ORDINANZA N. 53
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 84, 136, secondo comma, 143, 175 e 176 del d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte
dirette, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1968
dalla Commissione distrettuale delle imposte di Napoli sul ricorso della
società SVAI, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;
2) ordinanze emesse il 16 marzo 1970 dalla
Commissione provinciale delle imposte di Bologna su quattro ricorsi
dell'Istituto ortopedico Rizzoli, iscritte ai nn. 302, 303, 304 e 305 del
registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 286 dell'11 novembre 1970;
3) ordinanza emessa il 30 ottobre 1969
dalla Commissione distrettuale delle imposte di Pesaro sul ricorso di Savorelli
Giorgio, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;
4) ordinanza emessa il 18 marzo 1970 dalla
Commissione distrettuale delle imposte di Lecce sul ricorso di Capozza Mario,
iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10
febbraio 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che le ordinanze indicate in
epigrafe provengono tutte da Commissioni per i tributi erariali e che i giudizi
con esse promossi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che le questioni di legittimità
costituzionale hanno ad oggetto le seguenti disposizioni del d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645, contenente il testo unico sulle imposte dirette: a) articolo 84,
denunziato in riferimento all'art. 76 Cost.; b) art. 136, secondo comma,
denunziato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; c) art. 143, denunziato in
riferimento all'art. 76 Cost.; d) artt. 175 e 176,
denunziati in riferimento all'art. 76 Cost.;
che innanzi a questa Corte, nel giudizio
promosso con ordinanza 18 dicembre 1968 della Commissione distrettuale di
Napoli, si é costituita con atto del 30 giugno 1970 l'Ammistrazione delle
finanze dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o
manifestamente infondata.
Considerato che con la sentenza 30 gennaio
1969, n. 10 questa Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi
erariali siano organi giurisdizionali;
che di conseguenza con la stessa sentenza n. 10
le questioni di costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e
provinciali per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili
per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi innanzi a questa Corte.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili, in
quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità
costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1971