SENTENZA N. 54
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale e dell'art. 3 del
d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di
coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 marzo 1969 dal
pretore di Sannicandro Garganico nel procedimento per incidente di esecuzione
sollevato da Presicci Cosimo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1970 dal
giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di
Turrina Vittorio, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;
3) ordinanza emessa il 9 marzo 1970 dal
pretore di Livorno nel procedimento per incidente di esecuzione sollevato da
Magnani Renato, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;
4) ordinanze emesse il 3 giugno ed il 6
aprile 1970 dal pretore di Volterra nei procedimenti penali rispettivamente a
carico di Del Porto Nunzia, Martinelli Gaetano e Manunta Antonio, iscritte ai
nn. 267, 268 e 269 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;
5) ordinanza emessa il 17 luglio 1970 dal
pretore di Volterra nel procedimento penale a carico di Castelli Ada, iscritta
al n. 296 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970;
6) ordinanza emessa il 19 dicembre 1969 dal
pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Matteini Ines, iscritta
al n. 318 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio
1971 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ordinanza 21 marzo 1969 il pretore
di Sannicandro Garganico, nel corso del procedimento per incidente di
esecuzione, promosso (ai sensi dell'art. 628 c.p.p.) da Presicci Cosimo, ha
sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura
penale, nella parte in cui dispone che le notificazioni all'imputato, non
potute fare nei modi preveduti dai precedenti artt. 167, 168, 169, siano
eseguite mediante deposito in cancelleria, dopo essere state disposte nuove
ricerche nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, e cioè
in uno solo dei luoghi indicati e non in entrambi.
In punto di fatto il pretore ha rilevato
che il ricorrente asseriva di non aver avuto tempestiva conoscenza della
sentenza di condanna pronunziata a suo carico, e di non averla perciò
impugnata, essendo stata questa notificata in cancelleria, ai sensi appunto
dell'art. 170. Il decreto di irreperibilità sarebbe stato emesso a seguito di
ricerche svolte soltanto a Bari ed a Torino, luoghi nei quali l'imputato
assumeva aver avuto ultima dimora, e non anche a Taranto, luogo di nascita.
Ora, in quanto consente l'alternativa di
tali ricerche nei luoghi predetti e la conseguente possibilità che venga svolto
il procedimento penale senza la preventiva eliminazione di ogni incertezza
circa l'effettiva irreperibilità del prevenuto, l'art. 170 c.p.p., consentendo
notificazioni dirette a fondare una mera presunzione di conoscenza degli atti
processuali, sembra costituire ostacolo al concreto esercizio della difesa;
sarebbe, quindi, in contrasto con la tutela costituzionale di tale diritto.
Costituitasi in giudizio in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato,
con atto 28 maggio 1969, ha dedotto che il problema processuale della
reperibilità dell'imputato non potrebbe trovare più soddisfacente soluzione, se
venissero disposte ricerche in tutti i luoghi, e non soltanto in alcuni di
essi, indicati dall'articolo 170 c.p.p.
Questa norma, ha aggiunto l'Avvocatura,
riserva al prudente apprezzamento del giudice, in relazione alle peculiari
circostanze, del caso, il disporre o meno ricerche nei vari luoghi, nei quali
possa apparire possibile portare ad effettiva conoscenza dell'imputato gli atti
che la legge prescrive siano notificati, senza peraltro vincolarne
l'applicazione con l'imporre indagini che, in concreto, possano ritenersi prive
di utilità.
2. - Con altra ordinanza emessa nel
procedimento a carico di Turrina Vittorio, imputato di reati fallimentari, il
giudice istruttore presso il tribunale di Milano ha denunziato, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dello stesso
art. 170, osservando che questa norma sarebbe preordinata allo svolgimento del
processo penale a carico di un imputato, che non risulti allo stato reperibile,
sulla base soltanto della fictio iuris di conoscenza, che quegli abbia
degli atti processuali, e non della effettiva ricezione degli atti stessi, a
seguito del solo deposito di essi nella cancelleria e della notificazione al
difensore di ufficio.
Detto giudice ha motivato che nella specie
le ricerche dell'imputato, la cui irreperibilità fu già accertata in sede di
procedura fallimentare, erano state nuovamente svolte senza esito nei luoghi
sia di ultima dimora che di nascita.
Nessuna delle parti si é costituita davanti
a questa Corte.
3. - La stessa questione, sotto l'aspetto cioè
della inidoneità delle notificazioni mediante deposito in cancelleria a
produrre, nei confronti dell'imputato, l'effetto della conoscenza del contenuto
degli atti e della conseguente lesione della garanzia costituzionale del
diritto di difesa, é prospettata anche con quattro ordinanze dal pretore di
Volterra, sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte nella ordinanza
precedentemente riferita.
Detto pretore dà atto che in tutte le
fattispecie esaminate non si é potuta individuare la dimora attuale degli
imputati, benché "lunghe e laboriose ricerche" siano state compiute,
a mezzo della polizia giudiziaria, nei luoghi di nascita e dell'ultima dimora e
mediante indagini anagrafiche.
Nessuna delle parti si é costituita.
