ORDINANZA N. 52
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del codice
della navigazione, promossi rispettivamente con ordinanza emessa il 23 febbraio
1970 dalla Corte di cassazione - sezione terza penale - nel procedimento penale
a carico di Diotallevi Aldo e con ordinanza emessa il 3 aprile 1970 dal
tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Simmi Roberto, iscritte
ai nn. 246 e 331 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970 e n. 299 del 25 novembre
1970.
Udito nella camera di consiglio del 10
febbraio 1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con la prima ordinanza emessa
dalla Corte di cassazione - sezione terza penale - é stata proposta la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 101,
comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, della norma contenuta
nell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce potere
giurisdizionale penale al comandante di porto, capo del circondario, e delle
successive norme dello stesso codice, contenute negli artt. 1240, 1242, 1243,
1245 e 1247 che disciplinano l'esercizio di tale potere;
che con la seconda ordinanza, emessa dal
tribunale di Roma, é stata denunciata l'illegittimità costituzionale, in
riferimento agli stessi precetti costituzionali, oltre che dei citati artt.
1238, 1240, 1242, 1243 anche dell'art. 1239 relativo alle " oblazioni
delle contravvenzioni marittime";
che le due ordinanze indicate propongono
questioni identiche attinenti alla giurisdizione penale del comandante di porto
ed i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unico
provvedimento;
che nel giudizio innanzi a questa Corte
nessuno si é costituito.
Considerato che con sentenza
n. 121 del 1970, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970, questa
Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, delle norme
contenute negli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della
navigazione;
che con tale sentenza la dichiarazione
d'incostituzionalità non é stata estesa agli artt. 1240 e 1245, concernenti
rispettivamente la "competenza per territorio" e le "letture
permesse di disposizioni testimoniali", sul rilievo che tali norme - non
più applicabili alla giurisdizione penale del comandante di porto, venuta meno
per effetto della dichiarazione di incostituzionalità - si riferiscono a tutti
gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione;
che queste stesse considerazioni valgono a
giustificare la non estensione della dichiarazione d'incostituzionalità
all'art. 1239, impugnato con l'ordinanza del tribunale di Roma, riguardante le
" oblazioni delle contravvenzioni marittime";
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del
codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, già
dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 121 del
24 giugno 1970;
b) la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1240 e 1245 dello stesso
codice, già ritenuta non fondata con la predetta sentenza n. 121 del
24 giugno 1970;
dichiara, inoltre, avvalendosi della
procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative,
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1239 del predetto codice, proposta, con l'ordinanza 3 aprile 1970 del
tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1971.