ORDINANZA N. 34
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, della legge 27 maggio 1929, n. 810
(Concordato tra la Santa Sede e l'Italia 11 febbraio 1929), e dell'art. 17
della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa
il 31 ottobre 1969 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile
vertente tra Ferri Carla e Mc Kenna James, iscritta al n. 105 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113
del 6 maggio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11
novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi i sostituti avvocati generali dello
Stato Francesco Agrò e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che con atto di citazione del 4
dicembre 1968 Carla Ferri conveniva in giudizio innanzi alla Corte di appello
di Bologna James Mc Kenna per sentir dichiarare l'efficacia in Italia della
sentenza di divorzio pronunciata fra le parti dalla Corte suprema di Scozia il
30 giugno 1961;
che con ordinanza del 31 ottobre 1969 la
Corte d'appello di Bologna riteneva d'ufficio non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dei commi quarto, quinto e sesto
dell'art. 34 del Concordato e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847,
in relazione al principio di sovranità dello Stato e agli artt. 1, comma
secondo, 102, comma primo e secondo, 24, commi primo e secondo, 25, comma
primo, e 10, comma secondo, della Costituzione e rimetteva gli atti del
procedimento alla Corte costituzionale;
che dinanzi a questa si costituiva solo,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocato dello Stato Luciano
Tracanna;
Considerato che nelle more del giudizio
dinanzi a questa Corte é stata emanata la legge 1 dicembre 1970, n. 898,
contenente norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
che per siffatta sopravvenienza può
rendersi necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione
sottoposta alla Corte costituzionale;
che tale valutazione é di competenza della
autorità giudiziaria dinanzi alla quale la questione di costituzionalità é
sorta, epperò alla medesima vanno rinviati gli atti rispettivi.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti
all'autorità giudiziaria competente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'1 marzo 1971.