ORDINANZA N. 35
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga
omnes le disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala
mobile nel settore del commercio, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio
1969 dal pretore di Modica nel procedimento penale a carico di Biscari
Giuseppe, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10
febbraio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto che il pretore di Modica, con
ordinanza 29 maggio 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga
omnes le disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 relative
all'applicazione della scala mobile nel settore del commercio;
che, secondo l'ordinanza, le disposizioni
impugnate violerebbero gli artt. 23 e 70 della Costituzione (riserva di legge)
perché la determinazione periodica dell'indennità é affidata ad un
"organo", come l'Istituto centrale di statistica, privo di poteri
impositivi, invece che "di volta in volta promanare da specifico
provvedimento legislativo";
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Considerato che l'ISTAT non esercita poteri
impositivi, ma raccoglie ed elabora, con l'ausilio di un'apposita commissione
nazionale, i dati relativi al costo della vita, alle cui variazioni la legge
ricollega la misura dell'indennità da pagare al lavoratore;
che pertanto il meccanismo della c.d. scala
mobile é regolato direttamente dalle norme denunciate con aggancio ad un
parametro mutevole nel tempo, per cui gli aumenti periodici di retribuzione
costituiscono attuazione di un'espressa volontà legislativa così che é da
escludere ictu oculi qualunque violazione della riserva di legge.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di
consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio
1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le
disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala mobile nel
settore del commercio, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 23 e 70 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'1 marzo 1971.