ORDINANZA N. 57
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da De Martino Renato,
depositato in cancelleria il 23 ottobre 1970, per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato.
Udito nella camera di consiglio del 24
febbraio 1971 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che il sig. De Martino Renato,
sottoposto a procedimento penale davanti al tribunale di Roma, intende
denunciare con il proprio ricorso a questa Corte tutta una serie di conflitti
di attribuzione tra i poteri dello Stato, e segnatamente tra Magistratura e
Parlamento e tra Corte dei conti in sede di controllo e Parlamento;
Considerato che, come già questa Corte ha
avuto occasione di affermare (ordinanza n. 39 del
1968), il conflitto tra poteri dello Stato non può essere sollevato da
soggetti od organi ad essi estranei e perciò non legittimati a ricorrere per la
risoluzione dello stesso (v. artt. 37 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità del
ricorso per conflitti di attribuzione presentato dal sig. De Martino Renato.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22 marzo 1971.