o amministrativi inerenti
a quella materia: l'ipotesi di competenza regionale integrativa, che é una nozione
in sé definita, rientra nelle considerazioni così riportate.
3. - Non v'é dubbio che la Regione poteva
estendere le prestazioni delle casse mutue di malattia oltre i limiti della
assistenza assicurata dalle leggi dello Stato, perché, così facendo, non
avrebbe toccato la base fondamentale del sistema assicurativo concernente le
malattie dei pensionati: la legge regionale in esame si é mantenuta entro tali
limiti. E non é dubbio nemmeno che, aumentando ai pensionati i vantaggi che le
leggi dello Stato loro avevano attribuito, la Regione doveva provvedere al
finanziamento delle casse mutue, per le maggiori prestazioni che dovevano
erogare: l'esercizio della potestà legislativa d'integrazione non può ritenersi
ristretta ai casi in cui non si rende necessaria una copertura di spesa, e
manca infatti, nello Statuto regionale, ogni accenno a limitazioni del genere.
Quella di malattia é una assicurazione di ripartizione; e, ammesso che la
Regione, nell'esercizio della potestà legislativa integrativa, possa estendere
le prestazioni dovute in base alla legge statale, deve anche ammettersi che
essa sia legittimata a disporre che il costo delle prestazioni stesse gravi su
coloro che sono tenuti all'assicurazione relativa all'assistenza principale,
ove non ritenga necessario uno stanziamento di fondi propri.
La Regione é però competente a determinare
soltanto l'importo dei contributi di copertura di quel maggior costo, non anche
i contributi inerenti alle prestazioni principali, che, nella specie, lo Stato
ha fissato con d.P.R. 31 dicembre 1963, 2194.
4. - Nelle ordinanze del Consiglio di Stato
si sostiene che l'art. 2 della legge denunziata é incorso nella violazione
della competenza regionale, perché fissa una unica cifra di contributi,
comprensiva di quelli di competenza regionale e degli altri di competenza
statale; ed entrambi li fa determinare da un atto regionale.
Che la norma si presti ad una
interpretazione del genere non é contestabile; ma, se ben si penetra nel suo
significato, si constata che essa non ha inteso per nulla avocare alla Regione
una potestà legislativa statale. Ha voluto soltanto rendere possibile
conglobare in un totale aritmetico i due contributi, onde concentrare in una
sola cifra il debito degli obbligati alle contribuzioni di malattia, e farne
desumere da un solo atto l'importo complessivo. Può ammettersi che questa
tecnica legislativa non sia corretta; ma il metodo adottato non fa sì che la
legge debba intendersi nel senso che, secondo essa, deve essere rideterminato
per autorità regionale il contributo concernente le prestazioni-base
dell'assicurazione. Questo significato é stato escluso dallo Stato; tanto vero
che esso non impugnò in via principale, né sollevò conflitto di attribuzione in
relazione al decreto del presidente regionale 4 agosto 1965, n. 167, che sommò
il contributo di competenza statale e quello di competenza regionale.
Conforta tale interpretazione, del resto,
il richiamo che la legge in esame fa all'art. 17, secondo comma, di quella
regionale 20 agosto 1954, n. 25, nel quale si attribuisce alla Regione soltanto
la competenza a determinare i contributi per le categorie che, secondo legge o
contratto collettivo di lavoro, hanno diritto a prestazioni sanitarie ed
economiche in forma o misura diversa da quelle erogate dall'INAM. Per cui é un
difetto di formulazione della legge denunciata che ha fatto sorgere il dubbio
sulla sua legittimità; non una effettiva invasione della competenza legislativa
statale, che la Regione non ha assorbito in quella propria.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale della legge regionale del Trentino-Alto Adige 19
agosto 1965, n. 4, contenente norme per l'assistenza ai pensionati e ai loro
familiari iscritti alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano, promossa dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 6, primo
comma, e 95 dello Statuto regionale, nonché in riferimento alla VIII
Disposizione transitoria della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1971.