ORDINANZA N. 65
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 8, primo e secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 5 luglio 1969 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento
penale a carico di Massara Giorgio ed altri iscritta al n. 430 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324
del 24 dicembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10
marzo 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia,
con ordinanza 5 luglio 1969, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del codice penale in
riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza, le disposizioni
denunciate contrasterebbero con l'obbligo del pubblico ministero di esercitare
l'azione penale (art. 112 Cost.), in quanto nel caso (delitto politico commesso
all'estero) non si può procedere senza la richiesta del Ministro della
giustizia, cioè d'un organo di amministrazione attiva; con violazione, dunque,
anche del principio d'uguaglianza poiché l'art. 8 rende possibile, per
l'assoluta discrezionalità della richiesta del Ministro, una discriminazione in
concreto fra soggetti;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato che, come risulta dall'intera
argomentazione dell'ordinanza di rinvio e nonostante il dispositivo di
quest'ultima, si denuncia l'art. 8 del codice penale solo perché esso fa
dipendere l'esercizio dell'azione penale "dalla richiesta del
Ministro".
che una dichiarazione di incostituzionalità
di questa parte dell'articolo, se fosse pronunciata, otterrebbe un effetto (cioè
l'esercizio obbligatorio dell'azione penale) che nel giudizio a quo si é già
verificato poiché - afferma l'ordinanza - "la richiesta del Ministro della
giustizia nella specie é intervenuta";
che pertanto la questione é del tutto
irrilevante ai fini del giudizio di merito, e perciò inammissibile.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del codice
penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione
dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1971.