SENTENZA N. 94
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (conversione in legge,
con modificazioni, del d.l. 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a
favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso
verificatosi il 19 luglio 1966), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1970
dal pretore di Agrigento nel procedimento penale a carico di Ferlisi Salvatore
e Giuseppe, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo
1971 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di un procedimento penale a
carico dei fratelli Ferlisi imputati di varie contravvenzioni per aver
iniziato, sprovvisti di licenza, la costruzione di un capannone industriale
nella Valle dei Templi di Agrigento, in zona ricadente nel perimetro delimitato
dal decreto ministeriale 16 maggio 1968, il pretore di Agrigento ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28
settembre 1966, n. 749, in base al quale é stato emanato il predetto decreto
ministeriale.
La norma impugnata, dichiarando la Valle
dei Templi di Agrigento "zona archeologica d'interesse nazionale", ed
attribuendo al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello dei
lavori pubblici, il compito di determinare, "con proprio decreto, il
perimetro della zona, le prescrizioni d'uso, ed i vincoli di
inedificabilità", violerebbe la riserva di legge stabilita dall'art. 42, secondo
comma, della Costituzione, per aver demandato alla pubblica Amministrazione,
senza prestabilire adeguati criteri direttivi, il potere di delimitare la zona
e di determinare i modi di godimento del diritto dominicale, con possibilità di
inibire totalmente lo jus aedificandi.
In secondo luogo, prosegue l'ordinanza di
remissione, la norma impugnata violerebbe l'art. 14 (lett. n) dello Statuto
regionale siciliano - secondo cui rientrano nella competenza legislativa
esclusiva della regione la tutela del paesaggio e la conservazione delle
antichità, e delle opere artistiche - per aver attribuito al Ministro per la
pubblica istruzione le corrispondenti funzioni amministrative, spettanti invece
al Presidente della Regione.
Si é costituito in questa sede il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atto di intervento depositato il 7 luglio 1970, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.
In ordine al primo profilo di illegittimità
costituzionale prospettato dal giudice di merito, la difesa dello Stato
premette che secondo i principi generali (cfr. artt. 11, 12 e 21 legge 1 giugno
1939, n. 1089), l'interesse storico o artistico, di un immobile o di una intera
zona viene di solito riconosciuto e dichiarato mediante un mero provvedimento
amministrativo, cui consegue l'assoggettamento del bene allo speciale status
stabilito ex lege, con l'ulteriore conseguenza che alla stessa Amministrazione
compete l'adozione dei provvedimenti esecutivi richiesti dalla natura del bene
stesso; soggiunge quindi l'Avvocatura che la particolarità ravvisabile nella
specie - riconoscimento della natura archeologica del bene mediante atto
legislativo, e adozione dei provvedimenti conseguenziali con atto amministrativo
- non rileva ai fini del profilo di illegittimità costituzionale denunciato.
Comunque passando ad esaminare il complesso
dei poteri spettanti, in subiecta materia, alla pubblica Amministrazione,
concretantisi nella determinazione del perimetro della Valle dei Templi, delle
prescrizioni d'uso e dei vincoli di inedificabilità, la difesa dello Stato
osserva che tali attività rientrano istituzionalmente nei compiti del potere
esecutivo, costituendo esercizio della discrezionalità tecnica. La stessa Corte
costituzionale controllando, sempre in riferimento alla riserva di legge di cui
all'art. 42, secondo comma, della Carta, gli analoghi poteri, spettanti ai
Comuni ex art. 7 della legge urbanistica, per la ripartizione in zone
edificabili o meno del territorio comunale, ha riconosciuto che siffatta
discrezionalità, non illimitata, e soggetta a sindacato giurisdizionale, non
contrasta con il principio costituzionale invocato.
Per quanto attiene al secondo profilo di
illegittimità costituzionale denunciato (pretesa violazione dell'art. 14 dello
Statuto), la difesa dello Stato rileva che la questione prospettata é stata già
recentemente dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del
1969, né sono stati addotti nuovi argomenti dal pretore di Agrigento, che
sembra aver ignorato la predetta decisione.
