ORDINANZA N. 64
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, promosso
con ordinanza emessa il 17 luglio 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Grassi Sergio ed altri, iscritta al n. 358 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269
del 22 ottobre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 24
febbraio 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con l'ordinanza del tribunale
di Milano di cui in epigrafe il giudice a quo ha sollevato, congiuntamente o
alternativamente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo
comma, e dell'art. 625, ultimo comma, del codice penale, con riferimento
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione: quanto all'art. 163, primo comma,
perché consente di concedere la sospensione condizionale della pena solo se la
condanna priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore ad un
anno; quanto all'art. 625, ultimo comma, perché il minimo edittale della pena
prevista (tre anni di reclusione e lire ottantamila di multa) é superiore
all'entità della pena per cui é ammessa la concessione del suddetto beneficio;
che nel procedimento così proposto non vi é
stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che questa Corte con sentenza n.
22 del 1971 ha dichiarato non
fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 625 (oltreché dell'art. 624) del codice
penale con argomentazioni che valgono anche in riferimento all'art. 27 della
Costituzione;
che, anche a prescindere dal rilievo che,
per il secondo comma dell'art. 163 del codice penale e per l'art. 20 del r.d.
20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, e
sostituito con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1965, n. 1171, il limite
é spostato, rispettivamente, a due anni per gli ultrasettantenni e a tre anni
per i minori degli anni diciotto; e dall'altro rilievo che il concorso di più
circostanze attenuanti (comuni, generiche, attinenti alla persona ecc.) opera
nel senso di abbassare notevolmente il minimo della pena edittale (art. 67, ultimo
comma, in relazione all'art. 63 del codice penale); anche - ripetesi - a
prescindere da ciò, la disciplina positiva dell'istituto della sospensione
condizionale - ispirata al criterio della finalità rieducativa della pena - é
rimessa alla scelta del legislatore, insindacabile in questa sede, se non violi
l'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e ragionevolezza della
norma);
che, inoltre, anche la determinazione della
misura (astratta) della pena é affidata alla discrezionalità del legislatore;
che nessuna delle due norme denunziate
viola pertanto l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo comma,
del codice penale, proposte, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1971.