SENTENZA N. 47
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 10 gennaio 1969 dal tribunale di Busto Arsizio nel
procedimento civile vertente tra gli eredi di Gallazzi Carletto e Cattaneo
Giuseppina, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione di Gallazzi
Giuseppe e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio
1971 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi l'avv. Carlo Fornario, per il
Gallazzi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Il tribunale di Busto Arsizio ha
promosso questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 83 del
codice di procedura civile che determina gli atti del processo sui quali può
essere apposta la procura del difensore: secondo l'ordinanza (10 gennaio 1969)
tale norma é causa di illegittima limitazione del diritto di difesa, perché
dalla sua inosservanza deriva la nullità di tutta l'attività processuale della
parte per un motivo di indole formale, e un impedimento alla stessa di
sostenere le proprie ragioni. La questione, a giudizio del tribunale, coinvolge
la legittimità costituzionale di tutte le norme relative ai difensori,
contenute nell'art. 82 e negli articoli da 84 a 87 stesso codice, le quali condizionano
il diritto di difesa all'obbligo della parte di provvedersi di un difensore e
la costringe a sopportare le conseguenze del comportamento processuale di
quest'ultimo. Si ritiene che, in tal modo, restano limitati i poteri del
giudice, come risulta dal confronto fra l'art. 183, secondo comma, codice
predetto e il successivo art. 316 riguardante il giudizio innanzi al pretore;
resta assorbito nel potere del difensore il principio dispositivo, a differenza
di ciò che accade nel processo penale, in cui la difesa affianca e non sopprime
quella diretta del giudicabile; si disconosce il diritto di difendersi
direttamente alla parte che ha le capacità tecniche e non é iscritta nell'albo
professionale. Si tratterebbe di norme le quali intendono tutelare la categoria
dei procuratori legali che abbiano provveduto a tale iscrizione o possono
ottenerla, risultando giustificate nel sistema politico corporativistico nel
quale esse ebbero origine, ma non in un ordinamento, come l'attuale, che
riconosce inviolabile il diritto alla tutela giurisdizionale. Non conterebbe
opporre che la parte ha il diritto al risarcimento del danno prodottole dal
difensore, perché questo diritto non attua quello del quale aveva chiesto la
tutela giurisdizionale, e può essere esercitato soltanto nel caso di colpa
grave del difensore, che la parte non é in grado di desumere dalla sentenza del
giudice e comunque é di difficile accertamento.
2. - É comparsa innanzi alla Corte la parte
attrice del giudizio di merito ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Entrambi escludono che la questione
proposta sia rilevante ai fini della decisione cui il tribunale é chiamato.
L'attrice aveva eccepito la nullità della procura rilasciata dalla convenuta in
calce alla citazione dopo l'espletamento di prove orali e la presentazione di
scritti difensivi da parte di altro procuratore legittimato in eguale modo; ed
essa oggi rileva che il decidere se la procura era valida e se la nullità era
sanabile non postulava necessariamente l'indagine sulla legittimità
costituzionale della norma di esclusività della difesa tecnica nel processo
civile collegiale. A sua volta il Presidente del Consiglio osserva che, essendo
certo che la seconda procura era stata rilasciata, come la prima, in calce alla
citazione, non poteva prospettarsi il dubbio sulla sua nullità; e rileva ancora
che la revoca della prima procura, conseguente al rilascio della seconda, non
avrebbe potuto avere effetto fino alla comunicazione all'altra parte.
Nel merito entrambi i comparenti oppongono
l'infondatezza della questione.
L'attrice rileva che l'assistenza del
difensore tecnico é voluta dalla legge per rendere concreto ed effettivo il
diritto di difesa, in relazione al fatto che la difesa in giudizio coinvolge
interessi generali e pubblici, tanto che l'art. 359, primo comma, del codice
penale la qualifica servizio di pubblica necessità; richiama la sentenza di
questa Corte 8
marzo 1957 n. 46, che la intende come potestà effettiva dell'assistenza
tecnica e professionale nello svolgimento del processo; pone in risalto che la
critica svolta dal giudice a quo in merito all'obbligatorietà della difesa
tecnica non tiene conto dei gravi pregiudizi che la parte subirebbe ove questa
difesa non venisse imposta; infine considera che la responsabilità del
professionista é limitata dall'art. 2236 del codice civile alla colpa grave
soltanto quando la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale
difficoltà.
Il Presidente del Consiglio obietta al
tribunale di Busto Arsizio che il precetto costituzionale da questo invocato
non vieta che la legge ordinaria possa subordinare a determinate modalità
l'esercizio del diritto da esso garantito, purché non lo si renda impossibile:
la parte é libera di scegliere il proprio difensore e di revocargli il mandato.
3. - All'udienza del 13 gennaio 1971 i
difensori hanno confermato le conclusioni prese.
