ORDINANZA N. 85
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 marzo 1969 dal
tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Trecci Corrado,
iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;
2) ordinanza emessa il 6 agosto 1969 dal
tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Siracusa Giuseppe,
iscritta al n. 402 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969.
Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo
1971 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consigliò dei ministri.
Ritenuto che nel corso del giudizio penale
a carico di Trecci Corrado, imputato di tentata rapina e lesioni aggravate in
danno di Canu Maria ed inoltre della contravvenzione all'art. 708 del codice
penale, il tribunale di Torino, con ordinanza 31 marzo 1969, ha sollevato la
questione di legittimità, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
dell'art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale, rilevando che alla
persona offesa dal reato, assente dal territorio dello Stato, come accertato
dall'ufficiale giudiziario in base a risultanze anagrafiche, non era stata, per
il solo fatto di tale assenza, notificata la citazione per il giudizio;
che alla stessa persona offesa non era
stata data, conseguentemente, la possibilità di avere conoscenza della
fissazione dell'udienza dibattimentale, nella quale avrebbe potuto esercitare
il diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni;
che nel corso di altro processo penale, con
riguardo ad analoga situazione di fatto, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale é
stata sollevata anche dal tribunale di Genova, con ordinanza 6 agosto 1969, sia
in riferimento alla garanzia della difesa della persona offesa dal reato, in
quanto l'omissione della notifica della citazione all'estero possa precludere
l'esercizio della facoltà di costituzione di parte civile nella fase degli atti
preliminari al dibattimento, sia in riferimento alla garanzia di difesa
dell'imputato, in quanto questi può subire pregiudizio dalla assenza, per
difetto di citazione, della parte lesa, con la conseguenza che delle
deposizioni da questa rese nel corso della istruttoria o davanti alla polizia
giudiziari a, é data lettura in dibattimento, senza possibilità di
contestazioni;
che in entrambi i giudizi, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale
dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, successivamente alla
pronunzia delle ordinanze di cui sopra, é entrata in vigore la legge 5 dicembre
1969, n. 932, la quale con l'art. 8, modificando l'art. 304 del codice di
procedura penale, ha prescritto l'avviso di procedimento a coloro che vi
possono avere interesse come parti private;
che spetta ai giudici del merito
considerare se e quali effetti la detta legge possa svolgere nei procedimenti
di loro competenza e nei confronti delle persone offese dal reato, che peraltro
risultano dimoranti nel territorio di Stati con i quali vigono convenzioni di
assistenza giudiziaria;
che occorre disporre la restituzione degli
atti ai giudici medesimi per un nuovo esame della rilevanza delle questioni da
essi prospettate.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti
rispettivamente ai tribunali di Torino e di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 aprile
1971.