SENTENZA N. 71
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 32, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1969 dal
tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Lo Martire Pompeo ed
altri, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio
1971 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza del 13 maggio 1969, nel corso
del giudizio di appello proposto dall'imputato Lo Martire Pompeo avverso la
sentenza del pretore di Trieste, che lo aveva condannato per il reato
continuato di atti osceni, il tribunale di detta città, accogliendo l'eccezione
della difesa, ha denunziato l'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario (approvato
con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), prospettandone il contrasto con l'art. 101,
secondo comma, della Costituzione.
Premesso che nella specie la sentenza di
primo grado era stata pronunziata, a seguito di dibattimento, da un vice
pretore onorario, iscritto nell'albo dei procuratori legali ed esercente la
professione forense nella stessa circoscrizione di Trieste, il tribunale ha
ritenuto la questione rilevante ai fini del giudizio sull'impugnazione, a
motivo della quale risultava dedotta, fra l'altro, ai sensi dell'art. 185, n. 1
cod. proc. pen., la nullità del procedimento per l'inosservanza dei requisiti
di capacità del giudice.
Nel merito il tribunale ha osservato che
non senza fondamento può dubitarsi, in riferimento al principio costituzionale
della indipendenza del giudice, della legittimità dell'art. 32 dell'Ordinamento
giudiziario, nella parte concernente la possibilità che procuratori esercenti
siano nominati vice pretori onorari.
Anche ai giudici onorari, ancorché
appartengano solo temporaneamente all'ordine giudiziario, dovrebbe infatti,
essere esteso il divieto, stabilito per i magistrati ordinari e speciali, di
assumere, durante la carica, impieghi ed uffici pubblici e privati e, in particolare,
di esercitare attività professionali che, per gli interessi ad esse connessi,
possano incidere sulla obiettività e indipendenza dei giudizi.
Costituitasi davanti a questa Corte in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale
dello Stato ha sostenuto essere la questione infondata.
Il principio della soggezione del giudice
soltanto alla legge, espressamente enunciato nel secondo comma dell'art. 101
della Costituzione, sarebbe erroneamente richiamato dal tribunale di Trieste,
che non ne avrebbe colto l'esatto significato, volto unicamente ad escludere
che il giudice possa essere subordinato o vincolato ad altri soggetti ed in
particolare agli altri poteri dello Stato.
Nella specie, si é argomentato, il vice
pretore onorario, nominato in base ai requisiti preveduti dal menzionato art.
32 dell'Ordinamento giudiziario, non potrebbe dirsi privo di autonomia, solo
perché esercente la professione di procuratore legale.
L'esercizio di tale attività professionale
non importerebbe infatti vincoli, giuridicamente rilevanti, di dipendenza da
altri soggetti, essendone, anzi, preveduta dalle leggi professionali
l'incompatibilità assoluta con attività di lavoro subordinato, particolarmente
di tipo impiegatizio.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza del tribunale di
Trieste viene sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, enunciante il principio che i giudici sono soggetti soltanto alla
legge, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma,
dell'Ordinamento giudiziario (approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), in
quanto prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori legali
esercenti, ai quali non é vietato, quindi, di esercitare attività
professionali; con la conseguenza che gli interessi a queste connessi possano
incidere sulla obiettività ed imparzialità dei giudizi.
Dall'oggetto della questione esorbita,
pertanto, il secondo comma di detta norma, concernente la destinazione
temporanea, in luogo di uditori giudiziari e nelle preture ove questi manchino,
di vice pretori onorari, ai quali é inibito, per la durata dell'incarico,
l'esercizio della professione forense.
In correlazione, poi, col giudizio di
rilevanza espresso nella specie dal tribunale con riguardo esclusivo alla
posizione giuridica di un procuratore legale investito delle funzioni di vice
pretore, va anche chiarito, sempre in via preliminare, che l'attuale
contestazione, ancorché genericamente rivolta dall'ordinanza al primo comma
dell'art. 32, é in effetti diretta alla sola disposizione concernente detta
categoria di soggetti, e non a quella relativa ai notai, il cui assetto
professionale ha caratteri istituzionalmente propri e peculiari.
2. - Nel merito la questione non é fondata.
Il vigente ordinamento prevede la nomina,
da parte del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei Presidenti
delle Corti d'appello, per la durata di un triennio e con la possibilità di
conferma per ulteriori periodi, di vice pretori onorari scelti fra i detti
procuratori legali, nonché fra laureati in giurisprudenza e notai, nel numero
massimo di due per ciascuna pretura, salvo particolari esigenze di servizio.
Per l'importanza e delicatezza delle
funzioni giudiziarie, cui i vice pretori onorari sono chiamati, é richiesto
l'accertamento che essi, per la loro condotta, diano sicuro affidamento di
poter degnamente esercitare le funzioni medesime. In particolare e in
conseguenza del carattere non retribuito dell'attività demandata ai detti
magistrati onorari, che non esclude lo svolgimento di altra attività
professionale, ogni cautela é posta nell'accertarsi che la detta attività non
possa determinare, tenendosi conto anche delle caratteristiche dell'ambiente,
pericoli di parzialità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. In proposito
va menzionata la circostanza che ai requisiti comuni ad ogni altro pubblico
funzionario, riguardanti la preparazione tecnica e la irreprensibilità della
condotta morale e civile, nonché la inesistenza delle cause di incompatibilità
derivanti da attività industriali e commerciali, comprovate mediante i rituali
certificati e le informazioni delle autorità amministrative, il Consiglio
superiore della magistratura richiede, nei confronti di coloro che aspirano
alle funzioni di vice pretore onorario, il parere del competente Consiglio
dell'Ordine degli avvocati e procuratori e la dichiarazione con la quale gli
stessi interessati si impegnano, in quanto esercenti la professione forense, a
non trattare cause innanzi alla pretura presso la quale chiedono di essere
nominati (sempre quando questo non sia l'unico ufficio del luogo), ovvero alla
sezione di pretura cui venissero destinati, ove si tratti di pretura divisa in
più sezioni.
In conseguenza e pur escludendosi, secondo
le istruzioni impartite dal Consiglio superiore, nei riguardi dei vice pretori
onorari non reggenti, le disposizioni in materia di incompatibilità di funzioni
riguardanti i magistrati dell'ordine giudiziario, ad eccezione di quelle
sopramenzionate, la nomina dei vice pretori onorari, così come la loro
conferma, é subordinata a caute valutazioni miranti ad assicurare che
nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, il giudice rimanga soggetto
soltanto alla legge, secondo il precetto dell'art. 101, secondo comma, della
Costituzione e, quindi, sottratto a pressioni od ingerenze che valgano a
diminuirne le garanzie di imparzialità.
A questo stesso fine é preordinata la
revoca dell'incarico, quando vengano meno i requisiti legittimanti la stessa
attribuzione dell'ufficio o si manifestino nuove circostanze che ne sconsiglino
l'ulteriore esplicazione.
Con riferimento ai singoli processi
affidati al magistrato onorario, non vanno trascurati, infine, i rimedi
previsti dai codici di rito penale e civile, concernenti le incompatibilità
specifiche, i doveri di astensione e le cause di ricusazione.
Orbene, in base a tale complessa normativa,
non può ammettersi che non risulti garantita in concreto la posizione
assolutamente super partes del giudice onorario, con l'esclusione, come esige
il precetto della Costituzione sopra ricordato, di qualsiasi anche indiretto
interesse alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa tanto di vantaggi
quanto di pregiudizi.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, dell'Ordinamento
giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui
prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori - esercenti; questione
sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 101,
secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1971.