SENTENZA N. 86
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1969 dal
tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Curotto Ivo e la
Federazione italiana consorzi agrari, iscritta al n. 221 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio
1969;
2) ordinanza emessa il 13 marzo 1969 dal
tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Corti Vezio e la
società cooperativa Argo, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;
3) ordinanza emessa il 27 ottobre 1969
dalla Corte di cassazione - seconda sezione civile - nel procedimento civile
vertente tra Cumar Caterina e la Cassa di risparmio di Gorizia, iscritta al n.
22 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50 del 25 febbraio 1970.
Visti gli atti di costituzione di Curotto
Ivo, di Cumar Caterina, della Federazione italiana consorzi agrari e della
Cassa di risparmio di Gorizia;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio
1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per il
Curotto, e l'avv. Francesco Sepe Quarta, per la Federazione italiana consorzi
agrari.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del procedimento civile vertente
fra Curotto Ivo e la Federazione italiana dei consorzi agrari, in merito a
crediti vantati dal prestatore d'opera nei confronti del datore di lavoro, il
tribunale di Roma, con ordinanza del 14 febbraio 1969, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, in
riferimento all'articolo 36 della Costituzione.
La stessa questione é stata sollevata dal
tribunale di Firenze con ordinanza del 13 marzo 1969, emessa nel procedimento
civile vertente fra Corti Vezio e la società cooperativa Argo, in merito a
risarcimento di danno, ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, del codice
civile, non essendo l'INPS tenuto a corrispondere all'attore la pensione di
anzianità per mancato versamento da parte del convenuto datore di lavoro dei
prescritti contributi previdenziali.
Inoltre la Corte di cassazione, con
ordinanza del 27 ottobre 1969 emessa nel procedimento civile vertente fra Cumar
Caterina e la Cassa di risparmio di Gorizia in merito al collocamento in pianta
stabile dell'attrice nella organizzazione della menzionata Cassa di risparmio
di Gorizia, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2946 in relazione all'art. 2935 del codice civile. Ha aggiunto che le norme
impugnate lasciano non infondatamente ravvisare anche una violazione del
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nonché del
precetto dell'art. 24, che assicura a tutti il diritto di agire in giudizio.
Dei tre giudizi instaurati presso questa
Corte vi é stata costituzione di parti nel primo e nel terzo. In nessuno poi é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Tutte e tre le ordinanze premettono che con
la sentenza n. 63
del 1966 questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 36 della Costituzione, degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, e
2956 n. 1 del codice civile, relativamente alle prescrizioni brevi ed alle
prescrizioni presuntive, in quanto queste, decorrendo durante il rapporto di
lavoro, producono quell'effetto che l'art. 36 della Costituzione ha inteso
precludere, vietando qualunque tipo di rinunzia, compreso quello che (attesa la
particolare situazione psicologica del lavoratore, contraente più debole) può
essere implicito nel mancato esercizio del diritto.
Tale argomentazione sembra debba valere
anche per l'articolo 2946 del codice civile (prescrizione ordinaria) nella
parte in cui consente che la prescrizione dei diritti di credito vantati dal
prestatore d'opera subordinata nei confronti del datore di lavoro decorra
durante il ripetuto rapporto.
In particolare il tribunale di Firenze
osserva che - secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione - la
responsabilità del datore di lavoro per il mancato versamento dei contributi
previdenziali contro l'invalidità e la vecchiaia dà luogo ad un danno
attualmente risarcibile per il quale la relativa azione é immediatamente
proponibile, anche se non si sono verificate le condizioni necessarie per la
percezione della prestazione assicurativa; che conseguentemente non bisogna
fare riferimento al compimento dell'età pensionabile come inizio del termine
prescrizionale, ma al primo giorno dal quale il diritto poteva esser fatto
valere, o comunque, al momento in cui l'omissione contributiva era terminata.
Pertanto, la prescrizione comincia a decorrere durante il rapporto di lavoro.
L'ordinanza della Corte di cassazione
rileva che il diritto del lavoratore ad essere assunto in pianta stabile, pur
non concernendo direttamente la retribuzione, si riverbera su di essa, in
quanto questa é in funzione dello stato giuridico del dipendente. Tale diritto
soggiace al termine di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile,
termine che comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso poteva
essere fatto valere, cioè durante il rapporto di lavoro, ove questo perduri,
così come aveva avuto inizio, non in pianta stabile.
Nell'atto di costituzione e nelle memorie
illustrative, la difesa del Curotto e della Cumar osserva che la dichiarazione
di illegittimità di cui alla sentenza n. 63 del
1966 si risolve nella enunciazione di un principio di diritto, applicabile
anche alla prescrizione ordinaria, sicché il tribunale di Roma avrebbe potuto
decidere il caso senza rimettere gli atti a questa Corte. Insiste, comunque,
sulla illegittimità della norma impugnata.
