ORDINANZA N. 58
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1751, primo comma, del codice civile e 8
dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, per la disciplina del
rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 novembre 1969
dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Randone
Mario e la s.r.l. "Alce", iscritta al n. 247 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16
settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 5 aprile 1970 dal
tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Di Giorgi Antonino e
Dagnino Guido e l'ENASARCO, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre
1970.
Udito nella camera di consiglio del 10
febbraio 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che la prima delle due ordinanze
indicate in epigrafe solleva in riferimento all'art. 36 della Costituzione la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1751 ; comma primo, del
codice civile e 8 dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938
"convalidato con decreto presidenziale 26 dicembre 1960, n. 1842",
nella parte in cui codesti articoli dispongono che non é dovuta l'indennità per
lo scioglimento del contratto di agenzia determinato da fatto imputabile
all'agente;
che la seconda ordinanza solleva la
questione limitatamente all'art. 1751 ; comma primo, e però in riferimento
anche all'art. 5 della Costituzione;
che i giudizi possono essere riuniti e
decisi con unica ordinanza;
che nei due giudizi nessuna delle parti si
é costituita e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che con sentenza
n. 75 del 1970 questa Corte
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
1751 ; comma primo, in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 della Costituzione;
che relativamente a detta questione non
sono stati addotti motivi nuovi o tali che possano indurre a modificare la
precedente decisione;
che, avendo il d.P.R. 26 dicembre 1960, n.
1842, attribuito efficacia erga omnes solo all'accordo economico
collettivo del 13 ottobre 1958, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 é
inammissibile perché sollevata a proposito di una norma facente parte di un atto
che non ha forza di legge.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di
consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9; secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8
dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 (per la disciplina del
rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale), sollevata, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, dalla Corte d'appello di Cagliari, in riferimento
all'art. 36 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751 ; comma primo, del
codice civile, sollevata con l'anzidetta ordinanza nonché con quella, del pari
indicata in epigrafe, del tribunale di Palermo, in riferimento agli artt. 5 e
36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 75 del
20 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22 marzo 1971.