4. - Con ordinanze 19 dicembre 1969 e 9
marzo 1970, nel corso di procedimenti per incidenti di esecuzione, promossi
rispettivamente da Matteini Ines e Magnani Renato, il pretore di Livorno,
premesso che i ricorrenti assumevano di essere stati condannati in contumacia a
seguito di giudizi nel cui corso ogni notificazione, in particolare delle
sentenze di primo grado, era stata eseguita mediante deposito in cancelleria
col rito degli irreperibili, ha sollevato, in riferimento al secondo comma
dell'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 3 delle
norme di attuazione (emanate con d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666). Questo stabilisce
che il decreto di irreperibilità dell'imputato, emesso nel giudizio di primo
grado, cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice
competente per il giudizio di appello (o di rinvio), conservando, peraltro, i
suoi effetti ai fini della notifica in cancelleria dell'estratto della sentenza
contumaciale.
Dalla circostanza che non sono imposte
all'ufficio giudiziario nuove ricerche dell'imputato, onde portare a sua
effettiva conoscenza la sentenza di condanna pronunziata a suo carico e da lui
impugnabile, detto giudice ha ritenuto che derivi una limitazione, non
necessaria, del diritto di difesa.
5. - Con la prima di tali ordinanze il
giudice a quo ha inoltre impugnato, in relazione alla disciplina dettata
dall'art. 170 c.p.p., il citato art. 3 delle disposizioni di attuazione, in
quanto non richiede nuove ricerche dell'imputato, già dichiarato irreperibile
allo scopo di notificargli l'avviso di rinvio del dibattimento ad altra
udienza.
Anche in questi giudizi nessuna delle parti
si é costituita.
Considerato
in diritto
1. - Le cause aventi ad oggetto le stesse
questioni di legittimità costituzionale, o questioni fra loro connesse, vanno
riunite per essere decise con unica sentenza.
2. - Le dette questioni, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, concernono quattro diversi
profili della disciplina delle notificazioni penali all'imputato irreperibile,
contenuta nell'art. 170 del codice di procedura penale (modificato dall'art. 1
della legge 18 giugno 1955, n. 517) e nell'art. 3 delle disposizioni
transitorie, di attuazione e coordinamento della legge predetta, emanate con
d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666; notificazioni che sono eseguite, previe nuove
ricerche e dopo apposito decreto del giudice o del p.m., mediante il deposito
degli atti nella cancelleria o segreteria giudiziaria, con avviso del deposito
stesso al difensore di fiducia o nominato d'ufficio.
3. - Con la prima questione, prospettata
dalle ordinanze del giudice istruttore presso il tribunale di Milano e del
pretore di Volterra, si contesta la rispondenza alle esigenze della difesa,
garantita dalla Carta costituzionale, della disciplina dettata dall'art. 170
c.p.p., in quanto diretta a costituire una fictio iuris o presunzione
legale e non ad assicurare la effettiva conoscenza degli atti da parte
dell'imputato.
La questione non é fondata.
La notificazione preveduta dall'art. 170 in
oggetto può essere ordinata soltanto a seguito dell'accertamento, da parte del
magistrato, della impossibilità che la notificazione, in difetto di consegna
personale, sia eseguita secondo le modalità e nei luoghi indicati dalla legge e
risultanti o dagli atti, in ispecie dalle dichiarazioni dell'imputato, o da
ulteriori ricerche. Queste, in particolare, devono essere disposte, affinché
non resti intentato alcun mezzo che in ciascun caso assicuri il più alto grado
di probabilità che l'imputato sia edotto del contenuto degli atti processuali
che la legge stessa stabilisce siano portati nella sua sfera di disponibilità.
Tale forma di notificazione, i cui effetti
sono da taluni autori ricondotti nell'ambito delle presunzioni di conoscenza e
da altri identificati nella creazione di una più o meno intensa probabilità di
conoscenza degli atti che ne costituiscono l'oggetto, ha nel sistema la
funzione pratica di presupposto legale del contraddittorio, quale elemento
qualificante ed essenziale del processo penale. E ciò in quanto le
notificazioni col rito degli irreperibili devono ritenersi prescritte dal
legislatore come ultimo e necessario strumento processuale, onde rendere
comunque possibile l'ulteriore svolgersi del giudizio, a salvaguardia
dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della
giurisdizione penale (sent. n. 117/1970). Orbene il precetto enunciato nell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione non esclude che con l'interesse all'accertamento
dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico sia armonizzata
l'esplicazione del diritto di difesa come disciplinato dalla legge.
4. - Parimenti infondata é anche la seconda
questione, sollevata dal pretore di Sannicandro Garganico, il quale assume che
con la garanzia costituzionale della difesa sarebbe in contrasto l'art. 170
c.p.p., nella parte in cui stabilisce che siano ordinate nuove ricerche, al cui
svolgimento é subordinata l'emissione da parte del giudice (o del pubblico
ministero) del decreto di irreperibilità " particolarmente nel luogo di
nascita o in quello della ultima dimora dell'imputato": quindi
alternativamente e non obbligatoriamente in entrambi i luoghi. Devesi rilevare
in contrario, che la norma in questione attribuisce al giudice il potere-
dovere di disporre nuove indagini per la ricerca dell'imputato nel luogo in cui
ne ritenga utile, in ciascun caso, lo svolgimento a fini di giustizia. Peraltro
la legge non vieta di disporre che esse siano eseguite in entrambi i detti
luoghi ed in altri ancora, quando in concreto se ne palesi la convenienza,
mentre opportunamente non impone di ripetere indagini in un luogo per cui
risulti già evidente l'inutilità di esse.
