SENTENZA N. 81
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 dicembre 1970,
depositato in cancelleria il 7 gennaio 1971 ed iscritto al n. 1 del registro
ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione sorto per effetto del decreto 19
giugno 1970 del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia che
autorizzava il Comune di Udine all'occupazione d'urgenza di un'area intestata
al Demanio dello Stato - ANAS.
Visto l'atto di costituzione della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio
1971 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il ricorrente, e l'avv. Gaspare Pacia, per la
Regione.
Ritenuto in
fatto
1. - Il 28 dicembre 1970 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione
avverso il decreto 19 giugno 1970 del Presidente della Giunta regionale del
Friuli - Venezia Giulia, che autorizzava il Comune di Udine all'occupazione di
urgenza dell'area sita in Udine accatastata al foglio 40 mappale 256, intestata
al Demanio dello Stato, Azienda nazionale autonoma della strada, per la
costruzione da parte del Comune e con contributo regionale, di un centro
ambulatoriale ed igienico sanitario.
Il ricorso rileva che l'area predetta, con
decreto prefettizio 15 ottobre 1953, n. 55840, era stata espropriata a favore
del Demanio dello Stato per sede di strada e per la costruzione dei locali
dell'ANAS, sezione staccata di Udine. Le opere non sono state ancora eseguite
per temporanea indisponibilità di fondi, e il decreto regionale si presenta
come ablatorio della destinazione statuale dell'area, che la Regione non é
competente a modificare. La declassificazione dei beni demaniali deve essere
dichiarata dal Ministero delle finanze, al quale spetta altresì la vigilanza
della destinazione dei beni patrimoniali statali; e l'area di cui si tratta non
é fra i beni patrimoniali attribuiti o trasferiti alla Regione in base agli
artt. 55 e 56 dello Statuto.
Si rileva inoltre che, pur essendo vero che
la Regione ha potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica
utilità non riguardante opere a carico dello Stato, questo potere non potrebbe
essere esercitato riguardo ad un bene espropriato per la costruzione di
un'opera pubblica da parte dello Stato; il decreto regionale viene ad arrestare
l'iter procedimentale e sostanziale di una espropriazione dello Stato, che é
competente in via esclusiva per le opere a suo carico, da eseguire nella
Regione. Questa competenza sarebbe cessata solo se si fosse disposta la
retrocessione del bene a colui al quale era stato espropriato; il decreto
regionale, fondato sul diritto a tale retrocessione il cui accertamento é di
competenza dell'autorità giudiziaria, viola anche la riserva della competenza
statale in materia di giurisdizione.
2. - Il Presidente della Regione eccepisce
l'inammissibilità del ricorso perché ritiene che le censure mosse al
provvedimento regionale riguardano la legittimità dello stesso, e non la
spettanza del potere esercitato dalla Regione, alla quale competono, ai sensi
dell'art. 30 d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, tutte le attribuzioni degli organi
statali in materia di espropriazione per pubblico interesse e di occupazione
temporanea e d'urgenza riguardo alle opere non a carico dello Stato: nella
specie, il decreto impugnato riguardava un'opera sanitaria deliberata dal
Comune di Udine e a carico dello stesso. Non é esatto, secondo il Presidente
della Regione, che il decreto in esame ha dismesso l'area dal demanio o dal
patrimonio indisponibile dello Stato: la tipicità dell'atto autorizzativo
dell'occupazione di urgenza esclude che questo possa confondersi con un atto di
dismissione della demanialità. La Regione può espropriare beni dello Stato
senza che ne derivi usurpazione dei poteri statali.
Nel merito il Presidente della Regione
esclude che il bene di cui ha ordinato l'occupazione faccia parte del
patrimonio indisponibile o del demanio statale. Era destinato all'esecuzione di
un'opera pubblica di interesse statale; ma é giurisprudenza che, fino a quando
l'opera non sia ultimata e adibita all'uso, il bene espropriato appartiene al
patrimonio disponibile. Non conta che l'area non sia stata ancora trasferita
alla Regione: da una omissione non può derivare al bene una qualificazione di
contrasto con la realtà, e, del resto, il d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, che
contiene norme di attuazione statutaria per il trasferimento alla Regione di
beni immobili patrimoniali disponibili, comprende, anche per sua espressa
disposizione, tutti quegli altri beni immobili situati nel territorio
regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con
riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con
provvedimento giurisdizionale o con provvedimento dell'autorità amministrativa
a norma dell'art. 829 del codice civile. Non si vede poi come il provvedimento
impugnato possa incidere, arrestandone l'iter, su una espropriazione statale:
il procedimento iniziato dallo Stato si concluse con l'emanazione del decreto
di espropriazione e solo é vero, per un verso, che l'opera non é stata eseguita
entro il termine indicato nel decreto di approvazione del prefetto e, per altro
verso, che il proprietario espropriato non ha esercitato entro il termine di
prescrizione il suo diritto alla retrocessione.