La Federazione italiana dei consorzi agrari
rileva che il principio affermato nella ripetuta sentenza non é riferibile alla
prescrizione ordinaria. Perché in questa i termini consentono al creditore
margini di tempo maggiori, eventualità di occasioni favorevoli, lontananza
dall'inizio del periodo in cui il diritto può essere esercitato.
Sottolinea, poi, che dal momento della
pronuncia della Corte ad oggi, quelle limitazioni di fatto che si intesero
rimuovere accordando la tutela al contraente più debole, sono state, se non
eliminate del tutto, certamente in gran parte ridotte dal processo di
rafforzamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalla legge 13
luglio 1966, n. 604, e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per la Cassa di risparmio di Gorizia, la
difesa osserva che, se può ritenersi che ragioni di equità militino per le
prescrizioni brevi o presuntive, non altrettanto può affermarsi per la
prescrizione ordinaria, la quale, nel caso di rapporto di lavoro, attiene ad
ipotesi eccezionali di costituzione del rapporto stesso e non a pretese
dipendenti o connesse con il suo svolgimento.
Considerato
in diritto
1. - Le tre ordinanze di rimessione del
tribunale di Roma, del tribunale di Firenze e della Corte di cassazione
sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale del l'art. 2946 del
codice civile nella parte in cui consente che la prescrizione ordinaria dei
diritti di credito vantati dal prestatore d'opera subordinato nei confronti del
datore di lavoro decorra durante il rapporto di lavoro. I giudizi possono quindi
essere riuniti e definiti con unica sentenza
2. - La questione viene proposta con
riferimento alla sentenza
di questa Corte n.
63 del 1966, in quanto le ragioni, che hanno indotto a dichiarare la
illegittimità degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 (prescrizione breve
e prescrizione presuntiva), sussisterebbero anche per la prescrizione
ordinaria. Affermando che lo stato psicologico del lavoratore dipendente
(contraente debole) é di ostacolo alla decorrenza, durante il rapporto di
lavoro, del corso della prescrizione, la Corte avrebbe enunciato un principio
di carattere generale che dovrebbe trovare applicazione anche per la
prescrizione ordinaria
3. - La questione é inammissibile. In tutti
e tre i procedimenti in esame, il giudice a quo può definire il giudizio
principale prescindendo dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale relativa al decorso della prescrizione ordinaria durante il
rapporto di lavoro.
Il giudizio promosso da Ivo Curotto contro
la Federazione italiana dei consorzi agrari davanti al tribunale di Roma ha per
oggetto il pagamento di stipendi, indennità varie ed indennità per cessazione
del rapporto di lavoro, tutti diritti soggetti a prescrizione breve o
presuntiva disciplinati dalle disposizioni degli artt. 2948, n. 3 e 4, e 2955,
n. 2, del codice civile, sicché si tratta di materia estranea alle norme che
regolano la prescrizione ordinaria.
Il tribunale di Firenze deve decidere su
una fattispecie di risarcimento di danni ex art. 2116 del codice civile per
irregolare versamento da parte del datore di lavoro di contributi di
assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia. Orbene, il corso della
prescrizione può essere sospeso, durante il rapporto di lavoro, solo
allorquando si tratti di prestazioni salariali che godono della speciale
garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione, per il quale l'esercizio
del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
lavoro non può tollerare alcuna rinunzia, sia pure implicita.
Poiché l'eventuale accoglimento della
questione di legittimità costituzionale potrebbe portare ad una dichiarazione
di illegittimità solo nella parte in cui essa si riferisce alle vere e proprie
retribuzioni, la questione stessa risulta irrilevante Il giudizio davanti alla
Corte di cassazione é stato promosso contro la Cassa di risparmio di Gorizia, e
cioè contro un ente che si inquadra fra gli enti pubblici economici.
La sentenza di
questa Corte n.
63 del 1966 pone una netta differenza fra lavoratori dell'impiego privato e
lavoratori dipendenti da enti pubblici: per i primi soltanto sussiste quel
timore del licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinunzia ai
propri diritti, mentre per i secondi, che sono garantiti dalla stabilità
dell'impiego e dai rimedi giurisdizionali contro l'illegittimità di una
risoluzione del relativo rapporto, non sussiste alcun motivo che possa indurre
a derogare alle normali disposizioni in materia di prescrizione. E la sentenza
di questa Corte n.
143 del 1969 ha ribadito gli stessi concetti.
Per quanto sopra, l'eventuale dichiarazione
di illegittimità della norma contenuta nell'art. 2946 del codice civile
potrebbe riferirsi soltanto al rapporto di impiego privato: il che vuol dire
che la questione é irrilevante anche in riferimento ag1i artt. 3 e 24 della
Costituzione, perché nella specie si tratta di rapporto di impiego pubblico
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile nella parte in cui
consente che la prescrizione del diritto di credito, del diritto al
risarcimento del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto
all'assunzione in pianta stabile vantato dal prestatore d'opera subordinato
decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, questione sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione dalle ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 29 aprile
1971.