Ordinanza n. 58 del 1971
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ORDINANZA N. 58

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1751, primo comma, del codice civile e 8 dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 novembre 1969 dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Randone Mario e la s.r.l. "Alce", iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

2) ordinanza emessa il 5 aprile 1970 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Di Giorgi Antonino e Dagnino Guido e l'ENASARCO, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che la prima delle due ordinanze indicate in epigrafe solleva in riferimento all'art. 36 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1751 ; comma primo, del codice civile e 8 dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 "convalidato con decreto presidenziale 26 dicembre 1960, n. 1842", nella parte in cui codesti articoli dispongono che non é dovuta l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia determinato da fatto imputabile all'agente;

che la seconda ordinanza solleva la questione limitatamente all'art. 1751 ; comma primo, e però in riferimento anche all'art. 5 della Costituzione;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che nei due giudizi nessuna delle parti si é costituita e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 75 del 1970 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751 ; comma primo, in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 della Costituzione;

che relativamente a detta questione non sono stati addotti motivi nuovi o tali che possano indurre a modificare la precedente decisione;

che, avendo il d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842, attribuito efficacia erga omnes solo all'accordo economico collettivo del 13 ottobre 1958, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 é inammissibile perché sollevata a proposito di una norma facente parte di un atto che non ha forza di legge.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9; secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 (per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte d'appello di Cagliari, in riferimento all'art. 36 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751 ; comma primo, del codice civile, sollevata con l'anzidetta ordinanza nonché con quella, del pari indicata in epigrafe, del tribunale di Palermo, in riferimento agli artt. 5 e 36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 75 del 20 maggio 1970.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 marzo 1971.