SENTENZA N. 88
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 47 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (istituzione dell'IGE), convertito,
con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, promosso con ordinanza
emessa il 4 giugno 1969 dal tribunale di Genova nel procedimento civile
vertente tra la società Adena e l'Ammininistrazione finanziaria dello Stato,
iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969
Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio
1971 il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per
l'Amministrazione finanziaria dello Stato
Ritenuto in
fatto
Nel corso del giudizio promosso dalla
società Adena contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere la
restituzione della somma di lire 4.712.740 per imposta IGE che si assumeva non
dovuta e corrisposta a mezzo marche, avendo l'Avvocatura dello Stato opposto
che, ai sensi dell'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva
dell'IGE, l'imposta corrisposta erroneamente a mezzo di marche applicate dal
contribuente non é rimborsabile, il tribunale di Genova, con ordinanza 4 giugno
1969, sollevava d'ufficio questione di illegittimità costituzionale di detto
articolo 47, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Il tribunale, ai fini della rilevanza,
considerava che nella specie ricorrono tutti gli estremi che legittimerebbero
l'azione di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 del codice civile e
che, quindi, ai fini del decidere era necessario accertare se l'ostacolo
costituito dal citato art. 47 fosse o no legittimo.
Ai fini, poi, della non manifesta
infondatezza, il tribunale rilevava che poiché la legge sull'IGE per i
pagamenti da lire 100 a lire 2.000 concede la facoltà di usare indifferente
mente il sistema delle marche o quello dei conti correnti, si viene a
costituire, rispetto ai pagamenti erroneamente effettuati, una grave ed
ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che abbiano scelto
l'una o l'altra forma di assolvimento del loro debito d'imposta, in quanto
quelli che hanno scelto il sistema delle marche non hanno diritto al rimborso
in caso di imposta non dovuta, mentre a quelli che hanno scelto il sistema del
conto corrente tale diritto é riconosciuto.
Dopo gli adempimenti di legge la questione
viene ora alla cognizione della Corte.
Nel giudizio é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri e si é costituito il Ministro delle finanze,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
con l'atto di intervento e con la memoria di costituzione nonché con una
memoria aggiunta, chiede che la questione venga dichiarata infondata, in quanto
tra le due categorie di contribuenti indicate dal giudice a quo non esiste una
situazione identica ma una situazione differenziata, alla quale corrisponde una
disciplina, per ciò stesso, legittimamente differenziata, senza che sia
contestata la razionalità della differenziazione, del resto difficilmente
contestabile
Considerato
in diritto
1. - In base alla legge istitutiva ed a
successive modificazioni, l'imposta generale sull'entrata viene pagata nei
seguenti modi:
1) in modo ordinario (auto tassazione)
mediante: a) applicazione di marche, obbligatoria per il pagamento di somme inferiori
alle lire 100 e facoltativa per il pagamento di somme superiori alle lire 100 e
non alle lire 2.000; b) versamento in conto corrente postale, facoltativo per i
pagamenti di somme superiori a lire 100 e non superiori a lire 2.000,
obbligatorio negli altri casi; c) postagiro settimanale;
2) in modo virtuale: a) versamento diretto
all'ufficio del registro; b) abbonamento, in base a canoni provvisori soggetti
a conguaglio; c) abbonamento in base al volume degli affari.
Ai fini del presente giudizio interessa
soltanto il modo di pagamento preveduto dall'art. 7, comma primo, lettera b,
del d.l. 3 maggio 1948, n. 799, in forza del quale, quando l'ammontare
complessivo del tributo, per ogni entrata, supera lire 100 e non 2.000, il
pagamento stesso può essere effettuato facoltativamente a mezzo di marche o a
mezzo del servizio dei conti correnti postali.
Rispetto a questo modo dì pagamento,
secondo l'ordinanza di rinvio, l'art. 47, comma primo, della legge istitutiva
del tributo, in forza del quale l'imposta, erroneamente corrisposta a mezzo di
marche applicate dal contribuente, non é rimborsabile, violerebbe il principio
di uguaglianza tra i contribuenti, che debitori dello stesso tributo ed allo
stesso titolo, a seconda che abbiano scelto il pagamento a mezzo marche o
quello a mezzo conto corrente, in caso di pagamento non dovuto, non hanno
oppure hanno il diritto al rimborso.
2. - Così precisatine i termini, la
questione risulta infondata Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
non si ha violazione del principio di uguaglianza tutte le volte che una
disciplina differenziata corrisponde ad una situazione differenziata (v. da
ultimo sentenze nn. 13, 33 e 114 del 1970).
Ora non può essere posto in dubbio che il
pagamento di un tributo mediante l'apposizione di marche effettuata dallo
stesso contribuente, con annullamento all'atto dell'uso, é ben diverso da
quello effettuato a mezzo conto corrente postale.
Poiché tra contribuenti che si trovano
nelle stesse condizioni di debito, ossia debbano versare tributi di importo
superiore a lire 100 e non superiore a lire 2.000, non é imposto ad alcuni un
modo e ad altri un modo diverso di pagamento, ma é loro concessa facoltà di
scelta tra l'uno e l'altro modo, la differenziazione riguarda non i soggetti che
l'effettuano ma il modo di pagamento ed é una differenza nota all'atto della
scelta, nota perché l'art. 47 é molto chiaro al riguardo.
Quindi chi trova più conveniente o più
comodo effettuare il pagamento mediante marche, volontariamente si espone alla
differente disciplina che la legge ha ritenuto di adottare, in caso di imposta
non dovuta, per quella forma di pagamento e non può lamentare disparità di
trattamento rispetto a chi abbia scelto l'altra forma di pagamento
3. - Ma, contrariamente a quanto ritiene
l'Avvocatura generale dello Stato, il giudice a quo, pur non avendo
esplicitamente contestata la razionalità della denunciata differenziazione,
implicitamente lo ha fatto, quando, sulla base della dottrina e della
giurisprudenza, ha creduto di ravvisare una differenza tra tasse di bollo ed
imposta IGE e quando ha ritenuto che il pagamento mediante marche non impedisce
di raggiungere la prova piena del pagamento indebito, ai fini della azione
preveduta dall'art. 2033 del codice civile.
Occorre, pertanto, precisare che quando una
tassa o una imposta é pagabile mediante marche, non per un criterio empirico o
per semplici ragioni pratiche, in caso di pagamento erroneo, é escluso il
rimborso, ma per motivi di stretto rigore giuridico.
La carta da bollo, i francobolli, le marche
da bollo come quelle per l'IGE, infatti, sono valori emessi dallo Stato, per i
fini fiscali o di corrispettivo di servizi, per conseguire i quali sono
predisposti e conservano il loro valore finché non siano usati.
Una volta usati, non importa se esattamente
o erroneamente, la loro funzione si esaurisce in quanto, per effetto del l'uso,
restano annullati.
Di qui la razionalità della disciplina
differenziata adottata dal legislatore con il contestato art. 47.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47 dei d.l. 9 gennaio 1940, n. 2
"Istituzione di una imposta generale sull'entrata", convertito con
modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, proposta dal tribunale di
Genova, con ordinanza emessa in data 4 giugno 1969, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 29 aprile
1971.