Ordinanza n. 29 del 1971
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ORDINANZA N. 29

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610 (provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale), prorogata con legge 9 ottobre 1967, n. 952, promossi con due ordinanze emesse il 23 luglio 1969 dal pretore di Padova nei procedimenti per il riconoscimento delle proprietà rurali di Cazzoli Antonio e di Cazzoli Martina, iscritte ai nn. 388 e 389 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con due ordinanze di identica motivazione del 23 luglio 1969 emesse nei procedimenti per il riconoscimento delle proprietà rurali di Cazzoli Antonio e di Cazzoli Martina, il pretore di Padova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, prorogata con legge del 9 ottobre 1967, n. 952, ritenendo che esso violi l'art. 24 della Costituzione, in quanto il sistema di pubblicazione del ricorso per riconoscimento di proprietà prescinde "dalla difficoltà o meno di adottare il mezzo della notificazione ai soggetti controinteressati, anche se di essi siano noti il domicilio e la residenza".

Considerato che la stessa questione é stata decisa e dichiarata infondata con la sentenza n. 103 del 1969 di questa Corte: con questa sentenza la Corte ha riconosciuto che le forme di pubblicità adottate dall'art. 4 costituiscono un complesso di mezzi sufficienti a garantire eventuali diritti di terzi ed ha ritenuto razionale e non illegittima la norma che limita la notifica del ricorso soltanto a coloro che nel ventennio antecedente abbiano trascritto domanda giudiziale di rivendica della proprietà;

che l'ordinanza in esame non prospetta nuovi profili, né adduce argomenti che possano indurre la Corte a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610 (provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale), prorogata con legge n. 952 del 9 ottobre 1967, questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze del 23 luglio 1969 dal pretore di Padova e già dichiarata non fondata con sentenza n. 103 del 19 giugno 1969

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1971.