ORDINANZA N.
33
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 149 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre
1969 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Marrello
Nunzio e Spagnuolo Maria Palma, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1969
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio
1970.
Visti gli atti di costituzione di Marrello
Nunzio e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11
novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi l'avv. Cesare Gabriele, per il
Marrello, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agrò e Vito
Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con atto di citazione del 19
febbraio 1968 Nunzio Marrello chiedeva che il tribunale di Cosenza dichiarasse
lo scioglimento o la nullità del matrimonio da lui contratto con Maria Palma
Spagnuolo per avere commesso errore sulle qualità, e quindi sulla identità
della persona della suddetta Spagnuolo e perché il matrimonio, sia pure formalmente
rato, non era stato consumato;
che all'udienza del 12 marzo 1969 le parti
precisavano le rispettive conclusioni ed in particolare il Marrello chiedeva
che il tribunale non ritenesse manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 149 del codice civile, per contrasto con l'art. 3
della Costituzione;
che il tribunale con ordinanza del 16
settembre 1969 accoglieva l'istanza e dichiarava non manifestamente infondata
la questione di costituzionalità così come proposta e rimetteva gli atti del
procedimento alla Corte costituzionale;
che dinanzi a questa si costituiva per il
Marrello l'avvocato Cesare Gabriele e per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'avv. dello Stato Luciano Tracanna;
Considerato che nelle more del giudizio dinanzi
a questa Corte é stata emanata la legge 1 dicembre 1970, n. 898, contenente
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
che per siffatta sopravvenienza può
rendersi necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione
sottoposta alla Corte costituzionale;
che tale valutazione é di competenza
dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la questione di costituzionalità é
sorta, epperò alla medesima vanno rinviati gli atti rispettivi.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti
all'autorità giudiziaria competente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
- Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'1 marzo 1971.