Considerato
in diritto
1. - La Corte non ritiene di accogliere
l'istanza delle parti comparse di rimettere gli atti al giudice a quo per un
riesame della rilevanza della questione proposta.
Le parti predette sostengono, come si é
detto, che, essendosi discusso, dinanzi al tribunale, se era valida la seconda
procura rilasciata dal convenuto in calce alla citazione, non era necessario
indagare se é conforme alla Costituzione la norma che impone, nei giudizi
collegiali, la difesa a mezzo di iscritti in albi professionali. Sennonché
quando il tribunale ha osservato che l'eccezione concernente la procura
riguardava una nullità insanabile, rilevabile di ufficio, ha affermato
implicitamente, anche se in modo poco chiaro, che, a suo avviso, la nullità
eccepita si era verificata. Così essendo, la questione di costituzionalità
doveva servire al fine di verificare se effettivamente dalla nullità della
procura derivasse la conseguenza che la parte non potesse ritenersi presente
nel processo di merito, e se le si potessero imputare gli atti compiuti dal
secondo difensore: codesta verifica avrebbe potuto essere utile soltanto se si
fosse ritenuto che viola il diritto di difesa l'obbligo, fatto alla parte
dall'art. 82 codice di procedura civile, di servirsi di un difensore
qualificato per agire in giudizio. Donde era logico che il tribunale
considerasse rilevante la questione in esame.
2. - Essa é però del tutto infondata.
Il tribunale ha opinato che lede il diritto
di difesa la norma denunziata. Questa Corte però ha ripetutamente deciso che la
legge ordinaria può subordinare a modalità particolari l'esercizio di quel
diritto, con il solo limite che la sua esplicazione non ne risulti impossibile
o estremamente difficile. Nella specie questo limite non é stato superato
dall'art. 83 cod. proc. civ. Il quale non toglie alla parte ogni potere di
scelta fra i procuratori e gli avvocati iscritti negli albi, che é il più ampio;
e può liberamente revocare il mandato conferito per il giudizio; se non sia
abbiente, ha la protezione che le assicura l'art. 24 terzo comma della
Costituzione. Pertanto non rileva, agli effetti della questione proposta, che
l'art. 86 cod. proc. civ. neghi lo ius postulandi anche alla parte che,
pur avendo cognizioni tecniche, non sia iscritta nell'albo professionale.
Il tribunale del tutto erroneamente ha
fatto risalire il sistema denunziato alla volontà della legge di proteggere
interessi corporativi: esso non ha tenuto presente il legame che esiste fra il
sistema medesimo e il potere disciplinare che spetta ai consigli professionali,
come manifestazione di quell'autonomia di governo che é data agli ordini
forensi, e che é notoriamente di remotissima tradizione. Questo potere si deve
esplicare, secondo l'art. 88, secondo comma, cod. proc. civ., anche ai fini
dell'ottemperanza del dovere di lealtà e di probità posto dal primo comma del
medesimo articolo; si deve esercitare cioè nell'interesse del buon rendimento
della funzione giurisdizionale e quindi nell'interesse generale. Ma il potere
suddetto può svolgersi soltanto rispetto agli iscritti negli albi
professionali; onde la razionalità del sistema agli effetti della sua
costituzionalità.
Nella sentenza 8 marzo
1957, n. 46, la Corte ritenne che il diritto di difesa deve essere inteso
come potestà effettiva dell'assistenza tecnica e professionale in qualsiasi
processo; e al compito del difensore diede una importanza essenziale nel
dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da opinare che esso può
considerarsi esercizio di funzione pubblica. Le dette considerazioni non
vengono adeguatamente contrastate dal tribunale di Busto Arsizio con
l'obiettare che, con il sistema vigente, nell'ipotesi di negligenza del
difensore, il diritto di difesa si risolve in un diritto al risarcimento dei
danni, di difficile attuazione; e non basta nemmeno dedurre che il sistema
stesso pone il principio dispositivo alla mercé del difensore.
Il diritto di difesa non può essere stato
garantito dalla Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la
negligenza del difensore può provocare, data la libertà della scelta che spetta
alla parte; così come non potrebbe ritenersi che la Costituzione abbia
assicurata alla parte una difesa fino ad indulgere sulle preclusioni che
analoghe negligenze della stessa possano causare ove le spettasse lo ius
postulandi.
Quanto all'assorbimento del principio
dispositivo nel potere del difensore, la Corte rileva che quest'ultimo non può
astenersi dal dar notizia al cliente delle posizioni che egli va assumendo nel
processo; e la parte presta il suo assenso al comportamento del proprio
difensore se, avuta quella notizia, non esercita il proprio diritto di revoca.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli articoli da 82 a 87 del codice di procedura
civile, sollevata dal tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza 10 gennaio
1969, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1971.