SENTENZA N. 79
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 24 aprile 1935, n. 740, istitutiva del
Parco nazionale dello Stelvio, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 luglio 1969 dal
pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Vitalini Cesira, iscritta
al n. 357 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1970 dal
pretore di Silandro nel procedimento penale a carico di Reinstadler Giovanni,
iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio
1971 il Giudice relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Il pretore di Tirano e quello di Silandro
hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 24
aprile 1935, n. 740, istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio, il primo
(ordinanza 14 luglio 1969) in riferimento al terzo comma dell'art. 42 della
Costituzione, il secondo (ordinanza 19 febbraio 1970) in riferimento a tutto
detto articolo. Il pretore di Silandro ha poi contestato la legittimità
costituzionale degli artt. 4, lett. a, e 5, lett. b, d.P.R. 30 giugno 1951, n.
1178, che detta disposizioni di attuazione della predetta legge 24 aprile 1935,
n. 740.
A sostegno della illegittimità il pretore
di Tirano nota che la norma impugnata svuota di contenuto il diritto di
proprietà rendendo inutilizzabile il bene in rapporto alla sua destinazione e
aggiunge che determina il venir meno o il decadimento del suo valore di scambio
cosicché le limitazioni di cui si tratta espropriano senza indennizzo.
Il pretore di Silandro afferma che le
limitazioni previste dalle norme da lui denunciate rendono pressoché
impossibile il godimento del bene e che esse non assicurano la funzione sociale
della proprietà, ma rendono i beni siti nella zona del Parco nella stessa
condizione giuridica delle proprietà espropriate per motivi di interesse
generale, senza prevedere un indennizzo compensativo.
2. - Innanzi a questa Corte le parti
private non sono comparse; il Presidente del Consiglio dei ministri é
intervenuto soltanto nella causa promossa dal pretore di Tirano.
Ha dedotto che, secondo la giurisprudenza
della stessa Corte, il principio dell'indennizzo non opera nel caso di
imposizione generale ed obiettiva di limiti a determinate categorie di beni
identificabili a priori per caratteristiche intrinseche. Nella specie si é in
presenza di uno di quei limiti amministrativi della proprietà che importano una
serie di doveri negativi di non fare oppure di dovere di fare soltanto col
permesso dell'autorità e con le modalità e condizioni da essa prescritte. Le
limitazioni portate dalla norma denunciata riguardano tutti i beni compresi nel
Parco e si rivolgono alla generalità dei loro proprietari; esse sono
determinate da un preminente interesse generale che non contraddice al diritto
di proprietà come configurato dal codice civile e dalla Costituzione. Nessuna
delle previsioni della norma in esame integra poi una sostanziale ablazione del
diritto di proprietà.
3. - All'udienza del 10 febbraio 1971 la
difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato le conclusioni
prese con l'atto d'intervento.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause possono decidersi con
unica sentenza, avendo per oggetto la questione di legittimità costituzionale
di una stessa norma di legge ordinaria (art. 5 legge 24 aprile 1935, n. 740,
concernente costituzione del Parco nazionale dello Stelvio) e riferimento ad un
medesimo precetto della Costituzione (art. 42 Cost.): il richiamo fatto dal
pretore di Silandro al d.P.R. 30 giugno 1951, n. 1178, deve ritenersi informato
a criteri di completezza, dato che esso non ha forza di legge.
2. - Non é esatto, come invece sostiene il
giudice a quo, che la norma impugnata, non riconoscendo al proprietario il
diritto di indennizzo per le limitazioni che essa prescrive, viola l'art. 42
della Costituzione.
Questo articolo non impone indennizzo
quando la legge pone restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà al fine
di assicurarne la funzione sociale; lo impone solo nel caso di espropriazione
per pubblico interesse. La ragione della differenza sta nel fatto che é
coessenziale alla nozione giuridica di quel diritto il suo adattamento alle
esigenze sociali e quindi un suo aspetto di relatività con riguardo alle
esigenze stesse; così che l'interesse inerente al dominio privato non abbia a
sopraffare l'interesse generale. Coerentemente la Costituzione dà, al diritto
di proprietà, confini che lo inseriscono nella realtà sociale e ne armonizzano
con questa le applicazioni.
É vero però che la precisazione del
contenuto della proprietà nel rapporto con le istanze generali non può essere
fatta in modo che essa risulti svuotata del tutto di contenuto: in tal caso non
ne viene moderato l'esercizio, ma il diritto viene soppresso e la concessione
di un indennizzo non può essere evitata.
3. - La legge denunziata si colloca fra
quelle limitatrici del diritto di proprietà, non fra quelle di espropriazione:
vuole conservare alla collettività l'ambiente naturale che si é costituito
spontaneamente o mediante l'opera dell'uomo in una determinata porzione del
territorio statale; vuole proteggere le formazioni geologiche che vi esistono e
impedire che abbiano a turbarsi le loro spontanee manifestazioni; vuole dare
tutela agli adunamenti di fauna e di flora di particolare rilevanza, alla
peculiare bellezza che caratterizza il paesaggio. Questo ambiente racchiude
beni che assumono un valore scientifico ed un interesse storico od etnografico,
oltre che turistico; ed é chiaro che la conservazione dei medesimi é di
interesse fondamentale per il complesso sociale al quale appartengono.
Le proprietà che cadono nel territorio che
ha la importanza descritta, ne subiscono l'influenza insopprimibile e non sono
perciò di signoria piena. Non perché le zone interessate vengono protette a
mezzo di singole leggi deve escludersi che i beni incisi costituiscano una
particolare categoria. Le leggi singole rispondono ad una ispirazione comune:
delimitano la zona protetta, ne organizzano la protezione, determinano il
contenuto dell'interesse pubblico connesso al caso concreto, forniscono gli
strumenti giuridici idonei a conciliare l'interesse privato e quello pubblico.
Nei limiti in cui regolano soltanto l'esercizio del diritto di proprietà
insediate nel singolo complesso, concorrono a formare l'aspetto pubblicistico
di quel diritto che ne coglie l'elemento sociale.
Le norme impugnate non contengono limiti di
effetto ablativo. Vogliono soltanto che l'esercizio di alcuni poteri dominicali
sia assoggettato ad autorizzazione della pubblica amministrazione; e
l'autorizzazione deve servire soltanto ad evitare che il diritto si eserciti in
modo antisociale. Il fatto che, nella specie, i limiti sono imposti da un atto
amministrativo emesso in base a disposizioni regolamentari non tocca la
legittimità costituzionale della norma portata all'esame della Corte: questa
norma, rinviando all'atto amministrativo la individuazione dei vincoli, ha
inteso disporre che si tenga conto delle circostanze del caso singolo, alle
quali solo un atto amministrativo concreto può portare riguardo. Se l'atto di
autorizzazione é contrario alla legge, l'interessato potrà esperire la tutela
giurisdizionale che gli compete.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 24 aprile 1935, n. 740,
concernente la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio, sollevata dai
pretori di Tirano e di Silandro, rispettivamente con le ordinanze 14 luglio
1969 e 19 febbraio 1970, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 aprile
1971.