SENTENZA N. 89
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n.
1081, concernente l'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 maggio 1969 dal
pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Coppari Pietro,
iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1970 dal
pretore di Cagli nel procedimento penale a carico di Buroni Luigi, iscritta al
n. 165 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio
1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Donadio, per il Presidente del Consiglio dei ministri
Ritenuto in
fatto
Nel corso del procedimento penale a carico
di Coppari Pietro, imputato del reato di cui agli artt. 4 e 7 della legge 23
novembre 1939 n. 1815. per aver svolto l'attività di consulente del lavoro
senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, il pretore di Recanati, con
l'ordinanza in epigrafe, ha proposto questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 (recante:
Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro), in riferimento agli artt. 3,
4 e 41 della Costituzione.
La norma impugnata stabilisce che coloro il
cui coniuge, o i cui parenti o affini sino al secondo grado, sono dipendenti
del Ministero del lavoro, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale e
degli Istituti di patronato, non possono esercitare l'attività di consulente
del lavoro nell'ambito della circoscrizione territoriale cui tali loro
congiunti sono addetti.
Il pretore, dopo avere dedotto, in merito
alla rilevanza, che l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma
avrebbe influenza sulla determinazione dell'ammontare della pena o della
concessione delle attenuanti, se non anche su quella della stessa esistenza
della responsabilità dell'imputato, ritiene, quanto alla non manifesta
infondatezza, che la norma denunziata appaia in contrasto con i seguenti
articoli della Costituzione, e cioè:
a) con l'art. 3, perché l'incompatibilità
da esso sancita sarebbe irrazionale in quanto non discrimina, in rapporto alle
mansioni svolte dai congiunti dei consulenti del lavoro, quelle che
effettivamente interferiscono con l'attività istituzionale da essi svolta, da
quelle che invece non interferiscono affatto;
b) con lo stesso art. 3, perché, tra i
liberi esercenti attività professionali (avvocati, ragionieri, ecc.), anche se
svolgono quella di consulenza del lavoro, solo per i consulenti del lavoro
autorizzati dagli ispettorati viene configurata una incompatibilità a causa di
rapporti di coniugio, di parentela e di affinità con pubblici dipendenti, e
tale incompatibilità viene poi risolta con l'inibizione dell'esercizio della
loro attività, mentre negli altri casi, come per i magistrati, essa viene
eliminata col trasferimento di essi pubblici dipendenti in altra sede;
c) con l'art. 4, che tutela il diritto al
lavoro, perché esso verrebbe, dalla norma denunziata, e nel caso ivi dedotto,
fortemente limitato con l'inibizione dell'esercizio dell'attività del
consulente del lavoro nella sede ove egli vive ed ha o può procurarsi clientela;
d) con l'art. 41, che garantisce la libertà
della iniziativa economica, perché essa verrebbe, nel caso, quanto all'attività
del consulente del lavoro, violata mediante la inibizione al suo libero
esercizio.
La questione di costituzionalità dello stesso
art. 4, secondo comma, della legge n. 1081 del 1964, é stata sollevata, con
l'ordinanza in epigrafe, anche dal pretore di Cagli, ma con riferimento al solo
art. 4 della Costituzione e per gli stessi motivi innanzi richiamati.
Nel giudizio proposto dal pretore di
Recanati é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato che, oltre ad aver sollevato obiezioni
sulla rilevanza, ha chiesto che le dedotte questioni di costituzionalità siano
dichiarate infondate.
Secondo l'Avvocatura non vi sarebbe
violazione dell'articolo 3, perché la norma denunziata trova la razionalità nel
suo intento di garantire la moralità dell'azione amministrativa, evitando ogni
possibilità o sospetto di collusione o di favoritismo in una attività che
incide profondamente nell'interesse pubblico, costituzionalmente protetto,
della tutela dei lavoratori: il che non consentirebbe di poter distinguere fra
mansioni di pubblici dipendenti che, nell'ambito dell'ufficio interferiscono
con l'attività del consulente del lavoro, da quelle che non interferiscono.
Né può parlarsi di disparità di
trattamento, per il modo come la situazione di incompatibilità determinata da
rapporti di coniugio, di parentela e di affinità, con pubblici dipendenti del
settore lavoro viene risolta con l'inibizione al consulente del lavoro
dell'esercizio dell'attività anziché, come in altri casi (magistrati) con il
trasferimento dei pubblico dipendente, perché non può riconoscersi ad esso
consulente, che deriva il diritto all'esercizio di quell'attività da una
semplice autorizzazione amministrativa revocabile, un vero status
professionale, su cui si fondano veri e propri diritti soggettivi ben
diversamente garantiti e protetti.
