SENTENZA N. 82
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con
ordinanza emessa il 30 aprile 1969 dal tribunale militare territoriale di
Padova nel procedimento penale a carico di Buttazzo Crescenzio, iscritta al n.
234 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 24
febbraio 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ordinanza del 30 aprile 1969 -
emessa nel procedimento penale a carico di Crescenzio Buttazzo - il tribunale
militare territoriale di Padova ha sollevato una questione di legittimità
costituzionale concernente il primo comma dell'art. 285 del codice penale
militare di pace.
Dopo aver esposto i motivi che inducono ad
affermare la sussistenza della rilevanza della questione, il tribunale osserva
che la citata disposizione, nella parte in cui consente che il tribunale
supremo militare, su istanza del procuratore generale, possa rimettere il
procedimento da uno ad altro tribunale per "motivi di servizio"
contrasta col principio costituzionale secondo il quale "nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" (art. 25,
primo comma, Cost.). Ad avviso del giudice a quo, infatti, quale che sia la
possibile interpretazione dei motivi di servizio idonei a giustificare lo
spostamento di competenza, la disposizione impugnata é fonte di una illimitata discrezionalità
che si risolve in una violazione dei diritti dell'imputato: lo dimostrerebbero
la circostanza che la prestazione del servizio militare in un determinato
reparto può essere variata in ogni tempo da organi diversi da quelli della
giustizia militare, il fatto che la rimessione può essere disposta solo su
iniziativa discrezionale del procuratore generale e, infine, la considerazione
che, comunque, al principio del giudice precostituito per legge non si può
portare eccezione che non sia strettamente collegata ad interessi di giustizia.
2. - Innanzi a questa Corte non si é
costituita la parte privata né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri. E pertanto, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, la causa viene decisa con la procedura della camera di
consiglio.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 285, primo comma, del codice
penale militare di pace consente che, in ogni stato del procedimento di merito,
il tribunale supremo militare possa disporne la rimessione da uno ad altro
tribunale militare, su richiesta del procuratore generale, ove sussistano
"motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina". Questa
disposizione, limitatamente alla parte concernente i "motivi di servizio",
viene denunciata dal tribunale militare di Padova in riferimento all'art. 25,
primo comma, della Costituzione.
2. - La questione é fondata.
Già con sentenza n. 119 del
1957 questa Corte, occupandosi di un particolare aspetto dell'istituto
della rimessione dei procedimenti penali militari, riscontro un vizio di
legittimità costituzionale in quella parte del secondo comma dell'art. 285
c.p.m.p. che escludeva la motivazione della decisione demandata al tribunale
supremo militare. É evidente, tuttavia, che la dichiarazione di parziale
illegittimità costituzionale di quella disposizione, pronunziata con la
ricordata sentenza, non é di per sé sufficiente, come esattamente osserva il
giudice a quo, a far ritenere risolto anche il problema, ora proposto,
concernente il rispetto del principio costituzionale secondo il quale
"nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge" (art. 25, primo comma, Cost.). Ed invero, se l'obbligo della
motivazione - che l'art. 111 della Costituzione impone per ogni provvedimento
giurisdizionale - tende a garantire la corrispondenza della decisione del caso
concreto alla fattispecie normativa, l'art. 25, primo comma, della Costituzione
esige, secondo i principi numerose volte affermati da questa Corte, che la
legge predetermini i criteri di individuazione del giudice competente e
circoscriva con limiti adeguati le ipotesi nelle quali, a regiudicanda già
insorta, si possa spostare la competenza da uno ad altro giudice. Ed é proprio
sulla base della copiosa giurisprudenza costituzionale in materia che la
disposizione in esame risulta illegittima.
Nessun dubbio può sussistere sulla portata
assolutamente generale del principio enunciato nella norma costituzionale di
raffronto e, quindi, sulla sua applicabilità anche ai procedimenti penali
militari (cfr. sent.
n. 29 del 1958); e nessun dubbio può perciò nutrirsi sulla conseguente
esigenza che anche in ordine a siffatti procedimenti il potere di spostare la
competenza da un tribunale ad un altro sia condizionato a fattispecie preventivamente
descritte dalla legge con delimitazioni sufficienti ad escludere un'illimitata
discrezionalità. A tali requisiti non risponde, nella parte impugnata, il primo
comma dell'art. 285 c.p.m.p., perché l'espressione "motivi di
servizio" consente, con la sua estrema genericità, che la rimessione dei
procedimenti possa essere richiesta dal procuratore generale e possa essere
disposta dal tribunale supremo in una gamma di ipotesi praticamente senza
confini e perciò indefinibile: il che é quanto dire che la legge viene meno
all'obbligo costituzionale derivante dall'art. 25, primo comma, della
Costituzione e vanifica la garanzia che l'imputato venga giudicato dal giudice
naturale precostituito. Con ciò non si vuol dire che la disposizione in esame
possa perfino consentire che determinate ragioni di servizio siano predisposte
proprio allo scopo di provocare uno spostamento della competenza del giudice:
ove tali arbitri avessero a verificarsi, ad essi porrebbe sicuro riparo la
circostanza che la valutazione della situazione é affidata al procuratore
generale in sede di richiesta ed al tribunale supremo in sede di decisione,
vale a dire ad organi che nell'esercizio delle loro funzioni operano in una
posizione di indipendenza e di imparzialità. Ma quel che conta ai fini della
presente decisione é che questi organi non trovano nella disposizione impugnata
una descrizione della fattispecie delimitata in modo da consentire che possa
valutarsi a quale situazione obiettiva debba seguire l'attribuzione del
procedimento ad un giudice diverso da quello che dovrebbe conoscerne in base
alle norme che in via generale disciplinano le competenze.
3. - In base alle considerazioni esposte la
questione deve essere accolta e l'art. 285, primo comma, c.p.m.p. deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte relativa ai "motivi
di servizio".
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace nella parte
relativa alle parole "di servizio".
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
aprile 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 aprile
1971.