Conseguentemente la norma in esame non
merita censura, avendo razionalmente inteso rimettere alla discrezionalità del
giudice il compito di contemperare l'interesse dell'imputato con le
fondamentali esigenze di speditezza ed economia processuale.
5. - In riferimento allo stesso precetto
che garantisce il diritto di difesa, il pretore di Livorno, con l'ordinanza n.
318/1970, ha sollevato il dubbio che l'art. 170, ultimo comma, c.p.p., sia
illegittimo, in quanto prevede, ai fini della emanazione di un nuovo decreto di
irreperibilità, che l'analogo decreto emesso durante l'istruzione non ha
efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in questo ultimo
non ha efficacia ai fini del giudizio di appello. Non stabilisce cioè l'obbligo
di disporre nuove ricerche dell'imputato irreperibile, nel corso di ciascuna
fase del processo, ai fini della notificazione di ogni atto del cui contenuto,
per i fini della difesa, sia richiesta la comunicazione all'imputato, quale,
nella specie, il provvedimento di rinvio del dibattimento ad altra successiva
udienza.
Orbene a parte la considerazione che di
fatto, anche se ne fosse possibile lo svolgimento, non deriverebbe alcuna
utilità dalla reiterazione di successive indagini in brevi o brevissimi archi
di tempo, le ragioni di speditezza ed economia processuale, pur fondamentali
nel sistema ed accennate riguardo alla prima questione, escludono che il
dubbio, nei termini ora prospettati, abbia alcun fondamento.
6. - Con la predetta ordinanza e con altra
recante il n 134/1970 il pretore di Livorno ha denunziato, in relazione al
citato secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, l'art. 3 delle
disposizioni di attuazione, emanate con il d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666.
Con riferimento al sopra ricordato ultimo
comma dell'articolo 170 c.p.p. il detto art. 5 precisa, fra l'altro, che il
decreto di irreperibilità emanato nel giudizio di primo grado "cessa di
avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice competente per il
giudizio di appello".
Dal che deriva che l'obbligo di nuove
ricerche dell'imputato irreperibile e contumace é imposto nel corso del
giudizio di appello (poiché solo in tale momento, secondo la censura del
giudice a quo, cessa l'effetto del decreto di irreperibilità) e non a seguito
della sentenza di primo grado, ai fini della notifica dell'estratto di essa (ai
sensi dell'art. 500 c.p.p.), onde consentire all'imputato medesimo di avvalersi
tempestivamente del diritto di impugnazione.
7. - La questione é fondata.
La norma impugnata, infatti, incide
negativamente sul diritto dell'imputato alla difesa in ogni stato e grado del
processo, apportando limitazione al suo esercizio, con palese e non razionale
deviazione dalle linee stesse del sistema. E ciò in quanto detta norma richiede
l'espletamento di nuove ricerche dell'imputato irreperibile e contumace solo
dopo che il procedimento di appello é già stato instaurato, ad iniziativa di
coimputati o del p.m., ed anzi ha superato la fase di verifica
dell'ammissibilità dell'impugnazione. Dette ricerche non sono imposte, invece,
allo scopo di rendere possibile l'esercizio della difesa dell'imputato fin dal
momento in cui sorge nei suoi riguardi l'onere di proporre l'impugnazione; ai
fini, cioè, della notificazione dell'estratto della sentenza pronunziata a
carico del contumace, giacché dalla data di questa notificazione decorre il
termine perentorio per la dichiarazione di appello.
Non potrebbe obiettarsi in contrario che il
diritto di difesa dell'imputato é da ritenersi garantito per il fatto che anche
dal difensore può essere proposta l'impugnazione (art. 192, ultimo comma), e
che a suo vantaggio, nei casi di cui all'articolo 203 c.p.p., si estendono gli
effetti dell'impugnazione di altri legittimati. E nemmeno decisiva é la
possibilità che l'imputato tragga pratico giovamento dall'appello del p.m.
Trattasi, infatti, di ipotesi che non
possono considerarsi esaurienti ai fini dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, in quanto non assicurano al soggetto una compiuta tutela, quale
può conseguirsi con l'esercizio diretto del diritto di impugnazione o comunque
a seguito di una personale valutazione da parte dell'imputato del contenuto
della pronunzia giudiziale; valutazione che può anche prevalere su quella che
ha indotto il difensore a proporre appello, fino al punto di annullarne gli
effetti (art. 193, primo comma, c.p.p.).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni
transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n.
517, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel
giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli
atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia
del giudice di primo grado;
dichiara non fondate le questioni sulla
legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale
sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22 marzo 1971.