Sentenza n. 81 del 1971
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SENTENZA N. 81

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 dicembre 1970, depositato in cancelleria il 7 gennaio 1971 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione sorto per effetto del decreto 19 giugno 1970 del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia che autorizzava il Comune di Udine all'occupazione d'urgenza di un'area intestata al Demanio dello Stato - ANAS.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice relatore Michele Fragali;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il ricorrente, e l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione.

Ritenuto in fatto 

1. - Il 28 dicembre 1970 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione avverso il decreto 19 giugno 1970 del Presidente della Giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia, che autorizzava il Comune di Udine all'occupazione di urgenza dell'area sita in Udine accatastata al foglio 40 mappale 256, intestata al Demanio dello Stato, Azienda nazionale autonoma della strada, per la costruzione da parte del Comune e con contributo regionale, di un centro ambulatoriale ed igienico sanitario.

Il ricorso rileva che l'area predetta, con decreto prefettizio 15 ottobre 1953, n. 55840, era stata espropriata a favore del Demanio dello Stato per sede di strada e per la costruzione dei locali dell'ANAS, sezione staccata di Udine. Le opere non sono state ancora eseguite per temporanea indisponibilità di fondi, e il decreto regionale si presenta come ablatorio della destinazione statuale dell'area, che la Regione non é competente a modificare. La declassificazione dei beni demaniali deve essere dichiarata dal Ministero delle finanze, al quale spetta altresì la vigilanza della destinazione dei beni patrimoniali statali; e l'area di cui si tratta non é fra i beni patrimoniali attribuiti o trasferiti alla Regione in base agli artt. 55 e 56 dello Statuto.

Si rileva inoltre che, pur essendo vero che la Regione ha potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato, questo potere non potrebbe essere esercitato riguardo ad un bene espropriato per la costruzione di un'opera pubblica da parte dello Stato; il decreto regionale viene ad arrestare l'iter procedimentale e sostanziale di una espropriazione dello Stato, che é competente in via esclusiva per le opere a suo carico, da eseguire nella Regione. Questa competenza sarebbe cessata solo se si fosse disposta la retrocessione del bene a colui al quale era stato espropriato; il decreto regionale, fondato sul diritto a tale retrocessione il cui accertamento é di competenza dell'autorità giudiziaria, viola anche la riserva della competenza statale in materia di giurisdizione.

2. - Il Presidente della Regione eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché ritiene che le censure mosse al provvedimento regionale riguardano la legittimità dello stesso, e non la spettanza del potere esercitato dalla Regione, alla quale competono, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, tutte le attribuzioni degli organi statali in materia di espropriazione per pubblico interesse e di occupazione temporanea e d'urgenza riguardo alle opere non a carico dello Stato: nella specie, il decreto impugnato riguardava un'opera sanitaria deliberata dal Comune di Udine e a carico dello stesso. Non é esatto, secondo il Presidente della Regione, che il decreto in esame ha dismesso l'area dal demanio o dal patrimonio indisponibile dello Stato: la tipicità dell'atto autorizzativo dell'occupazione di urgenza esclude che questo possa confondersi con un atto di dismissione della demanialità. La Regione può espropriare beni dello Stato senza che ne derivi usurpazione dei poteri statali.

Nel merito il Presidente della Regione esclude che il bene di cui ha ordinato l'occupazione faccia parte del patrimonio indisponibile o del demanio statale. Era destinato all'esecuzione di un'opera pubblica di interesse statale; ma é giurisprudenza che, fino a quando l'opera non sia ultimata e adibita all'uso, il bene espropriato appartiene al patrimonio disponibile. Non conta che l'area non sia stata ancora trasferita alla Regione: da una omissione non può derivare al bene una qualificazione di contrasto con la realtà, e, del resto, il d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, che contiene norme di attuazione statutaria per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili, comprende, anche per sua espressa disposizione, tutti quegli altri beni immobili situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale o con provvedimento dell'autorità amministrativa a norma dell'art. 829 del codice civile. Non si vede poi come il provvedimento impugnato possa incidere, arrestandone l'iter, su una espropriazione statale: il procedimento iniziato dallo Stato si concluse con l'emanazione del decreto di espropriazione e solo é vero, per un verso, che l'opera non é stata eseguita entro il termine indicato nel decreto di approvazione del prefetto e, per altro verso, che il proprietario espropriato non ha esercitato entro il termine di prescrizione il suo diritto alla retrocessione.

