SENTENZA N. 70
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1969 dal tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Marino Salvatore ed il Ministero di grazia
e giustizia, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.
Visti gli atti di costituzione di Marino
Salvatore e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio
1971 il Giudice relatore Nicola Reale;
uditi l'avv. Adalberto Tempesta, per il
Marino, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del giudizio civile promosso
dall'avv. Salvatore Marino contro il Ministero di grazia e giustizia, perché
fosse accertato il diritto alla retribuzione, per un preteso ammontare di lire
1.000.000, per l'attività prestata nell'anno 1968 in qualità di vice
conciliatore del Comune di Genova, il tribunale ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che
garantisce l'uguaglianza dei cittadini, ed all'art. 36, primo comma,
concernente il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla
qualità e quantità del lavoro prestato, l'eccezione di illegittimità dell'art.
21 dell'Ordinamento giudiziario (approvato col r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), il
quale dichiara l'ufficio di conciliatore e di vice conciliatore "gratuito
ed onorario".
Il tribunale ha osservato che una
ingiustificata diversità di trattamento, nei confronti dei conciliatori, si
verificherebbe rispetto ad altri funzionari onorari aventi diritto a compensi,
ove non fosse riconosciuto analogo diritto anche a loro favore.
L'attività dei conciliatori concreterebbe
una forma socialmente rilevante di lavoro, analogo a quello svolto dai giudici
nominati per concorso.
Non risulterebbe, quindi, manifestamente
infondato neppure il dubbio che il preteso diritto ad un equo compenso trovi
fondamento nell'art. 36, primo comma, della Costituzione.
Con atto di deduzioni, depositato il 16
ottobre 1969, l'attore, costituitosi davanti a questa Corte, ha sostenuto che
il carattere onorario dell'ufficio di conciliatore non può implicarne anche la
gratuità. Lo dimostrerebbe il fatto che gratuite non sono varie altre figure di
funzionari onorari, che pur avrebbero attribuzioni giurisdizionali.
Tra i diversi uffici onorari preveduti
dall'Ordinamento sussisterebbe, quindi, disparità di trattamento sotto
l'aspetto della retribuzione, con conseguente lesione del principio di
uguaglianza (art. 3 della Costituzione).
L'illegittimità dell'art. 21
dell'Ordinamento giudiziario, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
discenderebbe, poi, dalla considerazione che l'attività svolta dai conciliatori
costituisce esplicazione di competenze prevedute dall'Ordinamento giudiziario e
dal codice di procedura civile.
L'Avvocatura generale dello Stato,
intervenuta nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto
26 agosto 1969, ha chiesto che questa Corte voglia dichiarare infondate le
questioni predette.
In merito alla asserita lesione del
principio di uguaglianza, dopo aver ricordato varie ipotesi di conferimento
onorario di funzioni pubbliche gratuite, nei diversi settori
dell'Amministrazione dello Stato, l'Avvocatura osserva che la caratteristica
comune ad ogni funzionario onorario risiede nel carattere non professionale
dell'ufficio, assunto dai privati per civismo ed in vista dei vantaggi
semplicemente morali e di ordine onorifico, che possono derivarne. Nella
disciplina non uniforme di tali funzioni onorarie, non si escludono invero
temperamenti e deroghe al principio della gratuità. Tuttavia il criterio di
uguaglianza non potrebbe essere invocato, giacché il diverso regime stabilito
per ciascun ufficio onorario ha giustificazione nei caratteri non omogenei che
a ciascuno di essi sono propri.
In merito alla assenta violazione dell'art.
36 della Costituzione assume che questa norma non possa essere invocata a
favore dei magistrati onorari. In primo luogo, si osserva, questi non sono
legati all'Amministrazione pubblica da un rapporto di impiego, ma da un mero
rapporto di servizio non professionale, spontaneamente accettato. Mancherebbe,
poi, in essi il diritto allo stipendio, che costituisce presupposto necessario
dell'applicazione della norma costituzionale, diretta a tutelare il soggetto
economicamente più debole del rapporto di lavoro.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza del tribunale di
Genova la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 dell'Ordinamento
giudiziario (approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), concernente la
gratuità dell'ufficio di giudice conciliatore (o semplicemente
"conciliatore" secondo la terminologia del c.p.c.) e di vice
conciliatore, é proposta da duplice punto di vista: in riferimento all'art. 36,
primo comma, della Costituzione, che tutela il diritto del lavoratore ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e in
riferimento all'art. 3 della Costituzione assumendosi che la norma impugnata
genera disparità di trattamento ai danni dei predetti giudici onorari, nei
confronti sia dei magistrati nominati per concorso, sia di altre categorie di
funzionari onorari, a favore dei quali sono preveduti dalla legge assegni
periodici o altri compensi.
La questione é infondata.
2. - Ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinamento
giudiziario i conciliatori appartengono all'ordine giudiziario come magistrati
onorari, ed esercitano in materia civile, ai sensi dell'art. 22
dell'Ordinamento giudiziario, funzioni conciliative e funzioni contenziose.
Essi sono nominati dal Consiglio superiore
della magistratura o, per sua delega, dai presidenti delle Corti d'appello. La
nomina può cadere su cittadini residenti nel comune e di età non inferiore ai
25 anni. Non occorrono speciali titoli di studio o altre qualifiche, essendo sufficiente,
come é ovvio, che per carattere, indipendenza e prestigio i candidati offrano
garanzia di ricoprire degnamente l'ufficio. L'assunzione di questo é, comunque,
libera: infatti, pur non essendo di regola richiesta la domanda degli
interessati, é tuttavia volontaria l'accettazione della carica. Come funzionari
onorari i conciliatori divengono soggetti di un rapporto di meno servizio, il
quale differisce da quello del pubblico impiego per il fatto che l'esercizio
delle funzioni ad esso connesso non ha natura professionale e non impegna in
misura prevalente l'attività dei soggetti che vi sono ammessi e che restano
liberi di svolgere altra attività continuativa retribuita. Di scarsa
importanza, infatti, e d'altronde rispondenti ad elementari esigenze, sono le
incompatibilità, indicate nell'art. 26 dell'Ordinamento giudiziario, con la
qualità di magistrati, di funzionari appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario e di funzionari o agenti di p.s. in attività di servizio, e il
divieto, stabilito dal successivo art. 27, di esercitare la professione forense
davanti all'ufficio di conciliazione al quale si appartiene. Ed in riferimento
appunto alle accennate caratteristiche del rapporto il legislatore, seguendo un
criterio derivato dalla tradizione del nostro come di altri ordinamenti, ha
stabilito la gratuità dell'ufficio con l'esclusione di un trattamento
propriamente retributivo.
Non varrebbe osservare in contrario che ad
altri funzionari onorari, il cui servizio ha caratteristiche e disciplina
analoghe a quello dei conciliatori, secondo normative gradatamente affermatesi
in progresso di tempo e per effetto di valutazioni discrezionali del
legislatore, volte in particolare a considerare l'intensità degli oneri
derivanti dall'assunzione dell'ufficio, vengono corrisposti speciali compensi,
nonché indennità e rimborsi di spese sostenute per ragioni della carica.
Anche per gli stessi conciliatori é
prevista, invero, in caso di supplenza in un comune viciniore, una indennità
(art. 99, secondo comma, Ordinamento giudiziario), oltre quella di trasferta di
cui alla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.
Ma, in tutti i casi sopraccennati
riguardanti funzionari onorari e conciliatori, trattasi sempre di cespiti che
non rientrano fra i redditi professionali dei soggetti e rimangono
istituzionalmente distinti dai corrispettivi dovuti per le prestazioni inerenti
a rapporti di impiego. Ne consegue che a tali soggetti non risulta applicabile
il principio enunciato nell'art. 36 della Costituzione.
Questo ha riguardo, infatti, alle
retribuzioni professionali dei lavoratori e non può farsene derivare l'obbligo
per lo Stato di retribuire, secondo criteri di proporzionalità alla quantità e
qualità dell'attività svolta e di sufficienza rispetto alle fondamentali
esigenze di vita libera e dignitosa dei lavoratori medesimi, prestazioni che,
come sopra si é accennato, costituiscono esercizio di funzioni spontaneamente
assunte per sentimento di dovere civico e di dignità sociale, e non
identificabili con attività professionale.
3. - La diversità di configurazione che
nell'Ordinamento hanno assunto gli uffici onorari, nei diversi settori
dell'apparato organico dello Stato, non consente neppure che fra gli stessi
possa prospettarsi alcuna valutazione comparativa, al fine di sindacarne il
trattamento giuridico e tanto meno con riguardo agli emolumenti che siano
eventualmente corrisposti.
L'art. 3 della Costituzione non osta
infatti a che l'impegno e gli oneri peculiari di talune cariche onorarie siano
diversamente considerati dal legislatore, rimanendo giustificata la negazione
ad alcune e, per contro, l'attribuzione ad altre di assegni o di altri
emolumenti; e ciò in misura che, in taluni casi, può anche risultare non
lontana da quella preveduta per i funzionari di carriera aventi competenze
analoghe.
Per gli stessi motivi il precetto del detto
art. 3 della Costituzione non può essere invocato in relazione al trattamento
giuridico ed economico dei magistrati ai quali sono, stabilmente e professionalmente,
attribuite funzioni giurisdizionali.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario approvato
con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui prevede la gratuità
dell'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore; questione
sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e
36, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1971.