SENTENZA N. 46
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in
materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per
requisizioni disposte dalle Forze armate alleate), nonché della allegata
tabella dei coefficienti, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1968
dalla Corte suprema di cassazione - sezione terza civile - nel procedimento
civile vertente tra Lener Michele ed il Ministero del tesoro, iscritta al n. 87
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.
Visti gli atti di costituzione di Lener
Michele e del Ministero del tesoro e d'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre
1970 il Giudice relatore Giuseppe VERZÌ;
uditi l'avv. Franco Lener, per Lener
Michele, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero del tesoro.
Ritenuto in
fatto
Il 17 luglio 1945, in un incidente causato
dall'errata manovra di sorpasso effettuata da un soldato statunitense alla
guida di un camion militare delle Forze armate americane, l'avv. Michele Lener
riportava gravi lesioni personali e danni alla sua auto.
Per le une e per gli altri, in applicazione
della legge 9 gennaio 1951, n. 10, l'Intendente di finanza liquidava
l'indennità di lire 90.113,70, aumentata successivamente dal Ministero del
tesoro a lire 252.572. Sull'assunto della inadeguatezza di tale liquidazione,
il Lener conveniva davanti il tribunale di Roma il Ministero del tesoro e
quello della difesa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in base
alla legge comune; ed avendo il Ministero del tesoro eccepito la
inapplicabilità di tale legge e l'aderenza della effettuata liquidazione ai
criteri stabiliti dagli artt. 1 e 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, di
queste disposizioni il Lener deduceva la illegittimità costituzionale in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Sia il tribunale che la Corte d'appello
rigettavano tutte le istanze del Lener, ma la Corte di cassazione non ha
ritenuto manifestamente infondata, né irrilevante per la definizione del
giudizio principale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e
dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, in riferimento agli
artt. 2 e 3 della Costituzione. E, con ordinanza del 5 novembre 1968, ha
ordinato la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti a questa
Corte per la decisione.
Nel presente giudizio si sono costituiti
l'avv. Lener e il Ministero del tesoro ed é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
L'avv. Lener, oltre a denunziare - con le
stesse argomentazioni addotte dalla ordinanza di rimessione - il contrasto
delle norme sopra indicate con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, ribadisce la
tesi, già disattesa dalla Cassazione, della violazione anche dell'art. 10 della
Costituzione, per mancato rispetto dell'art. 76 del Trattato di pace tra
l'Italia e le Potenze alleate ed associate, reso esecutivo dal D.L.C.P.S. 28
novembre 1947, n. 1430.
Per l'Avvocatura dello Stato la questione
deve ritenersi non fondata. Innanzi tutto perché con le norme denunziate lo
Stato italiano, sostituendosi, quale obbligato al risarcimento del danno, agli
Stati Uniti di America, ha posto il cittadino in condizioni di realizzare, sia
pure in misura non integrale, un risarcimento che, senza tale sostituzione,
sarebbe rimasto certamente insoddisfatto. E poi perché obiettivamente diverse -
sì da giustificare il trattamento differenziato - sarebbero le situazioni conseguite,
rispettivamente, a seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze armate
alleate, ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze armate italiane.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 1 e l'art. 2, nn. 1 e 3, della
legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati
con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate
alleate) vengono denunziati dalla ordinanza della Corte di cassazione per
violazione dell'art. 2 della Costituzione - che garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo - in quanto, attribuendo indennità determinate entro
confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto alla integrità
personale nel suo particolare, ma intrinseco aspetto della pretesa di ottenere
la restaurazione delle lesioni patite; e, per violazione, altresì, del
principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, attesa la
ripetuta esiguità della indennità nei confronti della misura del risarcimento
del danno che spetta a chi lo abbia sofferto in conseguenza di azioni non di
combattimento delle Forze armate italiane.
Alla denunzia di incostituzionalità la
Corte di cassazione perviene dopo aver premesso che per l'art. 46 dell'allegato
alla quarta Convenzione 18 ottobre 1917 dell'Aja, relativa alle leggi ed ai
costumi della guerra terrestre (e ratificata dagli Stati Uniti d'America), la
vita degli individui deve essere rispettata al pari dell'onore, dei diritti
della famiglia, della proprietà privata, delle convinzioni religiose e
dell'esercizio dei culti. Di conseguenza, sarebbe da escludere che l'art. 76
del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate, reso esecutivo dal
D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, e la predetta legge n. 10 del 1951,
anziché restringere l'ambito di tutela del diritto alla integrità personale, lo
abbiano - come ritenuto dalla Avvocatura dello Stato - in sostanza ampliato
ponendo di fronte al cittadino danneggiato un soggetto, cioè lo Stato italiano,
che in base ai principi non avrebbe mai potuto essere chiamato a rispondere dei
danni prodotti da soggetti estranei alla sua organizzazione ed agenti per
finalità del tutto distinte.
2. - La difesa del Lener sostiene inoltre
che le norme impugnate sono in contrasto con l'art. 76 del Trattato di pace, atteso
che questo prescrive "una equitable compensation", locuzione, che nel
diritto anglosassone (ed il testo del trattato che fa fede é quello inglese,
francese e russo) é sinonimo di giusto risarcimento del danno. Lo Stato
italiano, obbligato pertanto a tale risarcimento, concedendo invece la
menzionata indennità, non si sarebbe conformato alla norma di diritto
internazionale generalmente riconosciuta "pacta sunt servanda"
la quale comporta il dovere per gli organi legislativi di tenere nel debito
conto, nell'esercizio delle loro competenze, gli impegni derivanti dai trattati
internazionali. Al che conseguirebbe la violazione dell'art. 10 della
Costituzione, per cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
di diritto internazionale generalmente riconosciute.