3. - Il 28 gennaio 1971 il Presidente del Consiglio dei ministri presento istanza di sospensione del provvedimento regionale; ma tale sospensione fu disposta dalla Regione di propria autorità, e il procedimento incidentale non ebbe più corso.

Nel giudizio principale entrambe le parti hanno presentato memorie, nelle quali ciascuna ha ribadito ed illustrato i propri punti di vista ed ha ritenuto l'infondatezza delle prospettazioni della controparte.

4. - All'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 i difensori hanno confermato le rispettive tesi e conclusioni.  

Considerato in diritto 

1. - Si é fatta questione fra le parti circa il contenuto del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio: se cioè esso deduca invasione di una sfera di competenza statale o vizi di legittimità dell'atto amministrativo impugnato.

La Corte ritiene che, a prescindere da tale indagine, é la stessa natura del bene oggetto dell'atto predetto che impedisce di scorgere, nella specie, gli estremi di un conflitto di attribuzione.

2. - La Regione aveva autorizzato l'occupazione di urgenza di un'area che, nel 1953, il prefetto di Udine aveva espropriato per la costruzione di un edificio da destinare ad uffici dell'ANAS e per l'apprestamento di una strada di accesso a tale edificio. L'espropriazione era rimasta senza seguito; e pertanto, quando intervenne il provvedimento regionale che autorizza il Comune di Udine ad occupare l'area predetta, la destinazione demaniale non si era realizzata. L'area doveva dunque ritenersi di patrimonio statale disponibile, perché com'é noto, i beni immobili destinati dall'amministrazione all'esecuzione di un'opera pubblica, solo dopo l'ultimazione dell'opera acquistano un carattere, a seconda dei casi, demaniale o indisponibile. Né toglie la qualifica di disponibilità il fatto che il d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, non ha compreso l'area di cui si tratta fra i beni immobili che, avendo quella qualità, in base allo Statuto regionale, dovevano trasferirsi alla Regione; tale decreto contiene una riserva per quegli altri beni la cui appartenenza al patrimonio disponibile dello Stato si fosse accertata successivamente con riferimento al 16 febbraio 1963.

L'amministrazione statale non poteva dunque esplicare, sull'area di cui si tratta, altro che poteri iure privatorum, perché i beni disponibili che le appartengono, pur essendo soggetti ad un regime di gestione particolare ai fini della loro utilizzazione e ad un particolare regime formale quanto alla loro destinazione ed alienazione, per ogni altro aspetto non sfuggono all'imperio del codice civile, soprattutto circa la natura del rapporto fra l'amministrazione e i beni, che é rapporto di proprietà. Non v'é perciò, riguardo ad essi, esercizio di potestà pubbliche, le sole implicabili in un conflitto di attribuzione; che coinvolge infatti poteri dello Stato o poteri delle regioni inerenti a sfere di competenza assegnate dalla Costituzione (sentenze 19 gennaio 1957 n. 17 e 17 giugno 1970, n. 110). Non rientra nella competenza costituzionale dello Stato o delle regioni né l'esercizio dei diritti dominicali su un bene appartenente al loro patrimonio disponibile né la vigilanza che gli organi dello Stato o delle regioni debbono esercitare per evitare che siano adibiti ad uso pubblico beni eccedenti al bisogno, come é prescritto nell'art. 18 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri il 28 dicembre 1970, avverso il decreto 19 giugno 1970 del Presidente della Giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia, che autorizzava il Comune di Udine all'occupazione d'urgenza dell'area in detto decreto descritta.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 26 aprile 1971.