Ordinanza n. 50 del 1971
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ORDINANZA N. 50

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, recante " disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani", promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1969 dal pretore di Viareggio nel procedimento civile vertente tra Baldi Salvatore e la società Cantieri Picchiotti, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che in un giudizio civile promosso davanti al pretore di Viareggio da Salvatore Baldi nei confronti della S.p.A. Cantieri Picchiotti al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto per morosità da un immobile concesso in locazione soggetta alla proroga legale e destinato ad uso di abitazione, e, a seguito della mancata convalida, la risoluzione del contratto per inadempimento, il pretore ha sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che davanti alla Corte non si é costituita nessuna delle parti, ma ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni del 7 luglio 1969, ha concluso, ove la questione non fosse stata ritenuta inammissibile, per la non fondatezza della stessa.

Considerato che in pendenza del giudizio davanti a questa Corte é sopravvenuta la legge 26 novembre 1969, n. 833, recante "norme relative alle locazioni degli immobili urbani", la quale con l'art. 4, commi sesto e settimo, ha dettato disposizioni concernenti la materia disciplinata dalla impugnata norma;

che si rende perciò necessario che il pretore di Viareggio esamini anche alla stregua delle nuove disposizioni la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del 26 marzo 1969.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

ordina la restituzione degli atti al pretore di Viareggio.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1971.