Considerato
in diritto
1. - La Corte costituzionale é chiamata a
decidere le seguenti questioni:
a) se l'art. 2 bis della legge 28 settembre
1966, n. 749, - disponendo che "la Valle dei Templi di Agrigento é
dichiarata zona archeologica di interesse nazionale" e che "il
Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori
pubblici, determina, con proprio decreto, il perimetro della zona, le prescrizioni
d'uso, i vincoli di inedificabilità" - contrasti o meno con la riserva di
legge di cui all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, per non aver
specificato i criteri cui la pubblica Amministrazione avrebbe dovuto adeguarsi
nel dare esecuzione al dettato legislativo;
b) se la norma predetta, provvedendo in
siffatta maniera alla tutela del complesso archeologico della Valle dei Templi,
non contrasti con l'art. 14 dello Statuto regionale, secondo cui l'Assemblea
regionale siciliana ha la legislazione esclusiva in materia di
"conservazione delle antichità e delle opere artistiche".
2. - Secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte la riserva relativa di legge, invocata anche nella specie,
consente al legislatore di attribuire alla pubblica Amministrazione il potere
di incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili
"qualora, nella legge ordinaria, siano contenuti elementi e criteri idonei
a delimitare chiaramente la discrezionalità dell'Amministrazione" (sentenza n. 38 del
1966).
Di tale principio la Corte fece
applicazione in relazione agli ampi poteri conferiti ai Comuni dall'art. 7
della legge urbanistica, secondo cui, com'é noto, mediante l'emanazione dei
piani regolatori il territorio comunale viene distinto in zone più o meno edificabili,
con rilevanti conseguenze per il diritto del proprietario. In tale occasione fu
riconosciuto che l'imposizione di vincoli di zona sulle aree altrimenti
fabbricabili non costituisce esercizio "di discrezionalità indiscriminata
ed incontrollabile", "bensì di discrezionalità tecnica",
rimanendo pertanto esclusa la prospettata violazione della riserva relativa di
legge.
I medesimi criteri consentono a fortiori di
escludere, anche nella fattispecie ora in esame, il vizio di illegittimità
costituzionale denunziato.
Invero i poteri attribuiti dalla norma
impugnata al Ministro per la pubblica istruzione, concernenti la delimitazione
del perimetro della Valle dei Templi, le prescrizioni d'uso dei terreni, ed i
vincoli di inedificabilità, involgono apprezzamenti e valutazioni strettamente
connessi con discipline tecniche, e sono stati conferiti all'unico evidente
fine di salvaguardare l'interesse archeologico nazionale del comprensorio. Sono
stati così previsti il divieto di usare particolari mezzi meccanici per il
dissodamento del terreno e l'imposizione di limitazioni edificatorie variamente
configurate in relazione alla distanza dei terreni dai monumenti archeologici
allo scopo di non danneggiarne la prospettiva e la visione d'assieme.
Deve quindi riconoscersi che la
circoscritta discrezionalità conferita alla pubblica Amministrazione dalla
norma in esame é sufficientemente definita ed ha natura tecnica. Pertanto
l'asserita violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, non
sussiste
3. - É chiara poi la manifesta infondatezza
della seconda questione in esame. Invero questa Corte, con la sentenza n. 74 del
1969, ha già escluso l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 bis
della legge 28 settembre 1966, n. 749, a suo tempo denunciato per asserita
violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale siciliano, questione ora
riproposta - in termini del tutto generici - senza che siano addotti nuovi
motivi.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n.
749 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 luglio 1966, n. 590,
recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del
movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966), sollevata, con l'ordinanza
in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della
Costituzione;
dichiara manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28
settembre 1966, n. 749, sollevata in riferimento all'art. 14 dello Statuto
regionale siciliano e già dichiarata non fondata con sentenza n. 74 del
27 marzo 1969
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1971.