ORDINANZA N. 50
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, recante " disposizioni
per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani", promosso con
ordinanza emessa il 26 marzo 1969 dal pretore di Viareggio nel procedimento
civile vertente tra Baldi Salvatore e la società Cantieri Picchiotti, iscritta
al n. 203 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio
1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che in un giudizio civile promosso
davanti al pretore di Viareggio da Salvatore Baldi nei confronti della S.p.A.
Cantieri Picchiotti al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto per
morosità da un immobile concesso in locazione soggetta alla proroga legale e
destinato ad uso di abitazione, e, a seguito della mancata convalida, la
risoluzione del contratto per inadempimento, il pretore ha sollevata d'ufficio
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio
1950, n. 253, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che davanti alla Corte non si é costituita
nessuna delle parti, ma ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni del
7 luglio 1969, ha concluso, ove la questione non fosse stata ritenuta
inammissibile, per la non fondatezza della stessa.
Considerato che in pendenza del giudizio
davanti a questa Corte é sopravvenuta la legge 26 novembre 1969, n. 833, recante
"norme relative alle locazioni degli immobili urbani", la quale con
l'art. 4, commi sesto e settimo, ha dettato disposizioni concernenti la materia
disciplinata dalla impugnata norma;
che si rende perciò necessario che il
pretore di Viareggio esamini anche alla stregua delle nuove disposizioni la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza del 26 marzo 1969.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al
pretore di Viareggio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1971.