SENTENZA N. 91
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1969 dal
giudice istruttore del tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di
Porta Gianfranco ed altri, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969;
2) ordinanza emessa il 28 novembre 1969
dalla Corte d'assise di Torino nel procedimento penale a carico di Marasso
Giuseppe, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28
gennaio 1971 il Giudice relatore Vezio Crisafulli
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a
carico di Porta Gianfranco ed altri, imputati del reato di vilipendio alle
Forze armate dello Stato ed al Governo (art. 290 cod. pen.), il giudice
istruttore presso il tribunale di Lucca ha sollevato con ordinanza emessa in
data 22 febbraio 1969 questione di legittimità costituzionale della norma di
cui all'art. 313, terzo comma, ultima ipotesi, del codice penale, in
riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione.
L'ordinanza assume che la disposizione
denunciata, attribuendo al Ministro per la giustizia il potere di concedere
ovvero rifiutare l'autorizzazione a procedere per il reato in esame,
subordinerebbe il processo penale all'esito di una valutazione discrezionale
compiuta da un organo statuale estraneo alla magistratura, in contrasto con il
principio della separazione dei poteri, che trova la sua più completa ed
esplicita enunciazione nella norma costituzionale secondo cui "la
magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro
potere". La rilevanza sussisterebbe nella fattispecie, avendo il Ministro
rifiutato l'autorizzazione a procedere.
2. - La stessa norma forma oggetto anche di
altra questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Torino, con ordinanza
emessa il 28 novembre 1969 nel procedimento penale a carico di Marasso Giuseppe
e di Servino Giuseppe. La lamentata violazione del principio costituzionale di
eguaglianza consisterebbe - ad avviso del giudice a quo - nel fatto che l'art.
313, secondo l'interpretazione operatane dalla giurisprudenza, consentirebbe al
Ministro per la giustizia di trattare diversamente, in ordine
all'autorizzazione a procedere, persone che abbiano concorso nel medesimo
reato, pur non essendo in questi casi l'istituto preordinato in funzione di una
valutazione discrezionale della situazione dei soggetti attivi del reato. La
rilevanza sussisterebbe, in quanto nella fattispecie di cui trattasi
l'autorizzazione é stata concessa per il primo e negata per il secondo dei due
coimputati.
Considerato
in diritto
1. - I due giudizi hanno ad oggetto la
medesima disposizione di legge e possono quindi esser decisi con unica
sentenza.
2. - L'ordinanza del tribunale di Lucca
ripropone, con esclusivo riferimento all'art. 104, primo comma, della
Costituzione, la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 313,
terzo comma, del codice penale, che questa Corte ebbe già a dichiarare non fondata
con la sentenza
n. 22 del 1959, alla stregua, tra l'altro, della norma costituzionale
dell'art. 104, cui si richiama il tribunale di Lucca.
E poiché l'ordinanza non adduce motivi
nuovi né si ravvisano ragioni che possano indurre a diversa decisione, la
questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
3. - Presenta, invece, un profilo
parzialmente nuovo l'ordinanza della Corte d'assise di Torino, con riferimento
- questa volta - al solo art. 3 della Costituzione e con specifico riguardo
alla particolare ipotesi, che si era concretamente verificata nel caso di
specie, di concorso di più persone nel medesimo fatto-reato, l'autorizzazione a
procedere prevista dall'art. 313, terzo comma, essendo stata concessa nei
confronti di un imputato e negata, per contro, nei confronti di un altro. Di
qui, e muovendo dalla premessa che una tale illimitata facoltà di scelta sia
effettivamente consentita al Ministro per la giustizia dall'art. 313, la
denunciata violazione del principio di eguaglianza.
Sennonché, l'interpretazione assunta -
peraltro, dubitativamente - dall'ordinanza, oltre ad essere disattesa dalla
dottrina pressoché unanime, si rivela in contraddizione con la ragion d'essere
dell'istituto regolato nell'art. 313 cod. pen., tale disposizione prescrivendo
la necessità dell'autorizzazione a procedere in considerazione della natura
oggettiva dei reati ivi contemplati, e non in considerazione delle qualità
personali degli imputati.
Come questa Corte ebbe ad affermare nella
menzionata sentenza
n. 22 del 1959 "la valutazione demandata al Ministro per la giustizia
ha per Oggetto il promuovimento o la prosecuzione dell'azione penale per
determinati reati, chiunque ne sia l'autore"; ed é per questo che la norma
dell'art 313, non operando alcuna discriminazione tra i cittadini che versino
in identica situazione, venne riconosciuta non in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
É da ritenere perciò conforme ai principi
l'indivisibilità dell'autorizzazione, stabilita, come nel caso dell'art. 313,
con riguardo al fatto, nulla rilevando in contrario che manchi nel codice una
espressa disposizione in tal senso, quale si rinviene invece negli artt. 120,
123, 129 e 130, per la querela, la richiesta e l'istanza. Giacché, in queste
ultime ipotesi, a differenza che in quella dell'art. 313, terzo comma, la
procedibilità o la proseguibilità dell'azione penale possono indifferentemente
essere subordinate a valutazioni di ordine soggettivo, oltre che oggettivo, ed
era quindi necessaria una norma che ne estendesse in ogni caso, ciò malgrado,
l'efficacia ai coimputati.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice
penale, sollevata, con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di
Lucca di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 104, primo comma, della
Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 22 del
16 aprile 1959;
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui
in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art.
313, terzo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza della Corte
d'assise di Torino di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
aprile 1971
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 29 aprile
1971.