Quanto alla censura concernente l'art. 4,
l'Avvocatura ritiene non possa parlarsi di sua violazione per una restrizione
all'esercizio del diritto al lavoro determinata da tutela di altri interessi
anch'essi costituzionalmente protetti, mentre ritiene estraneo al tema l'art.
41 della Costituzione, che tutela non il lavoro, ma solo l'esercizio di
attività economiche imprenditoriali.
Nel giudizio si é costituito Coppari Pietro
con memoria 29 ottobre 1969 e perciò fuori del termine di legge.
All'udienza di trattazione l'Avvocatura si
é rimessa alle deduzioni scritte
Considerato
in diritto
Le cause, avendo in comune l'oggetto,
vengono riunite e decise con unica sentenza
1. - Sono state sollevate questioni di
costituzionalità dell'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964 n.
1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.
Il detto articolo, inibendo ai consulenti
del lavoro l'esercizio della loro attività nell'ambito del territorio in cui il
coniuge, parenti ed affini sino al secondo grado, prestano servizio come
dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli Istituti
di previdenza e assistenza sociale, e degli Istituti di patronato, violerebbe,
secondo le ordinanze di rimessione, gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione.
Nel ritenere, in contrario avviso con
l'Avvocatura, sufficiente la motivazione in ordine alla rilevanza, si osserva
in merito che l'art. 3 della Costituzione si assume violato, sotto un primo
profilo, per trattamento eguale di situazioni soggettive ed oggettive
differenziate, in quanto, nella incompatibilità sorgente dai rapporti di
coniugio, di parentela e di affinità, tra il consulente del lavoro e il
pubblico dipendente, non si fa alcuna distinzione fra il caso in cui le
mansioni cui quest'ultimo adempie, nell'ufficio al quale é addetto,
interferiscono con l'attività che quello svolge presso lo stesso ufficio e
quello in cui esse, in concreto, non interferiscono affatto.
La censura non é fondata.
La norma che, in conformità dell'art. 97
della Costituzione, mira a garantire l'imparzialità, e quindi la moralità,
dell'azione amministrativa, non può ritenersi priva di ragionevolezza.
Essa non può perciò essere sindacata, nei
termini della sua formulazione, per quanto riguarda l'omessa distinzione del
caso per caso, sulla quale, in sostanza, la censura si impernia, perché non é
consentito alla Corte un esame così penetrante della norma afferente il suo
contenuto di merito, la cui regolamentazione é riservata alla discrezionalità
del legislatore
2. - Ma, nelle ordinanze di rimessione, la
violazione dell'art. 3 viene dedotta anche sotto altro profilo, in connessione
con l'art. 4 della Costituzione.
Si deduce al riguardo una differenza di
trattamento tra i consulenti del lavoro autorizzati all'esercizio dagli
Ispettorati del lavoro e quei professionisti (avvocati, procuratori, ragionieri
ecc.) cui é consentito per legge di svolgere la stessa attività di consulenza,
perché soltanto per i primi é configurata la incompatibilità di cui si é detto
ed é disposto il divieto dell'esercizio.
La questione é fondata.
Pur ammettendo che le situazioni soggettive
dei consulenti autorizzati con provvedimento amministrativo e quelle dei
professionisti autorizzati direttamente dalla legge a svolgere l'attività di
consulenti del lavoro siano differenziabili, non può ammettersi fra loro alcuna
distinzione in rapporto a una situazione che ha carattere oggettivo, come
quella del rapporto di coniugio, parentela o affinità con pubblici dipendenti
di determinati uffici aventi sede nello stesso luogo.
La ragione della incompatibilità che da
quei vincoli si induce non può non essere eguale per tutti perché consiste
nella esigenza di evitare anche il sospetto di possibili collusioni a danno
della pubblica amministrazione fra professionisti e pubblici dipendenti che
svolgono attività contrapposte, in rapporto agli stessi interessi, e nel
medesimo ambito territoriale.
Di fronte a tale identità di presupposti,
la differenza di trattamento, che inibisce ad alcuni e non ad altri l'esercizio
dell'attività, non trova alcuna razionale giustificazione, e viola, perciò,
come é stato dedotto, l'art. 3 della Costituzione
3. - Ogni altra questione proposta resta
assorbita
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, avente per
oggetto l'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 29 aprile
1971.