Ordinanza n. 60 del 1971
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ORDINANZA N. 60

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1969 dal pretore di Borgo Val di Taro nel procedimento civile vertente tra Bucchiotti Ubaldo e Bucci Alceste, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufliciale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Giuseppe VERZÌ.

Ritenuto che il pretore di Borgo Val di Taro, con ordinanza 26 luglio 1969, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura civile nella parte in cui non esclude dall'espropriazione alcuni beni, come "i mobili di casa e di cucina", indispensabili al debitore e ai familiari conviventi con lui;

che, secondo l'ordinanza, l'espropriabilità di questi mobili contrasterebbe con la dignità della persona e con le esigenze del gruppo familiare (costituzionalmente tutelate) essendo tali beni " strettamente attinenti allo svolgimento della personalità umana" ed avendo essi "la funzione di garantire una decorosa convivenza al nucleo familiare e di assicurarne l'ordinato sviluppo umano e culturale";

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il legislatore nella norma denunciata ha tenuto conto dei bisogni essenziali della persona, considerata sia in se stessa che nel seno del gruppo familiare, sottraendo al pignoramento alcuni beni ritenuti indispensabili al debitore e alla famiglia (come vesti, letto, utensili da cucina e di casa, strumenti del mestiere) e così contemperando gli interessi del debitore con quelli del creditore procedente;

che pertanto l'elenco dei beni pignorabili é frutto di una scelta a cui il legislatore é pervenuto nell'esercizio non irragionevole del suo potere discrezionale insindacabile in questa sede;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura civile proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 marzo 1971.