3. - É da rilevare che l'ordinanza di
rimessione non ha denunciato le norme della legge n. 10 del 1951 anche in
riferimento all'art. 10 della Costituzione; anzi ne ha espressamente esclusa la
violazione, adducendo che i trattati internazionali non sono fonti di diritto
costituzionale, a parte l'ipotesi, non interessante nella specie, delle norme
di diritto internazionale generalmente riconosciute.
L'ordinanza pone in evidenza altresì che
l'art. 76 del Trattato e la legge del 1951 costituiscono una serie di norme
pariordinate, sotto il profilo delle gerarchie delle fonti; e quindi il
confronto fra di esse sarebbe del tutto improduttivo ai fini della legittimità
costituzionale, poiché la legge successiva nel tempo abrogherebbe tacitamente quella
anteriore. Siffatta esauriente motivazione non può non indurre la Corte a
richiamarsi alla sua giurisprudenza secondo la quale l'oggetto del giudizio di
costituzionalità é determinato dal giudice a quo competente ad esaminare quelle
circostanze che possono influire sul giudizio principale. Non é pertanto
consentito in questa sede l'esame di questioni di legittimità ritenute
manifestamente infondate dal primo giudice e qui riproposte direttamente dalle
parti.
4. - In riferimento all'art. 2 della Costituzione
la questione non é fondata. Va osservato in primo luogo che é del tutto
irrilevante accertare se il diritto soggettivo al compenso tragga origine o
meno dall'art. 76 del Trattato di pace, sia perché l'esistenza di tale diritto
non é contestata, sia perché per le ragioni anzidette, in questa sede non può
discutersi della prospettata violazione dell'art. 10 della Costituzione.
Vertendo la questione non sull' an debeatur ma esclusivamente sulla
misura dell'indennizzo fissata dalla legge del 1951, é evidente che questa
Corte viene sollecitata a pronunciarsi soltanto sull'esattezza o meno della
tesi secondo la quale con detta legge sia stato praticamente svuotato il
contenuto del diritto soggettivo al risarcimento.
La Cassazione rileva che, per effetto della
rinuncia operata dallo Stato italiano ai "claims" verso gli Stati
Uniti e l'accollo dei relativi obblighi, il cittadino non può far valere le
proprie ragioni nei confronti degli Stati Uniti. Ritenuto poi che la indennità
prevista dalla legge n. 10 del 1951 sia molto esigua ed a volte irrisoria anche
perché insensibile ai mutamenti intervenuti nel valore della moneta nel tempo
intercorso fra il verificarsi del danno e la liquidazione, l'ordinanza conclude
che, con la ripetuta legge si sarebbe svuotato di contenuto il diritto
soggettivo al risarcimento con la conseguenza che sarebbe venuta a mancare la
tutela del diritto inviolabile all'integrità fisica della persona prescritta
dalla Costituzione.
In proposito va innanzi tutto osservato
che, in questa sede, non può discutersi, non avendo rilevanza costituzionale,
della misura maggiore o minore della predetta indennità. E ciò anche se nella
determinazione di essa il legislatore ha ritenuto necessario apportare una
decurtazione, considerando che i danni sono comunque collegati a fatti bellici.
In questa sede, va soltanto accertato, ed
in ciò si esaurisce la questione di legittimità costituzionale, se la
disciplina della liquidazione dei danni, nel suo complesso, valga ad assicurare
un equo indennizzo e ad evitare che la pubblica Amministrazione questo
minimizzi fino a porlo nel nulla.
All'uopo é sufficiente porre in evidenza
che l'art. 1 della legge n. 10 del 1951 concede una indennità per i danni
immediati e diretti causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi,
delle Forze armate alleate, e l'art. 2 dispone che tale indennità viene
liquidata, quando trattasi di danno alle persone, con i criteri stabiliti per
gli infortuni sul lavoro dal r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, e successive
modificazioni in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando in
base al salario massimo di cui all'art. 4 del d.l. 25 gennaio 1947, n. 14, la
rendita spettante in casi di inabilità all'infortunato, o in caso di morte ai
superstiti, e moltiplicando il capitale così ottenuto per un coefficiente
determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello
massimo stabiliti nella tabella allegata alla legge, in rapporto alla categoria
professionale alla quale apparteneva la persona infortunata.
Orbene, siffatta disciplina che si richiama
ai criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro, nonché la
possibilità di ottenere il trattamento pensionistico di guerra e di esperire
ricorsi gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, valgono ad
escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che possa
essere praticamento svuotato di ogni contenuto dalla pubblica Amministrazione.
5. - La questione non é fondata neppure in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
É innegabile la diversità di situazione a
seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze armate alleate, ovvero da
cittadini, appartenenti o non, alle Forze armate italiane.
Sia perché i danni sono stati prodotti da
militari di eserciti stranieri, che occupavano il territorio italiano per
motivi bellici, sia perché lo Stato italiano si é assunto l'obbligo di
indennizzare i cittadini che li hanno subiti, in conseguenza dell'esito della
guerra, il compenso al quale lo Stato é tenuto altro non può essere che uno
degli aspetti del più generale fenomeno del risarcimento per danni di guerra. E
siffatto risarcimento, essendo stato, come é noto, ingente ed incalcolabile il
depauperamento del patrimonio italiano pubblico e privato, conseguito
all'ultimo conflitto, non poteva non soggiacere all'esigenza di attribuire ai
danneggiati - anziché un totale ristoro - una indennità compatibile con i
sacrifici sopportabili dalla intera nazione.
Il trattamento differenziato appare
pertanto giustificato razionalmente.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9
gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con
azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate
alleate) nonché della allegata tabella dei coefficienti, questione sollevata in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione con ordinanza della Corte di
cassazione del 5 novembre 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1971.