3. - Il 28 gennaio 1971 il Presidente del
Consiglio dei ministri presento istanza di sospensione del provvedimento
regionale; ma tale sospensione fu disposta dalla Regione di propria autorità, e
il procedimento incidentale non ebbe più corso.
Nel giudizio principale entrambe le parti
hanno presentato memorie, nelle quali ciascuna ha ribadito ed illustrato i
propri punti di vista ed ha ritenuto l'infondatezza delle prospettazioni della
controparte.
4. - All'udienza pubblica del 24 febbraio
1971 i difensori hanno confermato le rispettive tesi e conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Si é fatta questione fra le parti
circa il contenuto del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio: se cioè
esso deduca invasione di una sfera di competenza statale o vizi di legittimità
dell'atto amministrativo impugnato.
La Corte ritiene che, a prescindere da tale
indagine, é la stessa natura del bene oggetto dell'atto predetto che impedisce
di scorgere, nella specie, gli estremi di un conflitto di attribuzione.
2. - La Regione aveva autorizzato
l'occupazione di urgenza di un'area che, nel 1953, il prefetto di Udine aveva
espropriato per la costruzione di un edificio da destinare ad uffici dell'ANAS
e per l'apprestamento di una strada di accesso a tale edificio.
L'espropriazione era rimasta senza seguito; e pertanto, quando intervenne il
provvedimento regionale che autorizza il Comune di Udine ad occupare l'area
predetta, la destinazione demaniale non si era realizzata. L'area doveva dunque
ritenersi di patrimonio statale disponibile, perché com'é noto, i beni immobili
destinati dall'amministrazione all'esecuzione di un'opera pubblica, solo dopo
l'ultimazione dell'opera acquistano un carattere, a seconda dei casi, demaniale
o indisponibile. Né toglie la qualifica di disponibilità il fatto che il d.P.R.
31 ottobre 1967, n. 1401, non ha compreso l'area di cui si tratta fra i beni
immobili che, avendo quella qualità, in base allo Statuto regionale, dovevano
trasferirsi alla Regione; tale decreto contiene una riserva per quegli altri
beni la cui appartenenza al patrimonio disponibile dello Stato si fosse
accertata successivamente con riferimento al 16 febbraio 1963.
L'amministrazione statale non poteva dunque
esplicare, sull'area di cui si tratta, altro che poteri iure privatorum,
perché i beni disponibili che le appartengono, pur essendo soggetti ad un
regime di gestione particolare ai fini della loro utilizzazione e ad un
particolare regime formale quanto alla loro destinazione ed alienazione, per
ogni altro aspetto non sfuggono all'imperio del codice civile, soprattutto
circa la natura del rapporto fra l'amministrazione e i beni, che é rapporto di
proprietà. Non v'é perciò, riguardo ad essi, esercizio di potestà pubbliche, le
sole implicabili in un conflitto di attribuzione; che coinvolge infatti poteri
dello Stato o poteri delle regioni inerenti a sfere di competenza assegnate
dalla Costituzione (sentenze 19 gennaio
1957 n. 17 e 17
giugno 1970, n. 110). Non rientra nella competenza costituzionale dello
Stato o delle regioni né l'esercizio dei diritti dominicali su un bene
appartenente al loro patrimonio disponibile né la vigilanza che gli organi
dello Stato o delle regioni debbono esercitare per evitare che siano adibiti ad
uso pubblico beni eccedenti al bisogno, come é prescritto nell'art. 18 del r.d.
23 maggio 1924, n. 827.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto
di attribuzione, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri il 28
dicembre 1970, avverso il decreto 19 giugno 1970 del Presidente della Giunta
regionale del Friuli - Venezia Giulia, che autorizzava il Comune di Udine
all'occupazione d'urgenza dell'area in detto decreto descritta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 aprile
1971.